Sentenza 26 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/2004, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE CE, NZ TE, NZ IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOLMINO 9, presso lo studio dell'avvocato EMIDIO CENTURELLI, difesi dall'avvocato LUIGI GIORDANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN ZO, FI ITAL ASSIC SPA IN LCA, GENERALI ASSIC SPA QUALE IMPRESA DESIGNATA PER LA REGIONE CAMPANIA EX ART. 20 LEGGE 990/69;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 22561/00 proposto da:
FI ITAL ASSIC SPA IN LCA, con sede in Roma, in persona del suo Commissario Liquidatore avv. prof. Ludovico Pazzaglia, elettivamente domiciliata in ROMA VLE POLA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LE CE, NZ TE, NZ IO, IN ZO, GENERALI ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 250/99 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 13/05/99 (R.G. 187/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Stefano STELLACCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21/5/98 FI ASSICURAZIONI S.p.a. in l.c.a. proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sala Consilina il 5/3/98 con cui veniva riconosciuta la responsabilità del proprio assicurato, ZO IN,nella produzione del sinistro avvenuto il 28/6/91, a seguito del quale era deceduto il minore TO NZ, terzo trasportato nell'auto dello stesso.
Conseguentemente veniva condannata la AG di Assicurazioni GENERALI, quale impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di garanzia delle vittime della strada, al pagamento in favore di CE LE in proprio e quale esercente la potestà parentale sulla figlia minore rispettivamente di L. 246.937.500 e di L. 93.775.000 ed in favore di IO NZ di L. 98.775.000 oltre interessi.
Assumeva l'appellante che la sua posizione era regolata dall'art. 23 L. 990/69 e deduceva, come primo motivo di appello, che la responsabilità del sinistro era da attribuire, in via esclusiva o quanto meno concorrente, al conducente del veicolo agricolo che precedeva l'auto del IN.
In ordine al quantum rilevava la eccessività della somma liquidata a titolo di danno morale nonché l'ammontare degli interessi. Si costituivano la LE e IO NZ i quali ribadivano la esattezza della pronuncia del primo giudice e proponevano appello incidentale in punto spese. Rimanevano contumaci il IN e le GENERALI ASSICURAZIONI.
Con sentenza 14 luglio 1999 la Corte di Appello di Salerno accoglieva il gravame principale limitatamente alla misura degli interessi, liquidati al tasso del 3% annuo, dichiarava inammissibile quello incidentale e condannava la FI al pagamento delle spese del grado, affermando:
che alla stregua della più recente e condivisibile giurisprudenza l'art. 2054 c.c. trovava applicazione anche in favore dei soggetti trasportati, a qualunque titolo;
che la responsabilità del sinistro era esclusivamente del IN;
che il danno morale era stato liquidato in misura congrua;
che il tasso degli interessi riconosciuto in prime cure nella misura media annua del 7% era eccessivo.
Hanno proposto ricorso per cassazione la LE, TE e IO NZ, sulla base di un motivo. Ha resistito la FI ITALIANA di ASS.NI s.p.a. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, anch'esso affidato ad un motivo in punto spese. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due giudizi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo del ricorso principale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata sul punto - ritenuto non motivato ed ingiustamente penalizzante - con cui, al fine di contemperare la tutela del danneggiato con l'esigenza di escludere indebite locupletazioni, il giudice di appello ha stabilito che "il danno venga liquidato con la rivalutazione oltre un aumento percentuale in relazione al numero di anni trascorsi su una base fissa del 3% del capitale finale rivalutato ... dal giorno del sinistro sino al soddisfo". La censura non può essere accolta. Il Tribunale di Sala Consilina aveva deciso che sulle somme liquidate a titolo di illecito aquiliano gli interessi vanno calcolati, secondo la nota sentenza n. 1712/1995 delle S.U. di questa Corte, dal giorno del sinistro non sulla somma già rivalutata all'attualità, ma ad un "tasso di riferimento medio del 7% ed anno per anno dal giorno del sinistro fino al soddisfo, sulla semisomma derivante dall'addizione tra il solo capitale originario - da determinarsi previa devalutazione all'epoca del sinistro delle somme di cui sopra complessivamente riconosciute - e la somma riconosciuta a solo titolo di rivalutazione". Ora tale pronuncia era stata appellata con la generica censura che "gli interessi del 7% appaiono a dir poco eccessivi, pur se calcolati sulla semisomma così come determinata in sentenza" e la Corte territoriale li aveva ridotti alla misura del 3% con la motivazione scarna sopraenunciata. Ora è vero che questa motivazione non convince perché, da un lato, non si uniforma al principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui con riguardo al danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore, il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria, consentita con il solo limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito (mentre non è inibito riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata ma da epoca intermedia: Cass. 12 gennaio 1999 n. 256);
dall'altro, modifica "il metodo e la base di calcolo" affermati in prime cure, pur dicendo "che vanno confermati".
Tuttavia nella sostanza, riducendo drasticamente il tasso dal 7 al 3%, non modifica sensibilmente l'incremento della somma capitale, atteso che il 7% correva annualmente e sempre dal giorno del sinistro sulla semisomma come sopra calcolata, mentre il 3% si applica sull'intero "capitale finale rivalutato". Eppertanto la censura si riduce ad una contestazione sul tasso di riferimento, che il giudice di appello ha equitativamente ridotto di oltre la metà con un risultato finale che non si discosta sensibilmente da quello raggiunto in prime cure, e con apprezzamento di fatto che, in quanto tale, risulta incensurabile in Cassazione.
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Uguale sorte merita il ricorso incidentale con cui la FI contesta la sua condanna esclusiva al pagamento delle spese del giudizio di appello.
La doglianza non ha pregio, infrangendosi contro la motivazione del giudice del gravame che ha giustificato la condanna della AG appellante a tale pagamento sulla base del rilievo che era stata sostanzialmente confermata "la intera situazione nel suo complesso" e, quindi, in ragione del risultato definitivo della controversia (atteso che l'appello principale era stato accolto soltanto con riguardo alla misura degli interessi).
I ricorsi vanno entrambi rigettati e questa conclusione induce a compensare le spese del grado.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004