Sentenza 3 ottobre 2008
Massime • 1
La presunzione normativa dell'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere nei casi in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza per un delitto di criminalità mafiosa - superabile solo in forza di elementi concreti e specifici dai quali emerga l'insussistenza delle esigenze cautelari - esonera il giudice dal dovere di motivare nel provvedimento genetico l'applicazione della misura, a fronte della deduzione difensiva di elementi generici e privi di concretezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2008, n. 39897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39897 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/10/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2133
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 018853/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EN ND, N. IL 25/09/1980;
avverso ORDINANZA del 06/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Galasso Aurelio per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Ranni Angelo.
RITENUTO IN FATTO
che il ricorrente impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato,è stato confermato il provvedimento cautelare di custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, commesso in Mondragone fino al 2002;
che, ad avviso del giudice del riesame, gli atti d'indagine dimostrano l'esistenza di una struttura criminosa diretta dalla "famiglia La RE" finalizzata alle estorsioni e altri delitti contro la persona, sodalizio stabile e collegato al controllo del territorio attraverso associati regolarmente stipendiati;
che RE EN è stato indicato da collaboratori di giustizia - MA ER, ST IR, NI La RE Pietro, - i quali hanno fornito elementi convergenti circa la sua partecipazione all'associazione, descrivendo epoca dell'affiliazione e modalità di reclutamento attraverso altri associati, compito specifico di riscuotere le tangenti estorsive e lo stipendio regolarmente percepito per le condotte in favore dell'associazione;
che il giudice del riesame evoca la presunzioni posta dall'art. 275 c.p.p., comma 3 e pone in risalto la gravità indizia la quale di per sè della condotta impone per reati di mafia la custodia in carcere;
che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 e il difetto di motivazione, in quanto il tribunale ha acriticamente riprodotto gli argomenti posti a fondamento del provvedimento cautelare, nonostante la difesa ha posto in rilevo nel corso del riesame l'insussistenza dei fatti e in particolare la mancanza di prova sulla corresponsione dello stipendio;
che a carico di EN vi sono due chiamate indirette, quella di MA ER e di ST IR, smentite da altro collaboratore HI e peraltro la difesa aveva posto in rilevo l'assenza di ogni accertamento sulle ragioni della conoscenza dei fatti da parte di ER M., tenuto conto del mancato riconoscimento della fotografia e dell'impossibilità di risentirlo, perché nel frattempo deceduto, sulle fonti di conoscenza della sua dichiarazione de relato;
che la difesa rileva la mancanza di elementi dai quali avere la prova della conoscenza di EN da parte dell'altro pentito IC, poiché sono riportati stralci di verbali dai quali emergono situazioni diverse rispetto a quelle riportate nell'ordinanza di custodia;
che l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia risulta anche dalla circostanza che ER IC, cassiere del clan durante la reggenza di LI, non ha mai indicato EN tra coloro ai quali era corrisposto lo stipendio;
che, peraltro, la dichiarazione de relato di NI La RE Pietro, oltre a essere generica, non fa riferimento alcuno alle fonti dirette di conoscenza, circostanza indispensabile trattandosi di persona estranea al "clan";
che deduce ancora la violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 poiché il verbale delle dichiarazioni di IR è stato parzialmente trasmesso e, nonostante fosse stata eccepita tale violazione nel corso della trattazione del riesame, non vi è stata alcuna risposta da parte del Tribunale;
che la difesa, con un ultimo motivo deduce la violazione dell'art.274 c.p.p., poiché agli atti vi è la prova della cessazione dell'appartenenza al clan fornita dallo stesso ER M. il quale ha riferito di non avere più stipendiato EN dopo avere assunto la gestione del clan La RE;
che il Tribunale non ha affatto esaminato le deduzioni difensive volte a fare emergere il superamento della presunzione di pericolosità;
che, con motivi nuovi, il ricorrente rileva la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 125, 275 e 292 c.p.p., e deduce che il giudice del riesame avrebbe dovuto motivare la ritenuta attualità della pericolosità nonostante la storica cessazione e dissoluzione del Clan La RE e la dichiarazione di ER M. di non conoscere personalmente EN e di averlo stipendiato al momento nel periodo di sua gestione del Clan avvenuta alla fine del 2001;
che la recente giurisprudenza si è espressa nel senso che la presunzione di pericolosità posta dall'art. 275 c.p.p., comma 3 è superata in presenza di prova dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo e ogni qual volta sussistono specifici elementi atti a far ragionevolmente presumerla pericolosità dell'indagato;
