Sentenza 16 novembre 2007
Massime • 1
L'interrogatorio reso nell'udienza di convalida dall'arrestato non rientra tra gli atti di cui deve essere disposta la trasmissione al Tribunale del Riesame, pena la perdita di efficacia della misura cautelare emessa all'esito della procedura di convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2007, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 16/11/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1847
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 025954/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALTAMURA COSIMO, N. IL 28/10/1974;
avverso ORDINANZA del 25/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli Mario per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. De Conciliis Cynthia del foro di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 25.5.2007 il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame introdotta da Altamura Cosimo, sottoposto a custodia cautelare per la detenzione a fine di spaccio di un involucro contenente gr. 105 lordi di cocaina.
Riteneva il Tribunale che fossero emersi sufficienti elementi di prova della responsabilità del predetto Altamura attesa la chiara e inconfutabile percezione degli atti da parte della p.g., dimostranti che;
al momento dell'intervento della polizia, era in atto la consegna dello stupefacente da parte di Pellegrino ad Altamura;
riteneva altresì sussistenti le esigenze cautelari in considerazione della personalità dell'indagato (recidivo reiterato specifico ultraquinquennale) e dell'entità del fatto, nonché misura adeguata la custodia in carcere non essendo utilizzabile l'arresto domiciliare, a causa dei margini di libertà che consente. Avverso tale ordinanza Altamura, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso davanti a questa Corte per i seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione di legge per omessa trasmissione al Tribunale del riesame del verbale dell' interrogatorio reso dall' indagato in sede di convalida dell'arresto;
2) inosservanza ed erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'Altamura nella immediatezza dei fatti;
3) inosservanza ed erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità in quanto la presenza di droga ben occultata all'interno di un vano doppiofondo non poteva considerarsi indizio sufficiente, avendo il Tribunale omesso di considerare altri elementi di fatto quale il mancato rinvenimento di somme di denaro e comunque la disponibilità continuativa di denaro;
4) 5) inosservanza di legge e difetto di motivazione sul pericolo di reiterazione del reato e sulla ritenuta adeguatezza della custodia in carcere. Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo dedotto, come è stato già osservato da questa Corte (sez. 6 sentenza 1.3.2005 n. 24387 rv. 231859) l'interrogatorio reso nella udienza di convalida dell'arresto, nella quale il giudice, disposta la convalida, emette ordinanza coercitiva a carico dell'arrestato in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, non rientra - proprio per il momento in cui è assunto - ai fini di quanto previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 5, tra gli "atti presentati a norma dell'art. 291";sicché dalla mancata trasmissione di esso non può derivare la perdita di efficacia della misura sancita dall'art. 309 c.p.p., comma 10. È pur vero che l'art. 309 c.p.p., stesso comma 5 impone anche al pubblico ministero la trasmissione all'organo del riesame di "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini"; ma la norma, interpretata nella sua ratio, si riferisce agli atti successivamente compiuti d'iniziativa del pubblico ministero nell'ambito della sua attività investigativa, e quindi normalmente non conoscibili dalla difesa, e non certo agli atti costituenti mezzo di difesa svoltisi alla presenza del difensore (come è da dire per l'interrogatorio che ha luogo nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo) (cfr. Cass., sez. 6, c.c. 17 dicembre 2002, Mancini), che sono sempre producibili dall'interessato davanti al Tribunale a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 9; fermo restando che l'indagato può ben reiterare la sua linea difensiva presenziando all'udienza di riesame e chiedendo di essere sentito, in forza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 309 c.p.p., comma 8 e art. 127 c.p.p., comma 3; e ciò a prescindere dalla eventuale valenza favorevole .all'indagato che l'atto di interrogatorio possa avere in concreto, trattandosi di un aspetto non univocamente apprezzabile che è bene che sia rimesso alla valutazione del difensore.
Del tutto generiche sono le censure mosse alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di arresto. Il ricorrente si limita infatti alla dettagliata esposizione della disciplina normativa di cui all'art. 350 c.p.p., commi 5, 6 e 7, ed alla affermazione secondo cui le dichiarazioni dal medesimo rese in sede di arresto, dal Tribunale qualificate quali dichiarazioni spontanee, dovevano invece rientrare nel comma 5, anziché, come appunto avvenuto, nel comma 7. In mancanza di una contestazione contenente precisi elementi di censura anche fattuali della tesi sostenuta, il motivo si rivela generico e non può essere posta in dubbio la qualificazione ritenuta dal Tribunale.
Manifestamente infondate sono le censure attinenti ai gravi indizi dal momento che il quadro probatorio cui ha fatto riferimento il Tribunale del riesame, quale risultante dalla diretta osservazione degli agenti operanti, è sufficiente per ritenere sussistenti la gravità indiziaria di cui all'art. 273 c.p.p.; il ricorrente lamenta, in sostanza, la mancata considerazione di elementi ulteriori, in particolare, il mancato rinvenimento di soldi, al momento dell'arresto, senza tenere conto che si tratta di una circostanza che, di per se, non è assolutamente inconciliabile con il predetto quadro indiziario e sulla quale, per di più, almeno negli atti scritti, non risulta che la difesa abbia formulato specifici rilievi in sede di riesame.
Da ultimo correttamente apprezzate sono state le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), fondate sulla gravità dell'episodio e sulla personalità dell'indagato, risultante dalle precedenti condanne.
P.Q.M.
La Corte
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, (introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1).
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008