Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/1999, n. 7553
CASS
Sentenza 1 marzo 1999

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In tema di falso, i delitti attinenti alla contraffazione di pubblici sigilli ed alla contraffazione delle impronte di pubblica certificazione o autenticazione possono concorrere con i delitti di falso documentale.Invero i beni tutelati e le condotte punite sono diversi, in quanto i delitti di contraffazione, tutelando direttamente la fede pubblica in relazione ai mezzi dei quali si serve la pubblica amministrazione per attestare la provenienza dell'atto , prescindono dalla sussistenza del falso documentale e si perfezionano al momento della creazione del falso strumento, il cui uso è oggettivamente destinato alla produzione di una serie indefinita di atti falsi; i delitti di falso documentale, invece, pur diretti alla tutela della fede pubblica, hanno riferimento alle attestazioni di verità di fatti giuridicamente rilevanti, come evidenziati nel falso documento. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che, condannato per la falsa attestazione di revisione apposta sulla carta di circolazione di un autoveicolo, aveva sostenuto che il fatto configurava solo l'ipotesi di falsità documentale, con conseguente competenza del pretore, in luogo di quella del tribunale, dal quale era stato giudicato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/1999, n. 7553
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7553
    Data del deposito : 1 marzo 1999

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