Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
In tema di espropriazione, il pagamento dell'indennità deve avvenire, in base ai principi generali dettati in tema di adempimento, nelle mani del titolare del bene, senza che assuma rilievo il diverso disposto di norme (quali l'art. 30 della legge 2359/1865, che consentiva l'immediato pagamento a chi si assumesse ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi, ovvero l'art. 23 della legge 1/1978, che riconnette il pagamento dell'acconto all'accettante ad un'autocertificazione di piena e libera proprietà) che, avendo carattere eccezionale, sono insuscettibili di interpretazione in via estensiva od analogica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2002, n. 8506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8506 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GIUSEPPE BERRUTI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI ER RG, elettivamente domiciliata in Roma, via Elio Donato 45, presso lravv. Franco Casamassima, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di RIETI, in persona del Sindaco p.t. sig. NT HE, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Gramsci 9, presso l'avv. Mario Maneri, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Trinchi del foro di Rieti giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.215 del 22.12.98/25.01.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Franco Casamassima;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo e rigetto del resto;
Svolgimento del processo
Con sentenza 20.02/14.03.97 il tribunale di Rieti dichiarava la propria incompetenza e la competenza della C.d.A. di Roma a pronunciare sulla domanda di indennità di occupazione legittima proposta da RI ER GH, in relazione all'occupazione, per opere di e.e.p., di un suo terreno da parte del Comune;
accoglieva la domanda della GH volta ad ottenere, sulla indennità di esproprio accettata con dichiarazione 20.05.92, gli interessi moratori dal 19.07.92 al 05.08.93, avendo il Comune già corrisposto quelli dal 5.8.93 al giorno del pagamento (19.10.94); rilevava però, su domanda riconvenzionale subordinata del Comune, che la GH doveva restituire quanto, dal 19.07.92 al 05.08.93, aveva ricevuto dal Comune a titolo di indennità di occupazione, perché le due indennità non potevano sovrapporsi;
accoglieva, infine, la domanda della GH, di restituzione di quanto erogato per ottenere una fideiussione bancaria, pretesa dal Comune per effettuare il pagamento dell'indennità di esproprio. Spese per 2/3 a carico del Comune, compensate per il rimanente.
Contro tale sentenza proponeva appello principale il Comune ed incidentale la GH. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 22.12.98/25.01.99 dichiarava inammissibile l'appello incidentale avverso la pronuncia di incompetenza a decidere sull'indennità di occupazione perché, trattandosi di più cause riunite per connessione impropria, la pronuncia di incompetenza poteva essere impugnata solo col regolamento necessario;
negava, in accoglimento dell'appello principale, il diritto della GH agli interessi sull'indennità d'esproprio per il periodo dal 19.07.92 al 5.08.93, perché la richiesta di documentare la proprietà e libertà del bene occupato era legittima ed il ritardo era quindi addebitabile alla GH;
negava, ritenendo ugualmente legittima la garanzia fideiussoria, il diritto della GH al rimborso del costo della polizza. Spese dei due gradi a carico della GH. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RI ER GH, avanzando - con atto notificato il 09.03.00- quattro motivi di censura Si è costituito - tardivamente perché con controricorso notificato il 14.07.00 - il Comune di Rieti.
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso si sostiene che la Corte territoriale è incorsa in violazione degli artt. 42 e 43 cpc, nonché in vizio di motivazione. Il tribunale, infatti, disponendo la detrazione della indennità di occupazione corrisposta alla GH per il periodo dal 19.07.92 al 5.08.93, aveva pronunciato sul merito della domanda di indennità di occupazione, accertando il diritto della GH a tale indennità, l'avvenuta corresponsione per il periodo in discussione, il termine finale di tale diritto.
In conseguenza, il regolamento di competenza era, ai sensi dell'art 43 cpc, facoltativo.
