Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2016, n. 37612
CASS
Sentenza 4 marzo 2016

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Qualora il pubblico ministero disponga il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dei beni sequestrati, ed il provvedimento non venga impugnato, eventuali contestazioni successive alla definizione del procedimento penale, non investono la competenza del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 676 cod. proc. pen., bensì, eventualmente, quella del giudice civile, anche ai soli fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati, disposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2016, n. 37612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37612
    Data del deposito : 4 marzo 2016

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