Sentenza 28 gennaio 1991
Massime • 5
Le guardie particolari giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari loro affidate e soltanto in relazione a tali compiti di istituto è loro riconosciuta la qualità di pubblici ufficiali.
In tema di cause di giustificazione di cui agli artt. 51 e 53 cod. pen., la guardia giurata che, oltrepassando gli specifici compiti di istituto, spara contro passanti datisi alla fuga alla intimazione di fermarsi, non può invocare l'errore su norme extrapenali con riferimento ai limiti delle competenze istituzionali e all'uso delle armi, trattandosi di norme integrative dei precetti penali che non possono essere ignorate. Nè in tal caso è ipotizzabile la ricorrenza delle condizioni di scusabilità dell'ignoranza della legge, individuate dalla sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale, perché la normativa al riguardo non ha formato oggetto di incertezze giurisprudenziali rilevanti o di altri contrasti in sede di applicazione e, d'altronde, la consapevolezza dei limiti delle proprie funzioni, e della possibilità di uso delle armi che è autorizzata a portare, costituisce il meno che possa essere richiesto a persona che ha scelto di assumere le funzioni di guardia particolare giurata. (Nella fattispecie di omicidio la guardia giurata avevano intimato l'alt e fatto uso delle armi nei confronti di persone che transitavano a bordo di autovettura, senza che esse avessero posto in essere alcun anomalo comportamento, tale da giustificare neppure il sospetto di intenti pregiudizievoli per la sicurezza di ciò che alla vigilanza della guardia era stato affidato).
Le guardie particolari giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari loro affidate. È estranea a tali specifici compiti un'attività di generica prevenzione e di controllo di persone in transito su una pubblica via. (Nella fattispecie è stata ritenuta illegittima la condotta di guardie giurate che avevano preteso esercitare attività di controllo di persone che transitavano a bordo di autovettura, senza porre in essere alcun anomalo comportamento, tale da giustificare neppure il sospetto di intenti pregiudizievoli per la sicurezza di ciò che alla vigilanza delle guardie era stato affidato).
L'uso delle armi nei confronti di persone disarmate, datesi alla fuga per sottrarsi all'intimazione o all'arresto, non è legittimo, trattandosi di comportamento di resistenza passiva.
In tema di elemento soggettivo del reato, il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente, prima ancora che nel momento volitivo, sta nella previsione del fatto di reato che, nel dolo eventuale, si propone come incerto ma concretamente possibile e, per conseguenza, ne viene accettato il rischio. Nella colpa con previsione, invece, la verificabilità dell'evento rimane come ipotesi astratta, che nella coscienza dell'agente non viene percepita come concretamente realizzabile e perciò non può essere, in qualsiasi modo, voluta. Nella pratica è possibile individuare il discrimine tra le due forme di elemento soggettivo del reato attraverso l'analisi approfondita della condotta dell'agente, nel contesto delle circostanze del caso concreto. (Nella fattispecie due guardie giurate, a bordo di un auto, inseguendo altra autovettura in fuga e sparando ripetutamente in direzione delle ruote di quella, avevano colpito a morte un passeggero. La Corte ha annullato la sentenza di condanna degli imputati per i reato di omicidio volontario con dolo eventuale, sul punto della qualificazione dell'elemento soggettivo del reato, disponendo rinvio per nuovo esame alla stregua dei principi sopra indicati).