La censura è infondata. La sentenza del tribunale, nell'accogliere la riconvenzionale del Comune, non ha pronunciato sull'indennità di occupazione, ma ha ritenuto indebito oggettivo le somme, a qualsiasi titolo erogate successivamente al momento (19.07.92) da cui era dovuta - per le ragioni accolte dal tribunale - l'indennità d'esproprio. In conseguenza, ha imputato agli interessi per ritardato pagamento dell'indennità d'esproprio le somme che il Comune aveva erogato in tale lasso di tempo. Non si tratta, perciò, di una pronuncia che confligge con la declaratoria di incompetenza, perché ha un oggetto diverso ed è stata resa in un giudizio riunito col giudizio sull'indennità d'occupazione solo per connessione impropria.
La Corte territoriale ha quindi fatto esatta applicazione del principio di diritto affermato: quando l'attore propone nello stesso processo una pluralità di domande contro la stessa parte, non altrimenti connesse - così come consente l'art. 104 cpc - la sentenza che definisce le varie domande, anche se formalmente unica, lascia inalterata, sul piano processuale, l'autonomia dei singoli giudizi e delle relative decisioni;
in conseguenza, ove su una delle cause riunite per connessione impropria il giudice dichiari la propria incompetenza a pronunciare, l'unico mezzo per impedire il passaggio in giudicato di tale sentenza è o la impugnazione mediante regolamento necessario di competenza, o la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 cpc, dinanzi al giudice dichiarato competente. (Cass. 9073/97; 8219/90 in motivazione;
2801/67; in ipotesi di litisconsorzio, Cass. 9775/00; diversa la fattispecie esaminata da S.U. 4924/92). Col secondo motivo di censura si afferma la violazione dell'art. 30.3 l.s. 87/1953 in relazione all'art. 16, commi 5, 6 e 7 ed all'art. 20.3 l.s. 865/71, nonché vizio di motivazione.
Assume la ricorrente che, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 20 non solo è venuto meno il regime impugnatorio previsto da tale norma, ma è venuta meno la competenza della Commissione Provinciale, con la conseguenza che, ove tale Commissione si sia pronunciata, il provvedimento va disapplicato, perché viziato da incompetenza assoluta e l'indennità di occupazione va liquidata secondo le disposizioni della l.s. 2359/1865.
La censura, in quanto volta a contestare la competenza della Corte d'appello affermata dal tribunale di Rieti, rimane assorbita dal rigetto del primo motivo: se la declaratoria d'incompetenza poteva essere impugnata solo con il regolamento necessario di competenza, il rilievo che il regolamento non è stato proposto preclude l'esame degli argomenti volti a sostenere la competenza del tribunale, perché non proposti attraverso l'unico mezzo di impugnazione consentito.
Col terzo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 l.s. 865/71, nonché vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, il pagamento dell'indennità d'esproprio non poteva essere subordinato al previo accertamento del titolo degli espropriati, perché tale condizione non si rinviene nell'art. 12 l.s. 865/71 e non può essere apposta dal provvedimento che autorizza il pagamento diretto od essere pretesa in base ad una circolare (
7.7.76 n. 1553) anteriore alla l.s. 10/1977 ed alla disciplina minuziosa di cui all'art. 12 richiamato.
