Sentenza 28 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
- 02931 /0 1 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto delibera delen P.H. SEZIONE SECONDA CIVILE The fine ar Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cli ow vocato Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N 924/98 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Cron. 6101 Rep. 938 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Ud. 18/04/00 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente Me Julia Romains, est. SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VENTURA COSTANTINO, in giudizio di persona, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. ध Car, per diritti 3900 241 presso lo studio del Lavvocato GARDIN L., giusta 08 FEB 2001 delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
COM. BITRITTO, in persona del Sindaco ROMANO TOBIA CARONE quale leg.rapp. p.t. elettivamente domiciliato CG073558 in ROMA VIA MICHELE DI LANDO 10, presso lo studio dell'avvocato TAMBURELLI EUGENIO, che lo difende unitamente all'avvocato GAUDENZI CARLO, giusta delega 2000 in atti;
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- controricorrente -
avversO la sentenza n. 4302/97 del Tribunale di BARI, depositata il 17/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Costantino VENTURA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Eugenio TAMBURRELLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso e l'assorbimento del terzo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo del 9/8/1994 l'avv. Ventura esponeva che eraCostantino creditore nei confronti del Comune di Bitritto della somma di L. 19.125.023 comprensiva di ritenuta IRPEF a seguito di un incarico professionale conferitogli con delibera del Commissario Straordinario del 21/10/1993 concernente una procedura arbitrale promossa contro il suddetto Comune dell'ing. Vincenzo Carbonara liquidazione delle competenze arelativa alla quest'ultimo spettanti per la progettazione relativa al Parco Urbano;
che, avendo espletato l'incarico fino alla pronuncia del lodo, aveva chiesto ed ottenuto dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari parere di congruità sulle sue spettanze in ragione di L. 13.000.000 per onorario oltre spese e diritti di procuratore, IVA contributo CNPAP, costo parere, contributo del 10% su diritti ed onorari;
che aveva pertanto trasmesso al Comune la sua parcella chiedendo il pagamento di L. 16.254.826 al netto dell'acconto già riscosso, oltre r.a. di L. 2.870.197; che il Comune aveva obiettato che gli onorari dovevano essere determinati secondo i minimi tabellari giusta la 3 delibera di G.M. del 21/10/1993; che tale pretesa era illegittima in quanto esso ricorrente non aveva mai accettato tale clausola. Tutto ciò premesso, il Ventura chiedeva che il Presidente del Tribunale di Bari ingiungesse al Comune di BITRITTO il pagamento in suo favore della somma di L. 16.254.826, oltre interessi, in ragione di L.rivalutazione monetaria e r.a.
2.870.197. In data 12/1/1995 veniva emesso il decreto ingiuntivo. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione, con citazione notificata il 14/2/1995, il Comune ingiunto deducendo: a) che nella delibera commissariale di affidamento dell'incarico era stato precisato che le competenze al professionista sarebbero state corrisposte nei limiti dei minimi tariffari;
che con deliberazione di G.M del 5.9.1994 aveva determinato le competenze dell'avv. Ventura in L.
5.167.706 al lordo dell'acconto già → corrisposto di L. 1.500.000, liquidando la somma residua di L.
7.818.509. Costituitosi il contraddittorio, il Ventura chiedeva il rigetto dell'opposizione, adducendo di non aver mai accettato la clausola di cui all'art. 3 della citata delibera commissariale. - 17.11.1997 il Con sentenza del 27.10 tribunale di Bari accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto ingiuntivo, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio. Avverso tale decisione l'Avv. Ventura Costantino ricorre per cassazione con tre motivi di gravame. Resiste con controricorso il Comune di Bitritto. Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1418 e segg., 1421 e segg., 1326 e segg., 1362 e segg. cod. civ., in relazione all'art. 360 n. c.p.c.; nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per avere la sentenza ritenuto che il contratto di prestazione professionale intercorso fra le parti fosse stato nullo per difetto di forma in contrasto con il comportamento dello stesso comune di Bitritto, il quale non aveva sollevato eccezioni al riguardo, e con la documentazione 5 prodotta, e cioè con la proposta del comune del 27.10.1993, accettata dal ricorrente il 2.11.1993. Il motivo è infondato. La rilevabilità di ufficio della nullità non era preclusa dal comportamento del comune, che si era limitato a contestare solo il quantum delle richieste del ricorrente. La documentazione richiamata, poi, è stata presa in esame dal Tribunale, il quale è pervenuto alle conclusioni che formano oggetto del successivo motivo di ricorso. Col secondo motivo ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 R.D.
3.3.1934 n. 383, con riferimento all'art. 360 3 c.p.c.); nonché violazione dei principi n. generali di legge in materia di onere delle prove e presunzioni, con riferimento all'art. 360 n. 3 contraddittoria motivazione su un c.p.c.; omessa e punto decisivo della controversia;
argomentazioni inidonee a palesare qualsiasi ratio decidendi e palesemente inconciliabili tra loro, per non avere la sentenza impugnata correttamente motivato in ordine alla rilevanza attribuita alla lettera del 27.10.1993 del commissario straordinario del Comune di Bitritto ed a quella del 2.11.1993 del ricorrente, basata essenzialmente sulla conoscenza della prima con la sua pubblicazione nell'albo pretorio, che determina invece solo una presunzione di tale conoscenza. Il motivo è inammissibile umplite si censura una motivazione sussidiaria del provvedimento impugnato fatta ad abundantiam e non per sorreggere l'utilizzazione di presunzioni, denunciabile in sede di legittimità se operata in neanche violazione dell'art. 2727 CC;
ma non di questo che il ricorrente si duole. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (art. 2233 cod. civ., art. 5 tariffe forensi approvate con D.M.
5.10.1994 n. 585 e deliberazione C.N.F. 12.6.1993 e 29.9.1994, in relazione all'art. 360 n. nonché omessa motivazione su un punto 3 c.p.c.; della controversia, per non avere la decisivo sentenza impugnata tenuto conto del fatto che il compenso era stato chiesto in misura adeguata all'importanza dell'opera svolta, e cioè al valore della controversia, alle questioni trattate, all'equiparazione del collegio arbitrale al tribunale, all'attività svolta, al risultato del giudizio, ai vantaggi anche non patrimoniali " conseguiti, all'urgenza per il compimento di determinate attività. Il motivo è infondato, perché consequenziale - negata attraverso l'esame delle alla esistenza, precedenti censure, di un contratto di prestazione professionale. Quindi non rileva stabilire se le somme richieste fossero adeguate all'attività svolta, dal comento che questa non poteva essere prestata in conseguenza della nullità del contratto. T Respinto il ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 40000
P.Q.M.
290000 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. He Presvainte Così deciso in Roma il 18.4.2000. H Counglive est. If adida Ne fulis Showing IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE N OMA 2 Francesco Catania Serie 4 Registrate $66 149.77 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ANOVE/77....) (euro.CENT U Roma 28 FEB 2 2001 Servizi . . IL CANCELLIERE C1 (Dott.ssa M CALIPPO) 1 4 Rudiziari Gespannat Aania