Commentari • 3
- 1. Ginecologo incide su libertà sessuale: reato se non c'è consenso esplicito (Cass. 18864/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2019
Al medico non è attribuibile un generale diritto a curare a prescindere dalla volontà dell'ammalato, salvo il caso di sussistenza delle condizioni dello stato di necessità, perchè la legittimità di per sè dell'attività medica richiede per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico chirurgico, in quanto l'atto di assenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonchè alla sua libertà fisica intesa diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/1991, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1991 |
Testo completo
видешет AL MASSIMARIO
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica c
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del 28.1.91 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
I/a SEZIONE PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 3
Dott. CORAADA CARNEVALE Presidente
1. Dott. STANISLAN SIBILIA Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> PASQUALE LA CAVA >>> N. 30082/90 3. >>>> UI TO LI
->> 4. >>>VINCENZO IA
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da pia studio
Rilascita por
1) CAPORASO SA n.Alberobello il 27.6.62; al SG. носо
2) PUGLIESE FRANCESCO n. Alberobello il 18.1.64; per diritti 40-M 1992
IL CANCELLIERI
avverso la sentenza emessa dalla corte di assise di CORTE SUPREMA DI CASSAZION
UFFICIO COPIE
DIRITTI DE pia studio annello di Lecce il 30.5.90; DIRITTI DI
C0000
1992 ANCELLIERE
COKIE SUPREM ASSAZIONE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, UFFICIO COPIE.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere llecito copie studio
Ilon al CC. /
000 MAR 18399
-A. Spinosi Roer dirit Mod. 82
UFFICIO COPIE
Rilasciata opia studio 2 al SIG. UN. CATT. SACRO CUORE
L 6000 per CULL1992 MB GE;
IL CANCELLIERS
Udito, per la parte civile, l'avv.
CL CASSAZIONE RTE SUPRE PIE LFFIC studio
Daze llo ichiest
☐ 53 Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Der diffic L. 12000 by S
IL CANCELLIERE Generale dr. A. SCOPELLITI che ha concluso per il rigetto del ricnso;
CORTE SUPRENT DI CASSAZIONE اسان PIE
Richiest C... studio
Eupp per din 2,000
II 97-9-96 CELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio Sig.Izava difensori auTiGIRONAR, ARICO, A. REGINA,per diritti L. 6000 Udity 1 difensori
IL CANCELLIERE fus homing drests l'accophiements des 1 19 FEB 199919FEB
cousi
DIRITTI DI
AE519986 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- RA VE e SE RA -guar=
die giurate apartenenti all'istituto di vigilanza rivata di Alberobello denominato "La Vigilante"
venivano tratti a giudizio mer ris ondere dei delit'
ti di omicidio volontario in persona dil giovane
TO MA e di tentato omicidio in persona dei giovani RA NI e IC NC, commessi in Fasano in 19.2.88, esplodendo
- nel corso di un iù colpi di arma da fuoco contro inseguimento la vettura sulla quale i detti giovani erano in fuga.
the
La corte di assise di Bridisi il 22.5.89 af=
fermava la res-onsabilità degli immutati mer i reati loro ascritti - ritenendo che essi avessero agito, come del resto contestato, con dolo ed. "eventuale",
⚫, in concorso delle attenuanti generiche ell'integrale risarcimento del danno mer entra=-=
bi, di quella prevista dall'art.114 cw. (minima ri=
levanza del concorso) per il-SE,li condannava alle pene complessive ritenute di giustizia.
Li condannava inoltre, - solidalmente fra loro
• con il resmonsabile civile SO DO, titola=
re dell'istituto di vigilanza -, al risarcimento dei danni in favore dei congiunti del TO,del Carbo= Tutti costituiti particivili, nara NI e del IC NC, oltre al pagamento di provvisionali diverse e alla rifusione delle su e di giudizio.
La corte di assise di annello di Lecce confer 4
mava l'affermazione della res onsabilità degli immu=
tati nei medesimi termini ritenuti dai giudici di rima istanza, modificava
- su anello delle marti civili TO e RA
- le statuizioni civili riguardantili.
2.- La ricostruzione della vicenda che ha dato luogo al giudizio quale compiuta in maniera sostan'
zialmente concorde dai giudici di merito é la se=
-
guente.
Intorno alle 23 del 19.2.88 il RA Sa= ER e il SE RA prestavano servizio di vigilanza in divisa, sostando nei pressi del ri=
storante denominato "Chiusa di Chietri" a bordo di una vettura dell'istituto, priva meraltro di qualsia=
si contrassegno o seritta che la rendesse riconosei=
bile come tale.
