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Sentenza 29 settembre 2023
Sentenza 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2023, n. 39559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39559 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di AO NN, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Stefano Si3ssano, di fiducia avverso la sentenza n. 2559/20 in data 01/12/2022 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 1152, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39559 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 08/09/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza in data 01/12/2022, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di L'Aquila in data 18/06/2019, appellata dall'imputato NN Di AO e dalla parte civile BR LE, sentenza con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 450 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 640, primo e secondo comma n. 1 cod. pen. e 348 cod. pen., revocava la confisca della somma di euro 8.300,02 disponendone la restituzione alla parte civile;
rideterminava la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nell'importo di euro 1.600; condannava l'imputato al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile che liquidava in euro 1.400; rideterminava in euro 3.000 la somma liquidata a titolo di spese sostenute dalla parte civile nel primo grado di giudizio;
confermava nel resto la sentenza di primo grado e condannava il Di AO al rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel sec:ondo grado di giudizio che liquidava in euro 1.700. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di NN Di AO, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 1 della I. Regione Abruzzo n. 62 del 17/11/1976, con riferimento ad entrambe le imputazioni. L'arch. Di AO, come da delibera della Giunta Regionale 21/04/1995, n. 2260, risultava da quella data iscritto nell'allora diciassettesimo elenco dei collaudatori della Regione Abruzzo, relativo all'Albo regionale dei collaudatori. La legge Regione Abruzzo n. 62 del 17/11/1976, istitutiva dell'albo regionale dei collaudatori non è stata mai abrogata. Nella dichiarazione sottoscritta dall'imputato in data 25/11/2014, il ricorrente non accettava un lavoro di consulenza o progettazione architettonica, bensì un incarico di semplice collaudatore per il quale aveva ottenuto la predetta iscrizione all'apposito Albo. L'iscrizione a quest'ultimo non necessitava come presupposto quello della precedente iscrizione - e della conseguente permanente iscrizione - a diverso Albo professionale (architetti, ingegneri), potendosi iscrivere allo stesso anche gli allora iscritti alla ex Cassa per il mezzogiorno o i collaudatori del Ministero LL.PP., non necessariamente architetti iscritti all'Albo ma solo laureati o dipendenti con percorsi professionali differenti. Da qui appare evidente che l'accusa di esercizio abusivo della professione e di conseguente truffa, risulta inesistente, non essendo falsa l'affermazione resa nella dichiarazione del 25/11/2014 con la quale l'imputato ha dichiarato "di essere in possesso dei requisiti professionali e competenze abilitanti per adempiere all'incarico in oggetto", incarico in oggetto essendo quello di "collaudatore". Ove mai si ritenesse utilizzabile il provvedimento di sospensione del ricorrente dall'Albo degli Architetti, non si potrebbe comunque giammai ritenere che tale sospensione ha prodotto effetti automatici di sospensione sull'iscrizione nell'Albo dei collaudatori, non essendoci alcun legame tra i due albi e ricordandosi altresì che la sospensione dello stesso era avvenuta solo per il mancato pagamento dei costi di iscrizione, circostanza del tutto estranea ai cd. requisiti di permanenza per l'iscrizione nell'Albo dei collaudatori che non imponeva e non impone affatto la permanenza obbligatoria dell'iscrizione all'Albo degli Architetti. Qualora si ritenesse che dettai ultima iscrizione fosse obbligatoria per ottenere o mantenere la prima iscrizione, andava comunque considerata l'evidente carenza di coscienza e volontà del prevenuto di incorrere in un esercizio abusivo della professione, non avendo mai ricevuto dalla Regione Abruzzo alcuna comunicazione di sospensione dalla predetta iscrizione. La condotta in esame, ove mai si ritenesse sussistente il fatto con un'interpretazione differente della cd. legge extrapenale, appare in ogni caso caratterizzata da classico errore sul fatto (art. 47 cod. pen.) che esclude appunto la punibilità. Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., con riferimento al reato di cui all'art. 348 cod. pen. Il giudice di primo grado, ad istruttoria dibattimentale conclusa e dopo la discussione delle parti, disponeva ex art. 507 cod. proc. pen., l'acquisizione del provvedimento di sospensione del ricorrente dall'Albo degli Architetti. L'acquisizione della prova a processo finito rende la stessa inutilizzabile, essendo questo potere del giudice esercitabile solo prima della chiusura del dibattimento. Terzo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen. per insussistenza dell'aggravante, mancata assoluzione ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen. per difetto di querela e conseguente dissequestro e revoca della confisca. L'istruttoria dibattimentale ha chiarito come le somme pagate all'imputato fossero state a lui bonificate dal Presidente del Consorzio nella sua qualità e non dal Comune de L'Aquila, individuato come persona offesa. Pur volendo dissertare sulla funzione pubblica o meno del denaro messo a disposizione, certamente un Consorzio non può essere parificato ad un Ente Pubblico Territoriale. La dinamica dei fatti appalesa la ricorrenza, al più, di un'ipotesi di truffa semplice ai danni del Consorzio, quale organismo privato, con conseguente procedibilità a querela della persona offesa. Peraltro, nella querela presentata, non solo manca una delibera del Consorzio attributiva al Presidente del potere di proporre querela, ma manca anche il deposito rituale della querela, poic:hé sebbene in data 28/08/2017 si appone la firma del Presidente e dell'avv. Claudio Verini delegato al deposito, nella prima pagina a penna si legge che il deposito della querela è stato effettuato il 01/09/2017 dall'avv. Di Prospero, privo di poteri e di delega al deposito. L'evidente improcedibilità dell'azione penale comporta il conseguente dissequestro delle somme vincolate presso gli istituti di credito a carico dell'imputato, atteso che, mancando una condanna sul reato presupposto che arreca danno al Consorzio, la somma di euro 8.300,02 deve essere restituita all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo erronea applicazione della legge extra-penale di cui alla legge Regione Abruzzo n. 62 del 17/11/1976, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente qualificato la condotta del ricorrente come esercizio abusivo di una professione, in quanto la normativa citata, all'art. 1, comma 2 lett. b), stabilisce, come condizione necessaria per poter essere Iscritti nell'albo dei collaudatori, l'iscrizione nell'albo degli architetti e lo svolgimento della professione per almeno dieci anni. La sentenza, pertanto, ha ineccepibilmente ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato di cui 348 cod. pen. e, conseguentemente della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., in considerazione del suddetto legame tra l'iscrizione all'albo dei collaudatori e l'iscrizione all'albo degli architetti, per la quale era intervenuto il provvedimento di sospensione in data antecedente la dichiarazione, rilasciata dal Di AO, di essere iscritto presso il relativo albo da oltre dieci anni e di possedere i requisiti professionali e competenze necessarie all'adempimento dell'incarico di collaudatore. In tal senso, le censure mosse dal ricorrente sono reiterative del corrispondente motivo di appello e pretendono di accreditare una non corretta interpretazione del dato normativo. Inoltre, non può condividersi la doglianza formulata in punto di elemento soggettivo e relativa alla mancata applicazione dell'art. 47 cod. pen. (errore sul fatto), poiché, come osservato dalle due conformi sentenze di merito, l'imputato, al momento del rilascio dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico - avvenuta in data 25/11/2014 - era perfettamente consapevole del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato, notificatogli in data antecedente (27/01/2014). 