Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2002, n. 3942
CASS
Sentenza 11 ottobre 2002

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Massime1

Le relazioni di servizio formate dagli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, poiché destinate ad attestare che il pubblico ufficiale ha espletato una certa attività, o che determinate circostanze sono cadute nella sua diretta percezione, costituiscono agli effetti della legge penale atti pubblici fidefacienti.

Commentario1

  • 1Poliziotto falsifica firma del collega sulla relazione di servizio (Cass. 26511/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020

    L'atto pubblico fidefacente è quel documento che, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui. Le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacienti, poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2002, n. 3942
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3942
Data del deposito : 11 ottobre 2002

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