I due notavano il sopravvenire di due vetture a velocità ridotta • contemporaneamente,- a loro di=
-
IC ma nessuna risultanza processuale confermerà tale
.
affermazione, mertanto disattesa dai giudici di merito udivano dei colmi di arma da fuoco es-losi al loro indirizzo.Lam eggiavano allora con i fari all'indi=
rizzo delle vetture con l'intento di individuarle meglio di farle fermare per controllarne ġli oe=
cupanti, senza conseguire tale risultato perché en'
trambe le auto si allontanavano. Si ponevano lunque all'inseguimento di una
--di esse quella di proprietà e condotta dal gio= vane RA, a fianco del quale sedeva IC
NC, mentre sul sedile posteriore si trovava il
TO MA -,la quale per sottrarsi all'insegui= 5
mento si dava a una spericolata corsa, tallonata dalla vettura delle guardie, procedendo anche a zig/zag al fine di non essere sormassata ● bloccata, . mer sottrarsi ai reiterati colpi di arma da fuoco che gli inseguitori ●s-lodevano al suo indirizzo.
La corsa si concludeva all'ospedale di Fasano
dove TO MA, gravemente ferito, veniva ricove rato er morirvi oche ore domo.
La merizia medico-legale accerterà che il gio= vane rannicchiato sul sedile posteriore era sta
to raggiunto da un „roiettile eal 9 ( es loso dalla arma in dotazione del CA ), che lo aveva rag=
giunto all'emitorace mosteriore sinistro con tramite intracorporeo dal basso in alto,da sinistra a destra dall'indistro in avanti, che,ledendo grossi tronehi vascolari del colle si era indovato nella regione mandibolare destra.
Venivano spletate indagini chimiche sugli indu÷ menti della vittima praticato il test della paraffi=
na nei suoi confronti ● di quelli del RA
del IC.Gli accertamenti davano esito negativo eseludendo che i tre avessero manimolato armix o sua=.
rato.
Sulla vettura delle guardie venivano trovati 6
bossoli e due cartucce cal.
9.Le armi in dotazione erano,ris¬ettivamente, una cal 9 sequestrata con il caricatore contenente 7 col❤i, quella del RA;
una cal.7,65 con caricatore contenente 6 cartucce quella del SE.
La perizia balistica stabiliva che la vettura fiat Uno del RA era stata raggiunta da 5 col' 6
proiettili: uno eal.9 l'aveva col♥ita a 55 en. dal suolo nella parte posteriore del passaruota anterio=
re sinistro con direzione dall'indietro in avanti
⚫ da sinistra a destra;
un altro cal 9 era »enetra=
to nella parte posteriore annaccando la lamiera in'
terna del marafango;
uno cal.7,65,a 42 em. dal subdo,
aveva perforato il maraurti ● il fascione posterio=
ri,finendo frantumato nel vano mortabagagli;
un al'
tro cal 9 era penetrato nell'abitacolo a en. 87 dal suolo, merforando la spalliera del sedile posteriore
• quella del sedile anteriore destro (quindi mancando di moco il IC); un 'altro eal.9 ancora ehe d certamente era quello che aveva colto il TO
aveva perforato mi il mortellone sul lato sinistro a 75 cm. di altezza, trapassando quindi la sualliera del sedile mosteriore.
L'indagine era estesa a una inerinatura sul paź
brezza della vettura dell'istituto di vigilanza,
fatta rilevare dalle guardie -, che però risultava interessare solo lo strato superficiale esterno del vetro doveva essere stata provocata da un oggetto a sumerficie relativamente grande e dotato di forza viva sicuramente inferiore a quella яİXİяi di un roiettile,sia mure di rimbalzo.
2/a. In sintesi, i giudici di merito ritenevano, ehe le guardi● giurate, senza ragionevole motivo
( avendo tra l'altro escluso che fossero stati es lo=
si dei colni al loro indirizzo), avevano „reteso di fermare e controllare la vettura del RA
suoi occunanti;
- non essendo la vettura dell 'isti=
- che i giovani, 7
tuto riconoscibile come tale, né essendo, date le eir=
costanze di tempo e le modalità dell'accadimento,ri= levabili i contrassegni della divisa delle guardie
(sfuggiti anche a un sovrintendente della Bolstrada, cha quella stessa sera aveva avuto un colloquio rav=
vicinato con il RA) -, avevano ritenuto di txax
YRKNÍ essersi imbattuti in malviventi e, comprensibil'
mente, aveva cercato di fuggire, in specie quando si
●rano visti inseguiti e fatti bersaglio di col♥i ri=
potuti di vistola;
che le guardie avevano fatto uso arbitrario ● 80=
So pratutto, estremamente pericolo delle armi in dota- zione mer fermare la vettura in fuga.Le eircostanze del fatto erano state tali da fxx desumerne legitti=
mamente logicamente che essi, - per conseguire lo anche intento avessero consanevolmente accettatovil ri=
-
schio, previsto, di uccidere taluno o tutti gli oc' cumanti della vettura in fuga;
che , infine, per l'esuberanza manifesta delle guar= die dai loro compiti di istituto ● mer le circostan'
ze del fatto, non era configurabile l'esimente dello uso legittimo delle armi, ne ure in termini utativi.
