Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
L'estensione anche all'omicidio volontario della presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, disposta con D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito in L. 23 aprile 2009 n. 38, integra una modificazione legislativa di natura processuale e quindi si applica ai procedimenti in corso anche per fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di applicare disporre la custodia in carcere, a meno che non emergano concreti e specifici dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 41378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41378 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2664
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 26817/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA ND, N. IL 15/02/1990;
avverso l'ordinanza n. 1393/2009 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 08/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Di Casola chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore Avv. MACCIONI chiedeva l'accoglimento dei motivi.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Latina nei confronti di SC AN per il delitto di omicidio di NC LF e di distruzione del suo cadavere, in concorso con altro. Rilevava che il fatto era avvenuto nella sua abitazione, che l'esame obiettivo del cadavere aveva individuato che l'azione era stata condotta da almeno due persone, che nessun altro oltre a lui e al correo MO erano presenti sul posto, che le conversazioni telefoniche intercettate rivelavano la convinzione di venire coinvolto nella vicenda. Tutti gli elementi raccolti individuavano la sussistenza di gravi indizi tali da giustificare una prognosi di colpevolezza e tra tutti la circostanza che le uniche persone presenti in casa erano i due indagati e che le armi utilizzate erano state due. A ciò si aggiunga che SC aveva riferito la dinamica del fatto a tale AT che lo aveva riferito alla P.G. e non vi erano motivi per ipotizzare che avesse raccontato il falso, non essendo quest'ultimo mai stato neppure sfiorato dal sospetto di un suo coinvolgimento nel reato.
Quanto alle esigenze cautelari riteneva il tribunale che sussistesse il concreto pericolo di inquinamento delle prove, come emerso dalle numerose telefonate intercettate, nonché il concreto pericolo di reiterazione di episodi analoghi tenuto conto della gravità del fatto e dell'atteggiamento processuale assunto dall'indagato. Avverso la decisione presentava ricorso l'indagato e deduceva:
- mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari;
quanto all'inquinamento probatorio doveva rilevarsi che la condotta reticente era cessata al 3/2/2009 con l'interrogatorio e che le telefonate con il AT erano state fraintese nel loro contenuto, visto che l'intento dell'indagato non era stato certo quello di pilotare le dichiarazioni dei testi;
non sussisteva il concreto pericolo di reiterazione, giudizio basato su un fraintendimento dell'atteggiamento del giovane che non era spavalderia, ma serenità dovuta alla consapevolezza della propria estraneità al delitto;
comunque tale giudizio non poteva fondarsi solo sulla gravità del fatto, anche dopo la modifica dell'art. 275 c.p.p., comma 3, che ricomprendeva anche l'omicidio tra i casi di presunzione di legge in relazione alle esigenze cautelari;
infine il tribunale aveva omesso di valutare le deduzioni della difesa volte a confutare il giudizio di pericolosità;
- erronea applicazione della legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, non potendo farsi discendere il pericolo di inquinamento probatorio dalla mancanza di collaborazione, e non potendo tale giudizio prescindere dall'indicazione delle ulteriori indagini da compiere;
il concreto pericolo di reiterazione non poteva discendere solo dalla gravità del fatto, quando si era in presenza di un incensurato.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. L'ordinanza contiene una puntuale esposizione dei gravi indizi individuati a carico dell'indagato e consistiti principalmente negli accertamenti sul luogo dell'omicidio; negli accertamenti tecnici sul cadavere dai quali emergeva che gli autori del crimine erano certamente due, così come due erano state le armi usate;
nelle dichiarazioni dei testi che concordemente avevano riferito quanto a loro detto dall'indagato sul luogo del crimine e cioè di un suo intervento sulla vittima per renderlo inoffensivo mediante una spinta contro il frigorifero;
nella circostanza che in casa vi erano solo i due indagati;
nelle telefonate intercettare tra i correi, tra l'indagato e i testi, tra l'indagato e i suoi parenti dalle quali tutte emergeva la evidente preoccupazione di un proprio coinvolgimento nei fatti e una sostanziale ammissione di aver contribuito al verificarsi dell'evento. Quanto al travisamento del contenuto delle telefonate dedotto, dalla difesa mediante la produzione di alcune integrali trascrizioni deve rilevarsi come in realtà le deduzioni costituiscono una mera rilettura ed una diversa interpretazione delle frasi pronunciate e non una deduzione di travisamento della prova e pertanto trattasi di motivo inammissibile.
Quanto alle esigenze cautelari deve rilevarsi che la modifica legislativa (L. n. 94 del 2009) che ha inserito anche l'omicidio tra i delitti per i quali opera la presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari, è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso trattandosi di norma processuale (Sez. 1, 9 giugno 2009 n. 26493, rv. 244040) e, pertanto, ad esse si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto;
tra questi deve ricordarsi che in presenza della presunzione il giudice ha l'obbligo di applicare la misura della custodia in carcere a meno che non emergano elementi che ictu oculi lascino ritenere superata la presunzione (Sez. 6^, 22 gennaio 2008 n. 10318, rv. 239211), oppure in presenza di elementi concreti e specifici dai quali emerga l'insussistenza delle esigenze (Sez. 6^, 3 ottobre 2008 n. 39897, rv. 241484). Orbene nel caso concreto gli elementi dedotti dalla difesa non appaiono idonei a superare detta presunzione, fondandosi esclusivamente sulla incensuratezza e sulla irrilevanza della mancata collaborazione. In realtà il comportamento dell'indagato come risulta dall'ordinanza impugnata denota una spregiudicatezza particolare sia in relazione ai rapporti con gli altri testi sia in rapporto con l'evento al quale ha contribuito e cioè la morte efferata di un coetaneo, che si trovava in casa sua proprio in qualità di amico, mancando ogni forma di resipiscenza o di presa d'atto della gravità della propria condotta, dal che discende il concreto pericolo di reiterazione di episodi analoghi. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009