La censura è fondata. Si può considerare principio del sistema - sia secondo la l.s. 2359/1865, sia secondo la l.s. 865/71 - che il pagamento dell'indennità avvenga nei confronti di chi è titolare del bene. È vero che la procedura espropriativa viene condotta nei confronti dei proprietari iscritti negli elenchi catastali (art. 10.1 l.s. 865/71) e che l'espressione "proprietario espropriando" che figura nell'art. 12 legge cit. per designare l'accettante non è particolarmente significativa, perché si collega alla notifica dell'indennità provvisoria ed alla individuazione dei destinatari attraverso gli elenchi catastali depositati all'inizio della procedura, ma la stessa disciplina civilistica, nel disporre che il pagamento va effettuato al creditore (art. 1188 cc) e che il pagamento al creditore apparente è liberatorio solo se viene provata la buona fede (art. 1189 cc), conferma che il debitore si libera, di norma, solo se esegue la prestazione a mani del legittimato a ricevere. È quindi sulla diligenza del debitore che cade l'obbligo di controllare l'esattezza dell'adempimento che non può perciò, in mancanza di diversa statuizione espressa, essere riversato sul creditore. È vero che, sempre sul piano del diritto comune, grava sul venditore l'obbligo di documentare proprietà e libertà del bene venduto (art. 1477.3 ce) ma la norma trova la propria giustificazione storica nella disciplina della compravendita e non può essere invocata - ne' risulta che lo sia stata - nella disciplina dei trasferimenti coattivi, ove l'effetto appropriativo discende dal potere d'imperio e non dal consenso delle parti - ed il bene è attribuito all'espropriante assolutamente libero, perché tutti i diritti (l.s. 2359/65, art. 52; l.s. 865/71, artt. 14 e 17) si trasferiscono sull'indennità - ed ove il proprietario non si presenta in veste di alienante, ma di portatore di un diritto personale all'indennità.
È perciò evidente il carattere eccezionale della normativa speciale (l'art. 30 l.s. 2359/1865 - sia nella versione originaria sia come sostituito dall'art. 1 l.s. 391/68- consentiva l'immediato pagamento a chi assumeva ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi, l'art. 23 l.s. n. 1/78 - come modificato dall'art. 5 dl. 9/82, conv. in l.s. 94/82 - collega il pagamento dell'acconto all'accettante ad un'autocertificazione di piena e libera proprietà) con la conseguenza che, ove nulla è disposto, la normativa speciale non è applicabile ne' in via di interpretazione estensiva ne' in via di analogia. Perciò l'assenza di oneri a carico del destinatario del pagamento dell'indennità accettata comporta che sono a carico dell'ente debitore gli accertamenti che ritenga necessari - o che il decreto autorizzativo abbia imposto - fruendo del termine di sessanta giorni che la norma concede, prima che intervenga la mora;
sul piano pratico, si può osservare che già al momento della accettazione tale riscontro di legittimazione avrebbe dovuto aver luogo. La soluzione che, per tali ragioni, viene accolta, non può considerarsi in contrasto con la decisione 3942/97 di questa Corte, dal momento che tale sentenza si è limitata a ricordare una opinione dottrinale sull'argomento, senza assumere, trattandosi di un obiter dictum, alcuna posizione in proposito.
Col quarto motivo di censura si deduce la violazione dell'art. 23 della Costituzione e vizio di motivazione per aver negato il rimborso delle somme spese per prestare garanzia fideiussoria. La ricorrente ricorda che, secondo il testo originale dell'art. 30 l.s. 2359/1865, al Prefetto era consentito richiedere garanzie a tutela dei diritti dei terzi;
che il potere di richiedere garanzie era stato riconosciuto anche all'autorità giudiziaria, quando il potere di disporre il pagamento diretto le venne attribuito con l.s. 686/1926 ma che l'art. 12 l.s. 865/71, tornando ad attribuirlo al prefetto, non gli ha conferito il potere di chiedere garanzie e che quindi tale potere non spetta neppure alle Regioni, alle quali le funzioni amministrative in materia sono state trasferite (art. 3 dpr 8/2 ed art. 6 dpr 1036/72) nei limiti nei quali ne disponeva il prefetto. La censura è fondata. Poiché l'autorità giudiziaria interveniva, nel procedimento espropriativo, esplicando una funzione amministrativa (Corte Cost. n. 74/1971) il mutamento di soggetto (prefetto - autorità giudiziaria - regione) non costituirebbe ostacolo al permanere del potere di chiedere, ove occorra, garanzie al proprietario accettante. Tale potere, però, deve essere conferito dalla legge, perché le norme sul pagamento diretto dell'indennità d'esproprio configurano regole procedimentali che tutelano in via immediata e diretta posizioni di diritto soggettivo dell'espropriando medesimo e non è quindi consentito condizionare il pagamento ad adempimenti che non siano previsti dalla normativa specifica o dal sistema nel quale si inquadrano. E - come già rilevato - trattandosi di potere discrezionale limitativo del diritto dell'espropriando, non se ne può affermare la sussistenza in via di applicazione analogica dell'art.30 l.s. 2359/1865 (come sostituito dall'art. 1 l.s. 391/68.). L'art. 26.2 dpr 327/01 - la cui entrata in vigore, differita al 30.06.02, comporta l'abrogazione di tutta la normativa esaminata - prevede, infatti, espressamente il potere di condizionare il pagamento alla prestazione di garanzie e, argomentando a contrario, si deve concludere che, ove tale potere non sia previsto, non è consentito imporre garanzie. È poi evidente che la circolare 1883 del 7.7.76 non poteva incidere sul diritto dell'espropriando, legittimando una richiesta di garanzia che l'art. 12 l.s. 865/71 non contempla.
