Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
Il giudice dell'appello cautelare può, nell'ambito del "devolutum", integrare la motivazione del provvedimento impugnato, evitandone l'annullamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2009, n. 27677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27677 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/06/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1981
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 16407/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di CH LE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 26 marzo 2009 dal Tribunale di Bari;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, costituto ex art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da CH LE avverso l'ordinanza con quale il Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Rutigliano - aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere (per i reati di furto pluriaggravato, ricettazione ed inosservanza di prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno).
Osservava il Tribunale:
- che il primo motivo, con il quale si era denunciata la mancanza di motivazione dell'ordinanza appellata, andava disatteso in quanto, in tema di impugnazioni nei confronti di provvedimenti in materia di libertà personale, il giudice di appello, quale giudice del merito, poteva, nell'ambito del devolutimi, integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, senza dover annullare il provvedimento stesso per tale vizio;
- che i restanti motivi di appello riguardavano il procedimento e l'ordinanza di convalida dell'arresto, non il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendone l'annullamento. Deduce violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata.
Sostiene che il Tribunale della libertà non poteva sanare il vuoto motivazionale dell'ordinanza appellata e, in ogni caso, non aveva posto rimedio a detta carenza in quanto con l'istanza di revoca o sostituzione si era:
- denunciata la nullità dell'interrogatorio che aveva preceduto l'adozione dei provvedimenti di convalida dell'arresto in flagranza e di applicazione della custodia cautelare in carcere perché svoltosi senza la presenza del difensore di fiducia nominato in quanto non tempestivamente avvisato (in particolare, avvisato soltanto la mattina del giorno dell'udienza - 2 febbraio 2009 - nonostante il pubblico ministero avesse ricevuto la comunicazione dell'avvenuta fissazione alle ore 11.53 del 31 gennaio);
- rilevata la sopravvenuta attenuazione delle esigenze cautelari. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Va, anzi tutto, osservato che, in tema di impugnazioni nei confronti di provvedimenti in materia di libertà personale, il giudice di appello, quale giudice del merito, può, nell'ambito del devolutum, integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, senza annullare il provvedimento stesso per tale vizio. La regola è espressione di un principio generale in tema di appello;
basti dire che nel procedimento principale le ipotesi di annullamento sono espressamente previste dall'art. 604 c.p.p. e si presentano come eccezionali rispetto al principio della piena cognitio nei limiti dei motivi proposti (cfr. Cass. 6^ 3 marzo 2000, Galluccio, RV 215849;
nello stesso senso Cass. 3^ 3 agosto 1999, Valenza, RV 216558; Cass. 5^ 6 maggio 1999, Lezzi, RV 213766).
3.2. Deve, in secondo luogo, rilevarsi che l'eventuale nullità dell'interrogatorio avvenuto in occasione della convalida dell'arresto per difetto di notifica al difensore non comporta la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere la quale perde efficacia, comportando la liberazione del detenuto ex art. 302 c.p.p., soltanto alla scadenza del termine per l'effettuazione di un valido interrogatorio. Conseguentemente, la misura cautelare non può essere impugnata soltanto perché adottata dopo un interrogatorio che si pretende nullo, restando alla persona soggetta a tale misura la possibilità di chiedere la liberazione e, in mancanza, di impugnare con appello ex art. 310 c.p.p. il provvedimento del giudice (v. Cass. 1^ 27 luglio 1995, Peroni, RV 202912; in senso conforme Cass. 4^ 10 luglio 2002, De Giglio, RV 222399; Cass. 6^ 21 giugno 2005, Vujacic, RV 232505).
3.3. Con riguardo, infine, alle esigenze cautelari, deve rilevarsi che l'istanza di revoca della misura coercitiva era fondata esclusivamente sull'asserita nullità dell'interrogatorio avvenuto in relazione alla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza e soltanto nella parte dedicata al petitum si era osservato che una misura afflittiva della custodia cautelare in carcere avrebbe comunque "garantito la collettività dalle esigenze cautelari" che si fossero eventualmente ritenute "ancora" sussistenti. Le stesse "uniche" e generiche parole erano, poi, state ripetute nell'atto di appello presentato avverso l'ordinanza di diniego pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari. Non resta, dunque, se non ricordare che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando il provvedimento del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Ne deriva che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr. Cass. 4^ 15 dicembre 1998, Iannotta, RV 213230; Cass. 1^ 20 gennaio 1986, Ferrara, RV 173343; Cass. 4^ 15 dicembre 1967, Marchesi, RV 106814).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Deve disporsi, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009