Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
0:34 18 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT UPR Oggetto RESPONSIBILITA' ZIONE RZA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 19862/99 Dott. Fabio MAZZA Consigliere 22182/99 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron.7820 Rep. 965 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere Ud.05/12/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS AR AR, TT GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO P PANARITI, che li difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GATTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
AZIENDA REGIONALE USL/20 DI TORTONA;
intimato e sul 2° ricorso n° 22182/99 proposto da: REGIONALE USL/20, in persona del legale 2002 AZIENDA rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato 2451 -1- in ROMA VIA L LUCIANI 1, presso 10 studio dell'avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE ALVIGINI, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
SS AR AR, TT GI;
--- intimati avverso la sentenza n. 127/99 del Tribunale di TORTONA, emessa e depositata il 15/05/99;. udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 05/12/02 dal SEGRETO;
udito l'Avvocato BENITO PIERO PANARITI;
udito l'Avvocato ALDO CODACCI PISANELLI ( per delega Avv. Alvigini Giuseppe ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con separati ricorsi depositati il 20.9.1996, MA AR SI e IO BO, entrambi infermieri dell'ospedale di Tortona, premesso che nel corso del servizio avevano accusato malori cagionati dal disinfettante utilizzato in sala operatoria in violazione dell'obbligo di adottare le misure e gli accorgimenti del caso, imposto all'imprenditore a tutela dell'integrità fisica deidall'art. 2087 c.c. prestatori di lavoro, chiesero all'Asl regionale 20 il risarcimento del danno biologico, patrimoniale e morale subito. con sentenza del 30.3.1998, Il Pretore di Tortona, accoglieva le domande. Proponeva appello la Ausl. Resistevano gli appellati. Il Tribunale di Tortona, con sentenza depositata il 15.5.1999, accoglieva l'appello e rigettava la domanda. Riteneva il tribunale che non sussistesse il difetto di del giudice ordinario, poiché nella giurisdizione fattispecie nonostante il richiamo all'art. 2087 C.C. ed alla responsabilità contrattuale, trattavasi di azione di che, in ogni caso, laresponsabilità extracontrattuale;
domanda andava rigettata perché gli attori non avevano provato che la convenuta avesse colposamente contribuito con la propria condotta, all'insorgenza della patologia. 3 Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori. Resisteva con controricorso l'Ausl, che ha proposto anche ricorso incidentale, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Le sezioni unite di questa Corte, con sentenza depositata il 22.5.2002, n. 7470, riuniti i ricorsi, hanno rigettato il ricorso incidentale, affermando la giurisdizione del giudice ordinario ed hanno rimesso la decisione sul ricorso principale a questa sezione semplice. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2051 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.(omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio). Assume il ricorrente che il giudice di appello ha applicato il dettato normativo dell'art. 2043 C.C., mentre avrebbe dovuto applicare quello previsto dall'art. 2051 c.C.; che, per effetto di quest'ultima norma sussisteva una ' presunzione di colpa a carico della Asl, custode del disinfettante sporacidin in sala operatoria, con la conseguenza che nessuna prova della colpa dovevano essi ricorrenti fornire, gravando, invece, sulla convenuta fornire la prova liberatoria del caso fortuito, mentre detta prova non era stata fornita. + 2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Anzitutto va premesso che nel giudizio di legittimità, eccettuate le questioni che possono proporsi di ufficio, non " che richiedonopossono proporsi questioni nuove accertamenti di fatto non compiuti nelle fasi di merito ○ che implichino un radicale mutamento del sistema difensivo svolto nelle dette fasi. Di conseguenza se l'attore ha richiesto in primo grado ed in appello il risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.C., non è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si lamenti non essere stata dichiarata la responsabilità del convenuto per danno da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., trattandosi di norma probatorio, nuovi eche implica sul piano eziologico e diversi accertamenti, inammissibili in sede di legittimità (Cass. S.U. 7.8.2001, n. 10893; Cass. 22.1.1979, n. 490; Cass. N. 1838/75).
2.2.Ne consegue che la censura proposta, per poter trovare ingresso in questa sede di legittimità, avrebbe dovuto essere prospettata come violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere essi ricorrenti proposto al giudice di merito una domanda extracontrattuale ex art. 2051 C.C.,di responsabilità mentre il giudice si era pronunciato su una domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex art 2043 c.c.. ५. Tale censura integra una violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, Cass. 9.4.1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993, n. 3665).
2.2. Inoltre, e sempre in questa ottica, il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti il motivo di ricorso, per sfuggire Iall'inammissibilità per novità della domanda tenuto conto che il giudice di appello si era pronunciato esclusivamente sulla domanda di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 C.C., avrebbe dovuto indicare in quale atto risultava invocata una responsabilità della convenuta per cose in custodia ex art. 2051 C.C., tanto piu' che, come emerge dalla sentenza impugnata ed anche dalla sentenza delle S.U. n. 7470/02 sul ricorso incidentale, la domanda si fondava su assunte violazione dell'obbligo di adottare le misure e gli accorgimenti del caso, imposto all'imprenditore dall'art. 2087 c.C., a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro e non sul semplice rapporto di custodia tra la Asl ed il disinfettante.
2.3. Invero, poiché l'art. 2087 c.c. non configura un caso di responsabilità oggettiva (Cass. 20.5.1998,n. 5035) e poiché la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dettato dall'art. 2087 c.c. non depone in modo univoco per la proposizione dell'azione contrattuale, in quanto tale prospettazione di per sé sola considerata è neutra, potendo essere stata effettuata in funzione esclusiva della dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose e della configurabilità del fatto come illecito extracontrattuale (Cass. S.U. n. 8459/95), proprio il richiamo all'elemento soggettivo del danneggiante, in assenza di una prospettazione della responsabilità di custodia, lascia intendere che la domanda proposta sia solo quella di responsabilità ex art. 2043 c.c. e non ex art. 2051 C.C. (pure configurabile in astratto a carico del datore di lavoro, sia pure in via residuale, cfr. Cass. 16.9.1998, n. 9247).
2.4.Per giurisprudenza costante il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni 7 contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23 aprile 1999, n. 4070). In mancanza la censura si risolve in un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, che mira ad assicurare che detto atto consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, costituendo il principio dell'autosufficienza del ricorso un particolare atteggiarsi del disposto normativo della specificità dei motivi di impugnazione(art. 366 n. 4 e 342, I c. c.p.c.). Il ricorso va pertanto rigettato. Esistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione (anche relativamente al ricorso incidentale deciso dalle S.U.).
P.Q.M.
leRigetta il ricorso principale. Compensa per intero tra parti le spese del giudizio di cassazione sia relative al ricorso principale, deciso con la presente sentenza, sia relative al ricorso incidentale, già deciso dalla sentenza delle S.U. n. 7470/02. Così deciso in Roma, lì 5.12.2002. Il presidente Il cons. est. Angelo funtions Autoria Segrete -Oggi 7 MAR 2003 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 IL CANCELERE C1 NO e stá 8 Innocenza TI