Sentenza 10 dicembre 2014
Massime • 2
Il reato di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera, non essendo scindibile in una serie di fatti distinti in relazione ad ogni lavoratore e ad ogni giornata lavorativa, ha natura di reato permanente che si protrae unitariamente sino a quando cessa l'attività lavorativa, e si consuma nel luogo in cui questa viene effettivamente prestata.
Risponde del reato contravvenzionale di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera posto in essere dall'amministratore di fatto di una società anche l'amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull'attività del primo, attesa la natura anche colposa della fattispecie. (In motivazione, la S.C. ha precisato che un parametro di valutazione circa l'effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall'amministratore di fatto può essere offerto dalle disposizioni di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 231 del 2001, in tema di esclusione della responsabilità dell'ente per il reato commesso dall'amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2014, n. 25313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25313 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 10/12/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3500
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 26116/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/11/2013 del Tribunale di Mondovì;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Romano Giulio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. VA GI ricorre per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Mondovì che lo ha condannato alla pena di Euro 250,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 1, e art. 18, comma 5 bis, perché,
quale legale rappresentante della società cooperativa a responsabilità limitata "L'Idea Lavoro", aveva messo a disposizione della "MEC S.p.a." 5 soci lavoratori realizzando così una interposizione illecita di manodopera simulata da un contratto di appalto stipulato dalle due società il 1 febbraio 2008. 1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mondovì erroneamente ritenuta dal giudice di prime cure che non ha considerato che il reato deve ritenersi consumato non già nel luogo in cui è stato accertato (criterio residuale di attribuzione della competenza), bensì in quello della sede legale dell'impresa formalmente appaltante (nel caso di specie Milano), residenza altresì dell'imputato, o, in subordine, in quello della sede secondaria (Cuneo) dalla quale provenivano tutti i lavoratori.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), la mancata assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato, ritenuto sussistente benché la cooperativa fosse gestita in ogni suo aspetto operativo da un amministratore di fatto (il direttore amministrativo) che, munito di tutte le deleghe del caso e sub-delegando a sua volta i capi area responsabili delle filiali sparse in tutta Italia (compresa quella dalla quale provenivano i cinque lavoratori impegnati presso la "Mec"), aveva tenuto le redini della capillare organizzazione decentrata del lavoro che faceva gerarchicamente capo a lui, aveva sottoscritto il contratto di appalto, aveva preso parte alle relative trattative, ne aveva curato ogni singolo aspetto operativo, tenendo l'imputato all'oscuro di questa specifica vicenda come di tutti gli aspetti relativi all'amministrazione societaria.
1.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), l'insussistenza del reato per mancanza dell'elemento oggettivo non avendo egli sottoscritto il contratto di appalto (che fu sottoscritto, come detto, dal direttore amministrativo).
1.4. Con il quarto motivo eccepisce non essergli mai stato notificato il verbale di ispezione del 26/11/2008 e di non essersi così potuto avvalere della possibilità di estinguere in via amministrativa il reato, la cui notizia, aggiunge, è stata trasmessa al Pubblico Ministero senza attendere la scadenza del termine stabilito dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21, per il pagamento dell'oblazione.
1.5. Con l'ultimo motivo eccepisce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è motivato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato ma la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione.
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. Il reato di appalto illecito di manodopera di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 5 bis, come reso palese dal testo della relativa fattispecie incriminatrice (che fa riferimento ai lavoratori "occupati" e quantifica la sanzione tenendo conto di "ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione"), è di natura permanente e si consuma nel luogo e per tutto il tempo in cui viene effettivamente disimpegnata l'attività lavorativa, non in quello nel quale viene sottoscritto il contratto di appalto o ha sede l'agenzia dalla quale provengono i lavoratori.
3.2. Il luogo di lavoro è quello nel quale l'esercizio, da parte del committente, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e la concomitante mancata assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio d'impresa, svelano la vera causa del contratto, privo dei requisiti di liceità di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29,.
3.3.Nel caso in esame la prestazione lavorativa è stata disimpegnata presso i locali della "Mec Spa" in Montanara, comune originariamente ricadente nel circondario del Tribunale di Mondovì (e della Procura della Repubblica presso di esso), successivamente accorpato al Tribunale di Cuneo.
4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per l'identità dell'oggetto (la responsabilità dell'imputato), fondano in gran parte su una ricostruzione fattuale finalizzata a rappresentare la situazione di assoluto dominio del direttore amministrativo nella gestione della cooperativa tale da esautorare le funzioni di amministratore unico dell'imputato.
4.1. Senonché, a parte l'inammissibile sottoposizione a questa Suprema Corte, ai fini di una loro diretta valutazione, di prove assunte nel processo di merito, i motivi esposti risentono di una contraddizione intrinseca che ne indebolisce la forza argomentativa. 4.2. È lo stesso imputato, infatti, a dedurre che nel novembre 2009 aveva ripreso il controllo totale della società dopo aver appreso della "mala gestio" del suo direttore amministrativo al quale aveva precedentemente delegato ogni decisione.