3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente reitera la censura relativa all'inutilizzabilità del provvedimento di sospensione, acquisito ex officio dal giudice ex art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto, come si evince dalla lettura congiunta delle due conformi sentenze di merito, all'acquisizione del documento seguiva il rinvio dell'udienza a seguito della richiesta del termine a difesa, concesso proprio al necessario fine di assicurare il contraddittorio. In ogni caso, va ricordato che la previsione di cui all'art. 525, comma 3, cod. proc. pen. (sospensione della deliberazione per assoluta impossibilità di procedere alla deliberazione) legittima ampiamente l'operato dei giudici di primo grado. Secondo la giurisprudenza, rientra in detta ipotesi anche il caso - quale il presente - l'organo giudicante si trovi nell'impossibilità di formarsi un convincimento a causa della contraddittorietà-lacunosità-incompletezza del materiale probatorio agli atti, con conseguente assoluta necessità di sospendere la deliberazione per svolgere ulteriori e nuovi accertamenti (in cui vanno ricomprese, le eventuali acquisizioni di atti e/o documenti), allo scopo di dissipare dubbi e colmare vuoti istruttori;
in tal caso, non si ha un provvedimento definitorio del processo, bensì un provvedimento interlocutorio, con la quale viene disposta l'assunzione delle nuove prove (cfr., Sez. 3, n. 7886 del 10/01/2012, Marcoccio, Rv. 252749; Sez. 2, n. 26738 del 06/03/2013, Barone, Rv. 255741; Sez. 2, n. 25222 del 18/04/2019, Cirino, Rv. 276121), con istruttoria dibattimentale riaperta a contraddittorio pieno. 4. Il terzo motivo, diretto a contestare la mancata derubricazione della truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, cod. pen. in truffa semplice, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, nel ritenere il consorzio obbligatorio n. 988 rientrante nella categoria degli enti pubblici, ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. peri., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici, tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. Nel caso di specie, come precisato dai giudici di secondo grado, si tratta di un ente che, seppure avente struttura privatistica in quanto consorzio tra proprietari di beni immobili danneggiati dal sisma del 06/04/2009, è stato costituito obbligatoriamente per legge, per un fine pubblico (ricostruzione della città de L'Aquila) ed è dotato esclusivamente di fondi pubblici. 5 Infine, il ricorrente non si confronta con il dato della sentenza che dice che il consorzio è ente pubblico, limitandosi a dire, in termini sostanzialmente apodittici, che il danneggiato è il Comune de L'Aquila. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/09/2023.
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 1152, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39559 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 08/09/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza in data 01/12/2022, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di L'Aquila in data 18/06/2019, appellata dall'imputato NN Di AO e dalla parte civile BR LE, sentenza con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 450 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 640, primo e secondo comma n. 1 cod. pen. e 348 cod. pen., revocava la confisca della somma di euro 8.300,02 disponendone la restituzione alla parte civile;
rideterminava la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nell'importo di euro 1.600; condannava l'imputato al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile che liquidava in euro 1.400; rideterminava in euro 3.000 la somma liquidata a titolo di spese sostenute dalla parte civile nel primo grado di giudizio;
confermava nel resto la sentenza di primo grado e condannava il Di AO al rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel sec:ondo grado di giudizio che liquidava in euro 1.700. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di NN Di AO, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 1 della I. Regione Abruzzo n. 62 del 17/11/1976, con riferimento ad entrambe le imputazioni. L'arch. Di AO, come da delibera della Giunta Regionale 21/04/1995, n. 2260, risultava da quella data iscritto nell'allora diciassettesimo elenco dei collaudatori della Regione Abruzzo, relativo all'Albo regionale dei collaudatori. La legge Regione Abruzzo n. 62 del 17/11/1976, istitutiva dell'albo regionale dei collaudatori non è stata mai abrogata. Nella dichiarazione sottoscritta dall'imputato in data 25/11/2014, il ricorrente non accettava un lavoro di consulenza o progettazione architettonica, bensì un incarico di semplice collaudatore per il quale aveva ottenuto la predetta iscrizione