Secondo la sentenza impugnata la GH, "pur manifestando perplessità al riguardo, ottemperò volontariamente alla prestazione della fideiussione" e tale consenso costituirebbe ulteriore ragione per respingere la domanda di rimborso delle somme spese per la garanzia fideiussoria. Ma l'argomento è inconsistente, dal momento che la sentenza non precisa come sia stata superata la antinomia tra l'ottemperanza - che implica la obbligatorietà del comportamento- e la volontarietà - qui da intendersi come spontaneità - della prestazione di garanzia.
La Corte ritiene di poter giudicare direttamente sul merito, senza necessità di rinvio, perché il contrasto, tra decisione di primo e di secondo grado, si è radicato sulla legittimità delle richieste del Comune, con la conseguenza che, ove tali richieste risultino come nel caso illegittime, il ritardo nel pagamento dell'indennità inizia dal 19.07.92 anziché dal 05.08.93, onde, anche per tale periodo, saranno dovuti gli interessi, nella misura già calcolata dal tribunale, non censurata dalle parti e quindi recepibile in questa sede senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto. La parziale soccombenza della GH in punto di indennità di occupazione giustifica che le spese di primo e di secondo grado, liquidate nell'intero come precisato nel dispositivo, siano poste a carico del Comune solo per due terzi e compensate per il residuo, rimanendo a esclusivo carico dell'ente locale le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo ed il quarto, cassa in relazione ai motivi accolti e, giudicando nel merito, condanna l'ente Comune al pagamento a favore della GH della somma di lire 54.170.563 pari ad E. 27.976,76 a titolo di interessi sull'indennità d'esproprio, detratta la somma già corrisposta dal 19.07.92 al 5.08.93 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna inoltre il Comune al pagamento in favore dell'attrice della somma di lire 2.028.519 pari ad E. 1.047,64, oltre interessi legali dal 25.05.94 al saldo;
condanna il Comune a rimborsare alla GH le spese del giudizio di primo grado, sino a concorrenza di due terzi, liquidandole nell'intero in complessive lire 5.000.000 pari ad E. 2.582,28 di cui L. 260.000, pari ad E. 134,28 per spese, L. 900.000 pari ad E. 464,81 per diritti ed il rimanente per onorari, compensato il terzo residuo;
condanna il Comune a rimborsare alla GH le spese del giudizio di appello sino a concorrenza di 2/3, liquidandole nell'intero in complessive L.
3.300.000 pari ad E.1.704,30 di cui L.300.000 pari ad E. 154,94 per spese, L.
1.000.000 pari ad E. 516,46 per diritti ed il rimanente per onorari, compensato il terzo residuo;
condanna il Comune a rimborsare alla GH le spese del giudizio di legittimità in complessivi E. 2.120,00 di cui E. 2.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002