4.3. Il fatto che l'imputato abbia potuto revocare la delega al direttore amministrativo ed esautorarlo da ogni incarico, inibendogli persino la possibilità di entrare fisicamente negli uffici, dimostra che egli ha sempre mantenuto il dominio sulla gestione societaria che non gli ha impedito, quando ha voluto e potuto, di riprenderne l'amministrazione diretta e piena.
4.4. È arduo, in questo contesto, ipotizzare l'assenza di reali ed effettivi poteri gestori che nel caso di specie l'imputato ha dimostrato di possedere.
4.5. Non possono nemmeno essere trasposti tal quali, al caso di specie, i principi elaborati da questa Suprema Corte in materia di concorso dell'amministratore di diritto nel reato doloso commesso dall'amministratore di fatto, ostandovi la natura (anche) colposa del reato contestato al ricorrente.
4.6. L'imputazione anche a titolo colposo del reato contestato, infatti, amplia l'addebito estendendolo ai quei reati che, pur non previsti, ne' voluti dall'amministratore di diritto e dei quali egli non aveva nemmeno la generica conoscenza, avrebbero potuto esserlo ove egli avesse esercitato il dovere/potere di vigilare e controllare l'operato del delegato.
4.7. Sicché, non ha rilievo l'obiezione che l'amministratore era stato escluso dal flusso di informazioni necessarie ad orientare la sua azione, perché quel che conta è che egli avrebbe dovuto pretendere di essere informato, per cui quel che rileva è se l'amministratore di diritto aveva la concreta ed effettiva possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall'amministratore di fatto e se la mancata conoscenza, anche generica, delle condotte illecite poste in essere da quest'ultimo possa essere attribuita a sua colpa oppure no.
4.8. A tal fine un parametro di valutazione può ben essere offerto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 6, la cui osservanza esclude la responsabilità dell'ente per il reato commesso dall'amministratore o dalle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di quest'ultimo.
4.9. Nel caso di specie, è lo stesso imputato ad ammettere di aver impresso alla cooperativa da lui amministrata un assetto organizzativo tale per cui il direttore amministrativo era stato dotato dei più ampi poteri gestionali.
4.10. Ne consegue che in alcun modo egli può andare esente da responsabilità per il reato ascrittogli.
5. Il quarto motivo di ricorso è generico e comunque infondato.
5.1.Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione difensiva della "inesigibilità" del pagamento in forma ridotta della sanzione amministrativa (D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21) a causa del fallimento della cooperativa, sul rilievo che: a) il reato era stato accertato il 06/10/2008; b) l'imputato aveva mostrato di essere a conoscenza degli esiti dell'ispezione presso la MEC Spa, come si evince dalla denuncia-querela da lui sporta il 28/07/2011; c) il direttore amministrativo/amministratore di fatto era stato allontanato nel novembre 2009; d) il fallimento della cooperativa è stato dichiarato nel giugno 2010.
5.2. Il ricorrente oggi eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di ispezione (questione di fatto), che la notizia di reato è stata trasmessa all'autorità giudiziaria senza attendere la maturazione del termine concesso per il pagamento della sanzione (questione di diritto), che il fallimento lo ha in ogni caso privato delle disponibilità liquide per poter adempiere (questione di fatto e di diritto).
5.3.In via preliminare va ricordato che, ai sensi del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20, comma 4, l'organo di vigilanza è
tenuto a trasmettere al pubblico ministero la notizia di reato senza attendere la scadenza dei termini concessi al contravventore per eliminare le irregolarità accertate e pagare la somma liquidata a titolo di oblazione ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21, comma 2, termini durante i quali il procedimento resta solo sospeso.
5.4. Sicché è totalmente infondata, oltre priva di conseguenze, l'eccezione che la notizia di reato è stata trasmessa prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento dell'oblazione.
5.5.Palesemente infondata è altresì l'eccezione che il fallimento ha privato il ricorrente delle disponibilità liquide per pagare la sanzione sia perché esso è intervenuto a distanza di due anni dall'accertamento (quando il termine per adempiere era ampiamente scaduto), sia perché al pagamento della sanzione è tenuto il contravventore con le sue personali disponibilità, delle quali non è privato se, come nel caso in esame, il fallimento ha riguardato una società di capitali.
5.6. L'eccezione secondo la quale all'imputato non era stato notificato il verbale di accertamento costituisce questione di fatto del tutto eccentrica rispetto alla diversa deduzione (l'inesigibilità della condotta) sottoposta al giudizio del Tribunale che l'ha disattesa nei termini sopra indicati.
5.7. In ogni caso, trattandosi di questione di fatto, il ricorrente avrebbe dovuto denunziare il travisamento della prova (con quanto ne consegue in termini anche di autosufficienza del ricorso) invece di eccepire, genericamente, il vizio di improcedibilità dell'azione penale (e dunque un vizio di legge).
6. La non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il corretto instaurarsi del rapporto processuale e, con esso, il decorso del termine utile per la prescrizione del reato, maturato - avuto riguardo ai periodi di sospensione del dibattimento per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria (dal 14/04/2011 al 14/10/2011) - il 07/04/2014. 6.1. L'infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso rendono non evidente l'innocenza dell'imputato.
6.2. Il reato è dunque estinto per prescrizione.
6.3. Il che rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015