3.- Hanno proposto ricorso nei termini gli im¬u=
tati, deducendo a mezzo dei difensori i seguenti moti=
vi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione-
in ordine al diniego delle cause di giustificazioni dell'adempimento di un dovere (art.51 c .) ● dello uso legittimo delle armi(art.53 c..) sotto il mro= filo della sussistenza „utativa(art.59, comma 3,en.)
o quantomeno dell'eccesso colmoso (art.55 cm.), con 8
riguardo mer questo secondo asmetto all'esimente mrevista dall'art.53 en.; 2) violazione di legge
■ vizi di motivazione mer ciò che riguarda la ritenu= ta sussistenza, nell'imotesi di omicidio contestata del dolo eventuale anziché della colna con revi=
sione; 3) violazione di legge ● vizi di motivazio=
riguardo alla ritenuta sussistenza del duplice ten'
tativo di omicidio sotto il profilo della compatibi=
lità del dolo eventuale con il delitto tentato, e comunque in relazione alla ritenuta univocità della condotta;
4) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al ritenuto concorso del SE nel delitto di omicidio volontario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con riguardo al primo motivo Rukla difesa ha analizzato criticamente la ricos truzione della vicenda commiuta dai giudici di merito, considerando i due momenti in eui essa si é svolta, ■ eioé quello in cui le due guardie giurate ritennero di dover intercettare la vettura dei giovani in transito,con il lameggiare dei fari ◉ con l'inseguimento; e quello in cui, proseguendo nell'inseguimento, fecero ricorso alle armi esplodendo numerosi colpi allo indirizzo della vettura in fuga,con le conseguenze note.
Ma la ricostruzione del fatto desumibile dalla sentenza imeugnata (efr. sonra mar.fo 2) non amare censurabile,essendo del tutto aderente alle risul'
tanze mrocessuali e ris-ondente a una compiuta 9
logicamente corretta analisi di esse.
F' giustificata l'affermazione che nur nre=
stando servizio di vigilanza a beneficio di un eser-
cizio mubblico mosto in una zona ove erano già ae=
caduti emisodi delittuosi e in un'ora serale let guardie si risolsero corrivamente a intercettare una vettura in transito sulla pubblica via, senza darsi carico di manifestare in modo riconoscibila la loro qualità, considerando che né dalla vettura nella quali si trovavano,né dal loro abbigliamento era agevole ser chiunque ,in quelle condizioni di temmo di luogo, rendersi conto di avere a che fare con guardie giurate.
I peraltro le stesse circostanze di temno di luogo potevano destare una comprensibile reoe=
cupazione in chi, trovandosi a massare, si vedesse intimare l'alt senza avere la possibilità di rico=
scere subito con chiarezza da chi proveniva la intimazione.
D'altra marte, gli accertamenti commiuti dai giudici di merito hanno reso manifesta la „rete=
stuosità dell'assunto difensivo degli immutati di avere avvertito dei colai di arma da fuoco.
Il comportamento impulsivamente avventato de=
gli immutati nella prima fase, si vermetuò e si esa= sverò nella seconda, allorquando ritennero di fare uso delle armi, nur in mancanza di una qualsiasi omologa provocazione da parte dei fuggitivi, che,
é nacifico, non dis¬onevano di alcuna arma. 10
1/a; Posta l'inammissibilità delle sensure difensive sotto questo primo as etto fattuale di ricostruzione della vicenda e di valutazione dei comportamenti, vanno considerati gli argomenti atti= nenti alla legittimità xızìı della condotta degli immutati.