all'apposito Albo. L'iscrizione a quest'ultimo non necessitava come presupposto quello della precedente iscrizione - e della conseguente permanente iscrizione - a diverso Albo professionale (architetti, ingegneri), potendosi iscrivere allo stesso anche gli allora iscritti alla ex Cassa per il mezzogiorno o i collaudatori del Ministero LL.PP., non necessariamente architetti iscritti all'Albo ma solo laureati o dipendenti con percorsi professionali differenti. Da qui appare evidente che l'accusa di esercizio abusivo della professione e di conseguente truffa, risulta inesistente, non essendo falsa l'affermazione resa nella dichiarazione del 25/11/2014 con la quale l'imputato ha dichiarato "di essere in possesso dei requisiti professionali e competenze abilitanti per adempiere all'incarico in oggetto", incarico in oggetto essendo quello di "collaudatore". Ove mai si ritenesse utilizzabile il provvedimento di sospensione del ricorrente dall'Albo degli Architetti, non si potrebbe comunque giammai ritenere che tale sospensione ha prodotto effetti automatici di sospensione sull'iscrizione nell'Albo dei collaudatori, non essendoci alcun legame tra i due albi e ricordandosi altresì che la sospensione dello stesso era avvenuta solo per il mancato pagamento dei costi di iscrizione, circostanza del tutto estranea ai cd. requisiti di permanenza per l'iscrizione nell'Albo dei collaudatori che non imponeva e non impone affatto la permanenza obbligatoria dell'iscrizione all'Albo degli Architetti. Qualora si ritenesse che dettai ultima iscrizione fosse obbligatoria per ottenere o mantenere la prima iscrizione, andava comunque considerata l'evidente carenza di coscienza e volontà del prevenuto di incorrere in un esercizio abusivo della professione, non avendo mai ricevuto dalla Regione Abruzzo alcuna comunicazione di sospensione dalla predetta iscrizione. La condotta in esame, ove mai si ritenesse sussistente il fatto con un'interpretazione differente della cd. legge extrapenale, appare in ogni caso caratterizzata da classico errore sul fatto (art. 47 cod. pen.) che esclude appunto la punibilità. Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., con riferimento al reato di cui all'art. 348 cod. pen. Il giudice di primo grado, ad istruttoria dibattimentale conclusa e dopo la discussione delle parti, disponeva ex art. 507 cod. proc. pen., l'acquisizione del provvedimento di sospensione del ricorrente dall'Albo degli Architetti. L'acquisizione della prova a processo finito rende la stessa inutilizzabile, essendo questo potere del giudice esercitabile solo prima della chiusura del dibattimento. Terzo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen. per insussistenza dell'aggravante, mancata assoluzione ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen. per difetto di querela e conseguente dissequestro e revoca della confisca. L'istruttoria dibattimentale ha chiarito come le somme pagate all'imputato fossero state a lui bonificate dal Presidente del Consorzio nella sua qualità e non dal Comune de L'Aquila, individuato come persona offesa. Pur volendo dissertare sulla funzione pubblica o meno del denaro messo a disposizione, certamente un Consorzio non può essere parificato ad un Ente Pubblico Territoriale. La dinamica dei fatti appalesa la ricorrenza, al più, di un'ipotesi di truffa semplice ai danni del Consorzio, quale organismo privato, con conseguente procedibilità a querela della persona offesa. Peraltro, nella querela presentata, non solo manca una delibera del Consorzio attributiva al Presidente del potere di proporre querela, ma manca anche il deposito rituale della querela, poic:hé sebbene in data 28/08/2017 si appone la firma del Presidente e dell'avv. Claudio Verini delegato al deposito, nella prima pagina a penna si legge che il deposito della querela è stato effettuato il 01/09/2017 dall'avv. Di Prospero, privo di poteri e di delega al deposito. L'evidente improcedibilità dell'azione penale comporta il conseguente dissequestro delle somme vincolate presso gli istituti di credito a carico dell'imputato, atteso che, mancando una condanna sul reato presupposto che arreca danno al Consorzio, la somma di euro 8.300,02 deve essere restituita all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo erronea applicazione della legge extra-penale di cui alla legge Regione Abruzzo n. 62 del 17/11/1976, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente qualificato la condotta del ricorrente come esercizio abusivo di una professione, in quanto la normativa citata, all'art. 1, comma 2 lett. b), stabilisce, come condizione necessaria per poter essere Iscritti nell'albo dei collaudatori, l'iscrizione nell'albo degli architetti e lo svolgimento della professione per almeno dieci anni. La sentenza, pertanto, ha ineccepibilmente ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato di cui 348 cod. pen. e, conseguentemente della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., in considerazione del suddetto legame tra l'iscrizione all'albo dei collaudatori e l'iscrizione all'albo degli architetti, per la quale era intervenuto il provvedimento di sospensione in data antecedente la dichiarazione, rilasciata dal Di AO, di essere iscritto presso il relativo albo da oltre dieci anni e di possedere i requisiti professionali e competenze necessarie all'adempimento dell'incarico di collaudatore. In tal senso, le censure mosse dal ricorrente sono reiterative del corrispondente motivo di appello e pretendono di accreditare una non corretta interpretazione del dato normativo. Inoltre, non può condividersi la doglianza formulata in punto di elemento soggettivo e relativa alla mancata applicazione dell'art. 47 cod. pen. (errore sul fatto), poiché, come osservato dalle due conformi sentenze di merito, l'imputato, al momento del rilascio dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico - avvenuta in data 25/11/2014 - era perfettamente consapevole del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato, notificatogli in data antecedente (27/01/2014). 3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente reitera la censura relativa all'inutilizzabilità del provvedimento di sospensione, acquisito ex officio dal giudice ex art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto, come si evince dalla lettura congiunta delle due conformi sentenze di merito, all'acquisizione del documento seguiva il rinvio dell'udienza a seguito della richiesta del termine a difesa, concesso proprio al necessario fine di assicurare il contraddittorio. In ogni caso, va ricordato che la previsione di cui all'art. 525, comma 3, cod. proc. pen. (sospensione della deliberazione per assoluta impossibilità di procedere alla deliberazione) legittima ampiamente l'operato dei giudici di primo grado. Secondo la giurisprudenza, rientra in detta ipotesi anche il caso - quale il presente - l'organo giudicante si trovi nell'impossibilità di formarsi un convincimento a causa della contraddittorietà-lacunosità-incompletezza del materiale probatorio agli atti, con conseguente assoluta necessità di sospendere la deliberazione per svolgere ulteriori e nuovi accertamenti (in cui vanno ricomprese, le eventuali acquisizioni di atti e/o documenti), allo scopo di dissipare dubbi e colmare vuoti istruttori;
in tal caso, non si ha un provvedimento definitorio del processo, bensì un provvedimento interlocutorio, con la quale viene disposta l'assunzione delle nuove prove (cfr., Sez. 3, n. 7886 del 10/01/2012, Marcoccio, Rv. 252749; Sez. 2, n. 26738 del 06/03/2013, Barone, Rv. 255741; Sez. 2, n. 25222 del 18/04/2019, Cirino, Rv. 276121), con istruttoria dibattimentale riaperta a contraddittorio pieno. 4. Il terzo motivo, diretto a contestare la mancata derubricazione della truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, cod. pen. in truffa semplice, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, nel ritenere il consorzio obbligatorio n. 988 rientrante nella categoria degli enti pubblici, ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. peri., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici, tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. Nel caso di specie, come precisato dai giudici di secondo grado, si tratta di un ente che, seppure avente struttura privatistica in quanto consorzio tra proprietari di beni immobili danneggiati dal sisma del 06/04/2009, è stato costituito obbligatoriamente per legge, per un fine pubblico (ricostruzione della città de L'Aquila) ed è dotato esclusivamente di fondi pubblici. 5 Infine, il ricorrente non si confronta con il dato della sentenza che dice che il consorzio è ente pubblico, limitandosi a dire, in termini sostanzialmente apodittici, che il danneggiato è il Comune de L'Aquila. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/09/2023.