Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4928 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
O L L O 2 B -7 0 I 1 - D 6 2 O E T D S R 2 O 4 P 6 . IM BLICA ITALIANA R U .P A D D P l. E 'IN NOME DEL POPOLO ITALIANO l T a N b E a S t CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E 2 Oggetto OCCUPAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ABUSIVA DI TERRENO 04 9 2 8 /03 Composta dag R.G.N. 23521/00 Dott. Antoni Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO .11015 Cron. Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere - Rep. 1366 CELENTANO Consigliere Dott. Walter Ud.21/11/2002 Consigliere Dott. Renato RORDORF ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA METAPONTO 16, presso l'avvocato PAPARELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO NOTARNICOLA, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI ALBEROBELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'Avvocato VITO NANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato ENZO AUGUSTO, giusta procura 2002 speciale a margine del controricorso;
2121
- controricorrente -
contro
NO NI ESPEDITO;
intimato avverso la sentenza n. 824/99 della Corte d'Appello di RI, depositata il 19/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo di ricorso e rigetto nel resto. Svolgimento del processo Nel gennaio del 1986 il Comune di Alberobello occu- pava abusivamente un' area di mq. 553 di proprietà dei coniugi EN IT ER e AN Di RI, destinandolo a strada, e conferendogli definitiva de- stinazione di bene demaniale. Lamentavano i coniugi ER che per tale occu- pazione non era stata corrisposta loro alcuna indenni- tà, regione per cui convenivano avanti al Tribunale di RI il Comune di Alberobello per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma di £ 24.885.000, pari al valore venale dell'area, oltre agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria. 2 Costituitasi in giudizio l'Amministrazione comunale contestava 1'ammontare della richiesta attrice, assu- mendo che il terreno occupato era destinato dal P. R. G. a strada, ragione per cui i proprietari limitrofi ave- vano ceduto gratuitamente i loro terreni, con l'impegno da parte del Comune di provvedere all'esecuzione dei lavori di allacciamento idrico e fognario dei suoli ri- masti di proprietà privata. Con sentenza in data 26.2.1993 il Tribunale adito accoglieva la domanda attrice e condannava il Comune di Alberobello a pagare ai coniugi ER la somma di £ 20.627.000, oltre interessi e rivalutazione. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello il comune di Alberobello censurando l'impugnata senten- za in riferimento all'ammontare del risarcimento liqui- dato, posto che non teneva conto della destinazione del terreno, prevista dal P.R.G., e della circostanza che fosse gravato da servitù; chiedeva quindi che il valore dell'area fosse determinato in £ 16.000/20.000 al mq. Si costituiva in giudizio AN Di RI che, pre- messo di essersi separata dal marito e che in sede di separazione le erano stati attribuiti tutti i diritti relativi al terreno in questione, contestava il valore a mq. indicato dall'amministrazione comunale. Con sentenza in data 19.10.1999 la Corte di appello 3 di RI accoglieva l'appello proposto dal comune di Al- berobello che condannava a pagare ai coniugi in solido la somma di £ 6.923.400 oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, a decorrere dal- l'occupazione al saldo. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su quattro motivi, Anto- nia Di RI. Resiste con controricorso il comune di Alberobello. Con ordinanza in data 30.5.2002 veniva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Co- pertino EN IT. La ricorrente ha depositato 'comparsa conclusiona- jskie le". Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamen- ta violazione dell'art. 5 bis L. n 359/1992, come modi- ficato dall'art. 1 comma 65 della L. n 549/1995, nonchè contraddittorietà della motivazione, in relazione al- l'art. 360 comma 1 nn 3 e 5. Rileva la Di RI che la Corte di appello non ha tenuto in alcun conto che a lei spettava oltre al ri- sarcimento del danno per occupazione illegittima anche l'indennità di esproprio mai percepita e l'indennità per occupazione legittima. 4 TE pacifico che il Comune nell'occupare il suolo per cui è causa non si è avvalso degli opportuni stru- menti legislativi in quanto non ha pronunziato il de- creto di occupazione temporanea ed il decreto di espro- priazione. A seguito di tale omissione ad essa ricorrente com- petono l'indennità di esproprio mai offerta e l'inden- nità di occupazione illegittima per effetto della rea- lizzazione dell'opera. Indennità che vanno calcolate la prima sulla base dell'art. 5 bis e la seconda sulla base dell'art. 7 bis L. 359/1992, residuando al proprietario il risarcimento dei danni, come riconosciuto dal Tribunale. In sintesi il comune di Alberobello non avendo OS- o g h n servato il procedimento ablatorio doveva corrispondere al proprietario l'indennità di esproprio e risarcirlo dei danni per occupazione illegittima del suolo. Inoltre essendo stata sul terreno costruita una strada al proprietario era dovuto altresì il danno de- rivante dal vincolo di inedificabilità imposto dal- l'art. 19 L. n 765/1967. Entrambe le somme devono essere rivalutate e mag- giorate degli interessi. Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto. Invero risulta dall'impugnata sentenza che il gra- 5 vame avverso la sentenza del Tribunale di RI è stato proposto dal comune di Alberobello solo in relazione all'ammontare del danno liquidato dal giudice di primo grado, sicchè deve ritenersi per certo, in difetto di un appello incidentale della Di RI, che l'unica que- stione trattata in grado di appello si sia incentrata sulla determinazione del danno subito dall'appellata a seguito dell'occupazione illegittima del proprio terre- no, con conseguente costruzione sullo stesso di una strada comunale. Dalla esposta circostanza discende che le domande proposte dalla ricorrente, attinenti alla determinazio- ne dell'indennità di espropriazione, all'indennità di occupazione legittima, al risarcimento del danno per diminuito valore del fondo residuo sono domande nuove che non possono essere proposte per la prima volta in cassazione e vanno perciò dichiarate inammissibili, unitamente alla domanda di liquidazione della svaluta- zione monetaria e degli interessi, a tali domanda con- nessi. Il primo motivo va quindi disatteso. Con il secondo motivo la ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazione dell'art. 191 c.p.c. 1051 C.C. nonchè per contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione della c.t.u. 6 Rileva che poichè al C.T.U. nominato in grado di appello era stato affidato non un rinnovo della consu- lenza effettuata in primo grado ma un supplemento di consulenza, lo stesso si sarebbe dovuto limitare a ri- valutare, alla luce della normativa sopravvenuta,i dati già acquisiti. Il motivo è inammissibie e va quindi disatteso. Invero il ricorrente non ha riportato nel ricorso i quesiti proposti al C.T.U. talchè, allo stato, non po- tendo il Collegio esaminare direttamente gli atti di causa non è possibile accertare l'eventuale fondatezza della doglianza in questione. Giova d'altra parte rilevare che dalla motivazione dell'impugnata sentenza risulta, contrariamente a quan- to sostenuto dalla ricorente, che il C.T.U. ha risposto a quesiti che tendevano al rinnovo della consulenza, attese le censure proposte con l'atto di appello avver- so la c.t.u. di primo grado. Anche il secondo motivo va quindi dichiarato inam- missibile. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 99 c.p.c. Osserva che erroneamente la Corte territoriale non ha ritenuto pertinente la rinunzia di tutti i diritti derivanti dal terreno in questione, fatta dal ER 7 Hillary in favore della moglie, considerato che costituendo la rinunzia alla propria quota rinunzia alla domanda non aveva bisogno di accettazione. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato. Invero risulta dall'impugnata sentenza che il Tri- bunale aveva condannato il comune di Alberobello a ri- sarcire ai coniugi ER in solido il danno loro prodotto con l'occupazione del terreno e che su questo punto non è stato proposto espresso gravame, essendosi limitata la Di RI a chiedere il pagamento in proprio favore dell'intera somma. Rettamente quindi l'indicata domanda è stata quali- ficata dalla Corte territoriale come appello incidenta- le che, per produrre effetti avrebbe dovuto essere tem- pestivamente notificato al contro interessato EN ER, rimasto contumace nel giudizio di appello, adempimento non eseguito dalla Di RI Il terzo motivo va quindi respinto. Con il quarto motivo di cassazione la ricorrente impugna la sentenza di appello per violazione dell'art. 96 c.p.c.,per avere condannato al pagamento delle spese di giudizio la parte risultata vincitrice. Invero non può applicarsi il principio della soc- combenza ai coniugi ER, avendo questi dichiarato di voler aderire all'applicazione della normativa SO- 8 pravvenuta. Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso. Invero la difesa della ricorrente ha omesso di in- dicare in quale atto del processo di appello sia conte- nuta l'indicata dichiarazione che non ha neppure ripor- tato nel ricorso, sicchè non potendo il Collegio proce- dere all'esame diretto degli atti del giudizio di meri- to, vietato nel giudizio di legittimità, il motivo va dichiarato inammissibile. Il ricorso va pertanto interamente respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa fra le parti le spe- se del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 21 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Mario Adamo Maris Many Miler Wipe IL CANCE Secuendes Plázzalupi CORTE Depo 1 APR 2007 CANCELW)