Va confermata l'esattezza dell'affermazione dei giudici di merito che le guardie marticolari giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immo=
biliari loro affidate (efr. artt.133 segg.TULPS.,
249- 256 del relativo regolamento, e anche l'art. 2 della L. n.300/70 per ciò che attiene specifica= mente al limite delle funzioni).Solo in relazione a tali comiti d'istituto é loro riconosciuta la qualità di nubblici ufficiali secondo la revalente giuris„rudenza(efr. cass. 20.3.81, Corona;
14.7.81,
Mingani 24.10.84,Berruti).
Ma ciò che qui interessa é l'evidente estranei= tà ai commiti specifici degli immutati di un'attività di generica revenzione e di controllo di persone in uns pubblike, the transito sulla via quale quella che essi pretesero esercitare,dato che da marte dei giovani della vet' anomalo. tura nessun comportamento IHHİN era stato mosto in essere,tale da giustficare anche il gosnetto di intenti regiudizievoli per la sicurezza di ciò che alla vigilanza delle guardie era stato affidato.
Tanto »iù, e in termini macroscopici,era estra=
neo ai commiti d'istituto l'insistito inseguimento, merché la fuga era la rova della desistenza da qual' 11
siasi inotetica intenzione pregiudizievole (sen'
mai ve ne fosse stata alcuna!) della sicurezza dei beni che era commito degli immutati custodire.
con ciò é palese anche l'illegittimità del ricorso all'uso delle armi. Laricostruzione dei fatti e la loro1/1 Laric 1
valutazione( non censurabili,come si é detto) ren'
dono improspettabili il concorso delle cause di giustificazione, invocate anche sotto il profilo del' la mutatività per errore di fatto sulle circostaanze che potevano leggitimare l'intervento per il con'
trollo preventivo,l'inseguimento e l'uso delle ar= mi. deliberatamente
Invero, gli immutativesorbitarono
- come affer=
mato dai giudici di merito - dai loro commiti, ritenen'
dosi investiti di moteri che loro non competevano
⚫ leg ittimati all'uso delle armi mer esercitarli.
smecialmente mer quanto attiene all'uso
-delle armi, a rescindere dall'evidente strarina= mento dai limiti del compiti d'istituto -, va riba=
dita l'esattezza dell'affermazione della sentenza imsugnata che l'impiego delle armi nei confronti di persone datesi alla fuga, disarmate, per sottrarsi all'intimazione o all'arresto, non può ritenersi le=
gittimo, perché si tratta di comportamento di resi=
stenza assiva (efr. cass. 13.3.86,Rigano).
IF ha ulteriormente ros ettato la configurabilità delle cause di giustificazione ex artt.51 53 en. sotto il profilo dell'errore su norme extramenali(quelle concernenti i limiti del' 12 12
le competenze istituzionali e l'uso delle armi) risol-
tosi in un errore sulla sussistenza in fatto delle cause di non unibilità.
Ma anche sotto questo aspetto la tesi difensiva non »uò essere accolta, merché le cennate norme han' no carattere integrativo dei precetti menali ● come
tali non „ossono essere ignorate (art.5 cm.).
Né é ipotizzabile, nel caso, il concorso delle con' dizioni individuate dalla recente, nota sentenza del'
la corte costitufzionale sulla norma citata, marché la normativa al riguardo é nota ● non ha formato oggetto di incertezze giurisprudenziali rilevanti o di altri contrasti in sede di amplicazione.Peral'
tro,bene é stato affermato che la consapevolezza dei limiti dello loro funzioni e della possibilità
di uso delle armi che sono autorizzati a mortare,
costituțisce il meno che possa essere richiesto a persone che hanno scelto di assumere le funzioni di guardi● marticolari giurate.
www 13
2.- Venendo quindi al secondo motivo, che costituisce l'asmetto iù delicato della decisione,
occorre brevemente ricordare che il dolo eventuale
é ravvisabile nel comportamento di chi, determinato alla realizzazione di un fatto, si raenresenti come concretamente mossibile il verificarsiil/verificarsi di un evento penalmente sanzionato,come conseguenza della sua
- mur di conseguire il condotta e ciò nonostante suo intento non rinunzia ad agire, accettando così
il rischio del verificarsi del fatto di reato.
