Sentenza 4 marzo 2016
Massime • 1
Qualora il pubblico ministero disponga il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dei beni sequestrati, ed il provvedimento non venga impugnato, eventuali contestazioni successive alla definizione del procedimento penale, non investono la competenza del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 676 cod. proc. pen., bensì, eventualmente, quella del giudice civile, anche ai soli fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2016, n. 37612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37612 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2016 |
Testo completo
37 6 12/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.898/2016 Massimo Vecchio - Presidente - Antonella Patrizia Mazzei CC 4/03/2016 Relatore- Luigi Fabrizio Mancuso R.G.N. 53886/2014 Aldo Esposito Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PP ND, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 14/10/2014 del Tribunale di Roma, visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 ottobre 2014 il Tribunale di Roma, giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da PP ND avverso il provvedimento dello stesso Tribunale, in data 3 marzo 2014, di rigetto della sua richiesta di ottenere in restituzione i locali siti in Roma, via Cavour, 266, piano II, int. 4, già oggetto di sequestro preventivo del 22 luglio 2008 e già svincolati e restituiti ai proprietari, RO GE e RO OL, con provvedimento del pubblico ministero del 19 maggio 2010, emesso nel corso delle indagini preliminari, prima della definizione del pertinente processo penale, giusta sentenza del 4 marzo 2013. да A ragione del rigetto il Tribunale ha addotto che PP era conduttore, all'epoca del sequestro, dei locali suddetti sulla base di contratto di locazione di cui era stata accertata la contraffazione nel processo penale, donde la decisione del pubblico ministero, nel corso delle indagini, di restituire l'immobile ai legittimi proprietari, i fratelli RO GE e OL, eredi di RO IO, deceduto nelle more del giudizio di primo grado;
in ogni caso, non esistendo alcuna controversia sulla proprietà dei locali, non vi era spazio per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 263 cod. proc. pen., impropriamente richiamate dall'opponente, il quale avrebbe dovuto promuovere un autonomo giudizio civile per far valere le sue pretese e richiedere, in quella sede, eventuale misura di cautela reale.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PP tramite il difensore, avvocato Maria Beatrice Magro, investita con procura speciale, la quale, dopo un'ampia premessa ricostruttiva delle vicende giuridiche e processuali afferenti ai locali in questione, ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per carenza grafica della motivazione ed erronea applicazione dei seguenti articoli: 6 Cedu;
24, 42 e 111 (sesto comma) Cost.; 127, 263, (commi 3 - 6), 666, 667 (comma 4) e 676 cod. proc. pen. Il Tribunale, giudice dell'opposizione, avrebbe: - completamente trascurato la doglianza con la quale il ricorrente aveva lamentato la mancata declaratoria, da parte del giudice dell'esecuzione, di nullità del decreto di restituzione della cose sequestrate, emesso il 19 maggio 2010 de plano e inaudita altera parte dal pubblico ministero in favore dei richiedenti eredi del locatore -GE e OL RO, succeduti al defunto IO RO- anziché in favore del legittimo possessore (rectius: detentore) "sequestrato", ossia il ricorrente ND PP, il quale solo per caso e dopo molto tempo aveva appreso che era stato disposto il dissequestro e la consegna dei locali ai proprietari, sulla base di una pretesa contraffazione e inefficacia del contratto di locazione, in realtà non accertata dal competente giudice dell'instaurato processo penale, il quale non aveva dichiarato, a norma dell'art. 537 cod. proc. pen., la falsità del detto contratto;
erroneamente ritenuto non applicabile l'art. 263 cod. proc. pen. il quale postula, secondo il ricorrente, una controversia anche solo potenziale e non necessariamente attuale sull'avente diritto alla restituzione delle cose sequestrate;
2 дри omesso la restituzione dell'immobile al ricorrente, previo ripristino del sequestro, per erronea applicazione delle norme suddette;
in alternativa il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la questione controversa al giudice civile, in conformità della giurisprudenza di legittimità (citata sentenza n. 44960 del 2014). Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la radicale e preliminare ragione, rilevabile anche di ufficio, che esso attiene a materia che non rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione penale. Nel caso di specie, invero, non esistono beni sequestrati passibili del procedimento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen. in relazione dall'art. 263 dello stesso codice. E' pacifico, in atti, che i locali reclamati sono stati oggetto di un provvedimento (non impugnato) di dissequestro e restituzione ai proprietari RO che risale al 19 maggio 2010, emesso nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero a norma dell'art. 263, comma 4, cod. proc. pen., nell'ambito di procedimento penale che vedeva sottoposto ad indagini anche l'attuale ricorrente, rinviato a giudizio e definitivamente assolto con sentenza del 4 marzo 2013. In caso di beni sequestrati nel corso di procedimento penale e già svincolati senza impugnazione del provvedimento di dissequestro, va dunque affermato che eventuali contestazioni sulla destinazione ad essi impressa, successive alla definizione del medesimo procedimento, non investono la competenza del giudice dell'esecuzione penale, a norma dell'art. 676 cod. proc. pen., bensì eventualmente quella del giudice civile anche ai soli fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti, come nel caso in esame, di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., reclamando il diritto di ottenerne il possesso. Tutte le censure proposte restano assorbite dall'approdo raggiunto.
2. Il preliminare rilievo di inammissibilità originaria dell'incidente per assenza di materia attribuita alla competenza del giudice dell'esecuzione penale impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, da cui discende l'inammissibilità del ricorso proposto da PP avverso l'ordinanza annullata, con la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma che si stima 3 са equo stabilire, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro mille a favore della cassa delle ammende, mancando elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché l'incidente proposto da PP ND per il rilascio dell'immobile litigioso è inammissibile. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2016. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei Massimo Vecchio Yutoneliap. mazge Assamfws Vecelis DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA