Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/1991, n. 5527
CASS
Sentenza 28 gennaio 1991

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

Le guardie particolari giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari loro affidate e soltanto in relazione a tali compiti di istituto è loro riconosciuta la qualità di pubblici ufficiali.

In tema di cause di giustificazione di cui agli artt. 51 e 53 cod. pen., la guardia giurata che, oltrepassando gli specifici compiti di istituto, spara contro passanti datisi alla fuga alla intimazione di fermarsi, non può invocare l'errore su norme extrapenali con riferimento ai limiti delle competenze istituzionali e all'uso delle armi, trattandosi di norme integrative dei precetti penali che non possono essere ignorate. Nè in tal caso è ipotizzabile la ricorrenza delle condizioni di scusabilità dell'ignoranza della legge, individuate dalla sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale, perché la normativa al riguardo non ha formato oggetto di incertezze giurisprudenziali rilevanti o di altri contrasti in sede di applicazione e, d'altronde, la consapevolezza dei limiti delle proprie funzioni, e della possibilità di uso delle armi che è autorizzata a portare, costituisce il meno che possa essere richiesto a persona che ha scelto di assumere le funzioni di guardia particolare giurata. (Nella fattispecie di omicidio la guardia giurata avevano intimato l'alt e fatto uso delle armi nei confronti di persone che transitavano a bordo di autovettura, senza che esse avessero posto in essere alcun anomalo comportamento, tale da giustificare neppure il sospetto di intenti pregiudizievoli per la sicurezza di ciò che alla vigilanza della guardia era stato affidato).

Le guardie particolari giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari loro affidate. È estranea a tali specifici compiti un'attività di generica prevenzione e di controllo di persone in transito su una pubblica via. (Nella fattispecie è stata ritenuta illegittima la condotta di guardie giurate che avevano preteso esercitare attività di controllo di persone che transitavano a bordo di autovettura, senza porre in essere alcun anomalo comportamento, tale da giustificare neppure il sospetto di intenti pregiudizievoli per la sicurezza di ciò che alla vigilanza delle guardie era stato affidato).

L'uso delle armi nei confronti di persone disarmate, datesi alla fuga per sottrarsi all'intimazione o all'arresto, non è legittimo, trattandosi di comportamento di resistenza passiva.

In tema di elemento soggettivo del reato, il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente, prima ancora che nel momento volitivo, sta nella previsione del fatto di reato che, nel dolo eventuale, si propone come incerto ma concretamente possibile e, per conseguenza, ne viene accettato il rischio. Nella colpa con previsione, invece, la verificabilità dell'evento rimane come ipotesi astratta, che nella coscienza dell'agente non viene percepita come concretamente realizzabile e perciò non può essere, in qualsiasi modo, voluta. Nella pratica è possibile individuare il discrimine tra le due forme di elemento soggettivo del reato attraverso l'analisi approfondita della condotta dell'agente, nel contesto delle circostanze del caso concreto. (Nella fattispecie due guardie giurate, a bordo di un auto, inseguendo altra autovettura in fuga e sparando ripetutamente in direzione delle ruote di quella, avevano colpito a morte un passeggero. La Corte ha annullato la sentenza di condanna degli imputati per i reato di omicidio volontario con dolo eventuale, sul punto della qualificazione dell'elemento soggettivo del reato, disponendo rinvio per nuovo esame alla stregua dei principi sopra indicati).

Commentari3

  • 1Ginecologo incide su libertà sessuale: reato se non c'è consenso esplicito (Cass. 18864/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2019

    Al medico non è attribuibile un generale diritto a curare a prescindere dalla volontà dell'ammalato, salvo il caso di sussistenza delle condizioni dello stato di necessità, perchè la legittimità di per sè dell'attività medica richiede per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico chirurgico, in quanto l'atto di assenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonchè alla sua libertà fisica intesa diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall'art. …

     Leggi di più…

  • 2Responsabilità penale connessa alla circolazione stradale e dolo eventualeAccesso limitato
    Danilo Riponti · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2009

  • 3Lesione personali gravissime, morte, rapporto sessuale, hivAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/1991, n. 5527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5527
Data del deposito : 28 gennaio 1991

Testo completo