La previsione dell'evento, l'accettazione della possibilità che esso si verifichi, caratterizzano dunque il dolo eventuale.
L'elemento della revisione dell'evento acco= muna, in qualche misura,il dolo eventuale alla col' ma cosciente ( che postula l'agire nonostante la revisione dell'evento, art.61,n.3 cm.). Ma in questa realizzabili la tontigni tà/dell'accadimento-reato si mone alla coscienza dell'agente solo in termini di ge=
nerica idoneità della condotta a determinarlo.
L'agente ritiene werd
- mer marticolari ragio=
ni, connesse alla sua abilità nell'azione o altre "
che l'astratta mossibilità dell'evento non possa risolversi in termini di concretezza e che, infine,
l'evento nonsi verificherà.nonsi
Il dato differenziale quindi, prima ancora che nel momento volitivo,stà nella previsione del fatto di reato, che nel dolo eventuale si aromone come in'
certo, ma concretamente possibile, e mer conseguenza ne viene accettato il rischio. Nella col a cosciente la 10
unvece
✓verificabilità dell'evento rimane come un'inotesi astratta, che nella coscienza dell'agente non viene percenita come concretamente realizzabile,e mer questo non può essere,in qualsiasi modo,voluta.
Nella pratica il discrimine tra le due forme di elemento subiettivo del reato é mossibile at'
traverso l'analisi approfondita della condotta del'
l'agente, nel contesto delle circostanze del caso concreto.
Ora,la sentenza impugnata, nur muovendo da una premessa in linea di princi♥io, sostanzialmente, ade= rente ai concetti ricordati,non offre nella moti= 2 zione un'analisi appagante logicamente della con' dotta degli imputati, merché ha fondato le sue con'
clusioni su elementi robatori di non sicura univo=
cità.
Le considerazioni esnoste dalla sentenza im=
pugnata individuano le seguenti circostanze:
1)il SO esplose nell'inseguimento almeno 11 colni con la sua istola cal.9,4 dei quali raggiun'
sero la vettura in fuga, e altri colmi vennero es10= Questi ultimi si dal SE con la sua cal.7,65.Di vuno rag=
giunse il bersaglio.I 5 colpi che attinsero l'aute si collocarono tutti tra i 50 a gli 80 centi= metri dal suolo nella marte mosteriore dei veisolo;
2) date le condizioni in cui i colmi vennero es losi
(auto lanciata a velocità su una strada tortuosa,
3¾x1×̹İXeat» uso dell'arma da parte del SO con la mano sinistra, peculiarità dell'arma stessa, bisognevole di essere tenuta con entrambe le mani mer orientare utilmente il tiro) non era possibile non prevedere concretamente che taluno dei proietti=
li sarati, anche per lievi spostamenti dell'arma, 15
del e mersone che si non cogliesse qualcuna trovavano a bordo del veicolo in fuga;
--3) d'altra arte nessuno dei due im»utati aveva una speciale bravura dell'uso delle armi, che no=
tesse giustificare la supposizione di non colmire le mersone a bordo della vettura, tanto più che questo non sarebbe stato possibile in quelle condizioni nem ure a un tiratore scelto.
-
Poste queste premesse e considerato che l'insi=
stito inseguimento non poteva lasciar dubbi sulla determinazione degli immutati di fermare gli in'
“seguiti,la sentenza immugnata é „ervenuta alla con' clusione che essi perseguirono il loro intendimen' to accettando il rischio di ferire o di uccidere.
Sul primo munto, va osservato che dei col-i
✓ rati solo un terzo, circa(come la stessa sentenza ha ritenuto),raggiunsero la vettura delle vittime
Di questi, in numero di 5,solo due attinsero il vei= colo ad altezza suERre ai 55 cm. Poiché l'altez=
za della mano dello sparatore poteva calcolarsi a circa 88 cm. dal suolo,la conclusione mossibile
é che il tiro, necessitatamente impreciso, era co= munque orientato verso il basso, alle ruote, come del resto é indicato anche dai miù colmi che rag= gensero i parafanghi o l'area viciniore a essi.
