Sentenza 3 aprile 2001
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice che restituisca gli atti al PM dichiarando la nullità del decreto di citazione a giudizio a causa della omessa indicazione del nominativo del difensore d'ufficio all'atto della emissione del decreto di citazione, sempre che tale indicazione avvenga al momento della notifica del decreto stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2001, n. 22045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22045 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO - Presidente - del 03/04/2001
1. Dott. BATTISTI MARIANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 1597
3. Dott. MARZANO FRANCESCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO " N. 040467/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BOLOGNAnei confronti di:
1) EL ER N. IL 04/05/1953
avverso ORDINANZA del 10/05/2000 TRIBUNALE di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO lette le conclusioni del P.G. Dr. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. OSSERVA
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 10/5/2000, il Giudice monocratico del Tribunale di Bologna ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di EL PI, imputato del delitto di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro, disponendo, per l'effetto, la restituzione degli atti al P.M..
Dalla lettura del verbale di udienza è dato conoscere che il giudice, accogliendo la relativa eccezione del difensore proposta "in limine litis", ha ritenuto che l'omessa indicazione nominativa del difensore di ufficio nel decreto di citazione, all'atto di emissione di quest'ultimo, rendesse lo stesso incompleto e privo di giuridica esistenza.
Non condividendo tale decisione, il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, ritenendola affetta da abnormità, per avere determinato un'anomala regressione del procedimento incompatibile con le linee del sistema processuale.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Va ricordato che la qualifica di abnormità dell'atto deve essere apprezzata con riguardo non solo ai profili strutturali dello stesso, ma anche con riferimento al profilo funzionale, quando lo stesso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi o la regressione del procedimento.
Nella fattispecie, il provvedimento impugnato va considerato abnorme, perché, sanzionando di nullità il decreto di citazione valido ed efficace, ha determinato un'anomala regressione del procedimento. Invero, l'art. 555, comma 1^, lett. f), c.p.p. nel prevedere, a pena di nullità, l'avviso rivolto all'imputato che, in mancanza di nomina di un difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore di ufficio, ha inteso rendere operativo il diritto di difesa, consentendo allo stesso di avvalersi eventualmente del patrocinio di quest'ultimo, possibilità di cui in tal modo è stato reso edotto.
Detta disposizione non contiene, tuttavia, alcuna prescrizione dell'indicazione del nominativo del difensore di ufficio. È, infatti, in un momento successivo, e precisamente nel momento della notifica del decreto di citazione almeno 45 giorni prima (e ora 60) della data fissata per il giudizio, che il nominativo del difensore di ufficio deve essere comunicato ai fini della notificazione del decreto stesso.
È, quindi, solo da tale momento che la difesa può esplicarsi, facendo sorgere la relativa necessità che lo stesso sia assistito da un valido difensore, sicché la mancanza di indicazione nominativa nel periodo precedente alla notifica, cioè al momento in cui l'imputato ha cognizione del procedimento, non esplica alcun effetto sulla validità del decreto di citazione.
Ininfluente appare il riferimento fatto dal giudice del dibattimento al tenore letterale della lett. f) dell'art. 555 c.p.p., in quanto, se è vero che la dizione letterale fa riferimento "al difensore d'ufficio", è pur vero che da ciò non è dato trarre la conclusione che la nomina del difensore di ufficio, se non già in atti, debba essere fatta al momento dell'emissione del decreto di citazione;
al contrario, motivi di logica e di economia processuale impongono di individuare il nominativo del difensore di ufficio solo nel momento in cui ciò sia necessario e non sia intervenuta la nomina del difensore di fiducia.
Rafforza l'interpretazione suesposta anche il dato testuale dell'art.28 disp.att. c.p.p., secondo cui il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato, senza prevedere, in caso di omissione, alcuna sanzione processuale, ne' tantomeno quella di nullità.
Pertanto, l'obbligo di comunicazione del nominativo del difensore di ufficio non solo non è riferito al momento dell'emissione del decreto, ma la sua violazione non comporta la nullità dell'atto al cui compimento è finalizzata la designazione, sempreché il difensore sia stato avvertito.
Nel caso di specie, la finalità perseguita dalla norma si è realizzata: l'imputato è stato dotato di un difensore di ufficio e costui è stato tempestivamente avvertito della data di fissazione del giudizio;
per di più, l'imputato ha nominato un proprio difensore di fiducia, che è intervenuto in giudizio per sollevare l'eccezione di nullità, in tal modo fornendo la prova che egli si è avvalso pienamente delle facoltà, cui la disposizione del citato art. 555 c.p.p. è preordinata. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2001