Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2014, n. 25313
CASS
Sentenza 10 dicembre 2014

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Il reato di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera, non essendo scindibile in una serie di fatti distinti in relazione ad ogni lavoratore e ad ogni giornata lavorativa, ha natura di reato permanente che si protrae unitariamente sino a quando cessa l'attività lavorativa, e si consuma nel luogo in cui questa viene effettivamente prestata.

Risponde del reato contravvenzionale di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera posto in essere dall'amministratore di fatto di una società anche l'amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull'attività del primo, attesa la natura anche colposa della fattispecie. (In motivazione, la S.C. ha precisato che un parametro di valutazione circa l'effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall'amministratore di fatto può essere offerto dalle disposizioni di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 231 del 2001, in tema di esclusione della responsabilità dell'ente per il reato commesso dall'amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2014, n. 25313
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25313
    Data del deposito : 10 dicembre 2014

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