La stessa sentenza del resto al munto 2) non du= bita,anzi sottolinea l'imprecisione del tiro e col' lega infine la tragica conseguenza, prevedibile, L della s aratoria arourio a tale imprecisione,ne= cessitata dalle condizioni in cui le armi furono usate e alla non particolare abilità degli impu=
tati,che neppure avrebbe comunque potuto èselude= re l'evento di fatto accaduto(punto 3). 18
narte Ora, é mronrio in questa iṭkšni¤ dell'argomenta=
re che la sentenza dà con sicurezza non ednsurabile la dimostrazione della prevedibilità dell'evento, ma pone a base della miù avanzata affermazione della stesso dell'evento come concretamente necessitata revisione mossibile, delle circostanze che non hanno obiettiva= mente l'univocità che é loro attribuita.
L'orientamento del tiro verso le ruote é sinto-
matico della volontà degli immutati di fermare il veicolo a non di colmire gli occumanti, edi questo la stessa sentenza non mostra di dubitare.
Ma l'evidenziata necessaria imprecisione della
[direzione degli swari non dimostra, viceversa,ine= quivocalmente, che agli immutati si sia rappresentata la mossibilità concreta di colpire i fuggitivi, niù di quanto non indichi un'imprudenza,certo macrosco= ica, nell'uso delle armi, che però non esclude il loro convincimento (per avventato e superficiale che fosse) di non attingere le persone.
Sparare da un'auto in corsa, nelle condizioni già ricordate, verso un'altra vettura in identica situa=
zione, denunzia un'elevata dose di irresmonsabilità,
come del resto tutto il comportamento degli im¬u= tai nella vicenda, sin dall'inizio, é chiaramente sinto= matica di questo ma ronrio quest'ateggiamento complessivo costitufisce.• un ulteriore dato che evi- denzia la non univocità delle circostanze, considerate dalla sentenza impugnata, nel senso della sicura rarp= presentazione i da marte degli immutati del ri=
sehio concreto di uccidere.
In conclusione, gli indizi individuati dalla sentenza er ritenere il dolo eventuale non hanno 17
i requisiti richiesti dall'art.192, comma 2, can. del anche
1988 (di immediata attuazione nel presente giudizio mer la dis osizione dell'art.245, comma 2, dlgs.n.271
del 1989), per cui si immone l'annullamento della sentenza impugnata sul munto della qualificazione e il rinvio per movo esame dell'elemento soggettivo del reato, valla stregua dei rincini sonra richiamati.
3.- Conformemente va discosto in relazione al reato di duplice tentato omicidio,riguardo al quale va comunque ribadita la linea giurisprudenzia=
1. - coerente con la miù recente revalente dottri= na - per la quale é stata esclusa la compatibilità
del dolo eventuale con il tentativo (efr.mer tutte:
cass. 23.3.87, Esposito;
23.10.89, Ditto).
Posto, invero, che nella stessa giurisprudenza prevalente di questa corte la figura del delitto fattispecie tentato é considerata come autonoma di reato
(efr. cass.13.1.84,Radziszesky, Mass. ufficiale 1984,
m.163164,ner tutte), non appare sostenibile che il dolo mossa atteggiarsi allo stesso modo del delitto consumato corrispondente, secondo l'orientamento di cass. sez.un. 18.6.83, Basile.
Il dolo non suò che riflettere gli elementi del fatto quali canonizzati dalla fattispecie legale art.56 cm.) che richiede il compimento ai"atti idonei diretti innmodo non equivoco", il che logicamen'
te esclude la configuä bilità del tentativo allor= quando l'agente si ra presenta solo come possibile l'evento e ne accetta il rischio, mentre la sua de= terminazione e la sua azione sono finalizzati a 18
un obiettivo diverso.
4.- Il quarto motivo, concernente specifica= mente il SE, rimane assorbito, essendo a es'
so pregiudiziale la soluzione della questione ER riguardante la qualificazione dell'elemento subiet'
tivo del reato.
P.
Annulla la sentenza impugnata nel munto con'
cernente la qualificazione dell'elemento sogget'
tivo del reato e rinvia mer nuovo giudizio sullo stesso munto alla corte di assise di annello di
Bari.
Deciso il 28.1.91
llamemer Il presidente
Il consigliere est. chrony of
COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Battista CE
Depositata in Cancelleria
20 MAG 1991il IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
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