Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
In tema di falso, i delitti attinenti alla contraffazione di pubblici sigilli ed alla contraffazione delle impronte di pubblica certificazione o autenticazione possono concorrere con i delitti di falso documentale.Invero i beni tutelati e le condotte punite sono diversi, in quanto i delitti di contraffazione, tutelando direttamente la fede pubblica in relazione ai mezzi dei quali si serve la pubblica amministrazione per attestare la provenienza dell'atto , prescindono dalla sussistenza del falso documentale e si perfezionano al momento della creazione del falso strumento, il cui uso è oggettivamente destinato alla produzione di una serie indefinita di atti falsi; i delitti di falso documentale, invece, pur diretti alla tutela della fede pubblica, hanno riferimento alle attestazioni di verità di fatti giuridicamente rilevanti, come evidenziati nel falso documento. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che, condannato per la falsa attestazione di revisione apposta sulla carta di circolazione di un autoveicolo, aveva sostenuto che il fatto configurava solo l'ipotesi di falsità documentale, con conseguente competenza del pretore, in luogo di quella del tribunale, dal quale era stato giudicato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/1999, n. 7553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7553 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 1.3.1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Calbi Consigliere N. 431
3. Dott. Lucio Toth Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 33007/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AV DI, nato il [...] avverso la sentenza 18.6.98 della Corte di Appello di Venezia Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Mario Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AV DI venne condannato per il reato previsto dall'art.469 c.p., cosi diversamente qualificato il fatto contestato ex art.468 c.p., per aver falsificato, direttamente o tramite persona non identificata, il timbro di revisione della Motorizzazione civile di Padova, apposto sulla carta di circolazione.
La Corte di Appello ha ridotto la pena a mesi cinque e giorni dieci di reclusione e lire 140.000 di multa.
La difesa ricorre e denunzia:
A- La incompetenza per materia del Tribunale, sull'assunto che il fatto contestato configura il reato di falso in atto pubblico, ex art. 478, 482 c.p., rientrante nella competenza del Pretore.
B- L'inesistenza del reato, essendo applicabile la norma speciale di cui all'art. 80 comma 17 cds.
C- La manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità, non essendo provati i tempi e modi della contraffazione, ne' l'identità dell'autore materiale, avendo l'imputato sempre dichiarato di aver consegnato la carta di circolazione a "diversa persona" per la revisione e non avendo mai avuto la consapevolezza di essere in possesso di un documento falsificato.
D- Il vizio di motivazione un ordine alla mancata applicazione della pena nel minimo normativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La falsa attestazione di revisione, apposta sulla carta di circolazione con strumenti contraffatti, configura entrambe le ipotesi delittuose previste, rispettivamente, a seconda delle singole fattispecie, dagli artt. 467-469 e dagli artt. 478, 482 c.p. Tra i due delitti vi è concorso e non assorbimento. Il falso documentale non è un reato complesso, infatti, essendo diretto alla tutela della fede pubblica con riferimento alle attestazione di verità di fatti giuridicamente rilevanti, mentre le norme incriminatrici della contraffazione di sigilli o di altri strumenti utili tutelano, direttamente e immediatamente, la fede pubblica in relazione ai mezzi simbolici dei quali si serve la pubblica amministrazione per attestare la provenienza dell'atto. Le condotte punite sono diverse e progressive, atteso che la contraffazione prescinde dal falso documentale ed è perfetta nel momento e per il fatto stesso della creazione del falso strumento. La ratio delle norme di cui agli artt.467, 468, 469 c.p. va individuata, infatti, nell'esigenza di punire a monte la diffusiva pericolosità della contraffazione di un mezzo che, anche per la potenziale molteplicità di applicazione, è oggettivamente destinato alla formazione del falso documentale che, comunque, è un quid pluris rispetto alla contraffazione dei sigilli ed altri strumenti. Il concorso dei reati è astrattamente inconcepibile soltanto nel caso in cui la contraffazione dell'impronta avvenga, non mediante uno strumento predisposto, ma con il disegno o la scrittura a mano. In siffatta ipotesi, non dedotta dalla parte, la falsificazione dell'impronta coincide con la falsificazione del documento.
I riflessi processuali della questione sostanziale sono regolati, peraltro, dal principio della prevalenza e della perpetuatio della competenza per materia per eccesso, ex art.23, comma 2, c.p. Qualora sussista incertezza tra due alternative ipotesi delittuose di diversa gravità, implicanti competenze differenziate, legittimamente viene ritenuta, con riferimento al nomen iuris del reato contestato - art.468 c.p.- la cognizione del giudice superiore che, svolta l'istruttoria dibattimentale, potrà diversamente qualificare il fatto e pronunciarsi su quella meno grave, a differenza del giudice inferiore che non può mai conoscere del reato di competenza superiore.
Di conseguenza, nei limiti del dedotto, le questioni proposte vanno disattese, in quanto la parte non ha interesse a dolersi della mancata contestazione dell'ulteriore reato di falso documentale, ipotizzabile nella fattispecie, e perché, rientrando nella competenza del Pretore anche il reato ritenuto dal giudice a quo - artt.7 c.p.p. e 469 c.p. - correttamente venne radicata e mantenuta, per i principi esposti, la competenza del Tribunale, con riferimento al reato - 468 c.p. - originariamente contestato. 2- È infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Per le considerazioni svolte, infatti, l'art.80 c.d.s., che punisce come illecito amministrativo il fatto del soggetto che "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa", non è norma speciale rispetto a quelle incriminatrici della diversa condotta della contraffazione degli strumenti di cui agli artt. 468 e 469 c.p.
3- Il terzo motivo di ricorso è una censura di merito della sentenza impugnata che ha ancorato la responsabilità concorsuale, anche sotto il profilo soggettivo - a nulla rilevando la mancata identificazione dell'autore materiale - all'argomento logico del cui prodest e all'interesse concreto del soggetto, desunto dalle dichiarazioni di ER FR, a superare il lungo iter burocratico della pratica, che ritirava dall'agenzia a seguito della prospettazione di una attesa di alcuni mesi, e poi restituiva, in breve tempo, con la falsa attestazione di revisione.
4- L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la pena è stata applicata nel minimo normativo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 1 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999