che si deduce la violazione degli artt. 125, 273 e 274 c.p.p., ponendo in rilievo l'assoluta mancanza della motivazione in punto di esigenze cautelari;
che non vi è uno specifico riferimento alla gravità indiziaria costituita dall'esistenza di riscontri esterni individualizzanti;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che le censure riproducono le medesime deduzione sviluppate in sede di riesame e alle quali il tribunale ha reso nel complesso corrette valutazione circa la loro infondatezza;
che la violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 è assolutamente generica e assertiva e non consente di apprezzare le reali ragioni della violazione delle norme richiamate e il concreto deficit difensivo arrecato;
che le altre censure in realtà sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e un rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice del cautelare a fondamento della custodia cautelare in carcere, condivise e fatte proprie dal tribunale;
che il sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi è solo diretto a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario (ex plurimis, Sez. un., 22 marzo 2000, Auduino rv. 215828);
che il tribunale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi e, il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi dal giudice del riesame, è completo, logicamente corretto e privo di aporie;
che il giudice del riesame da conto dei precisi elementi per i quali i compiti affidati a EN e le altre circostanze riferite dai collaboratori di giustizia fossero indicative di un suo diretto coinvolgimento nel sodalizio criminoso;
che le dichiarazioni provenienti da appartenenti all'associazione di stampo mafioso, a prescindere dalla circostanza che si tratti della medesima articolazione, non richiedono la disciplina stabilita per la testimonianza indiretta poiché si tratta di patrimonio di conoscenze comuni circa l'appartenenza al sodalizio criminoso;
che le dichiarazioni "de relato" di un collaboratore, qualora se ne sia verificata l'intrinseca attendibilità, possono, ai fini dell'applicazione della misura cautelare - della custodia in carcere, avere rilevanza, nel contesto globale degli elementi indizianti disponibili, in funzione di riscontro estrinseco alle accuse di altro collaboratore;
che l'ordinanza impugnata, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, riporta le specifiche circostanze riferite da ER M. secondo cui EN era amico di LI UI e VA VA ed era entrato a far parte del sodalizio "grazie a IU UG, percependo lo stipendio, in tal modo riscontrando, pone in rilevo il giudice del riesame, le circostanze rese da IR;
che altrettanto precise, afferma il giudice del riesame, le circostanze di NI La RE circa l'epoca di affiliazione e i compiti affidati a EN di riscuotere le tangenti estorsive:
che le conversazioni intercettate, pur se di contenuto criptico, attestano inequivocabilmente lo stretto rapporto di contiguità, cointeressenza e di subordinazione rivestito da EN nei confronti di VA VA;
che il Tribunale ha espresso le proprie valutazioni dopo avere descritto in sintesi i singoli elementi che, in base al contesto dei complessivi atti di indagine, smentiscono la tesi difensiva;
che la valutazione della gravità indiziaria, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato" (Sez. un. 30 maggio 2006, dep. 31 ottobre 2006, n. 36267). che le censure relative alla mancata riposta a questioni trattate nel corso dell'udienza di trattazione è assolutamente priva di fondamento poiché il giudice del riesame ha ricostruito con propria incensurabile valutazione l'intero quadro indiziario e ha posto in rilevo le ragioni di attendibilità dei collaboratori di giustizia, in tal modo smentendo le opposte e assertive ricostruzioni fornite dal ricorrente;
che l'ordinanza impugnata, dunque, ha sviluppato un proprio ragionamento probatorio e si è espressa sulla consistenza degli indizi relativi all'appartenenza di IN al "clan La RE", rendendo al riguardo argomentazioni circostanziate e immuni da vizi logici censurabili in sede di legittimità;
che le circostanze in base alle quale il giudice del riesame ha escluso la sussistenza di elementi per superare la presunzione posta dall'art. 275 c.p.p., comma 3 sono conformi al dettato normativo secondo cui è necessario che ex actis emergano circostanze univoche e concrete dalle quali escludere la presunzione di pericolosità, circostanze che prescindono da una frammentaria e, peraltro, equivoca e assertiva prospettazione dell'istante;
che la presunzione normativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere nei casi in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza per un delitto di criminalità mafiosa, che può essere superata soltanto in forza di elementi concreti e specifici dai quali emerga l'insussistenza delle esigenze cautelari, esonera il giudice dal dovere di motivare, con il provvedimenti genetico, l'applicazione della misura a fronte di deduzioni di elementi ritenuti non specifici e privi di concretezza (Sez. 2^, 13 marzo 2008, dep. 22 aprile 2008, n. 16615);
che il ricorso, dunque, è infondato e, norma dell'art. 616 c.p.p., l'imputato va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2008