Sentenza 11 ottobre 2002
Massime • 1
Le relazioni di servizio formate dagli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, poiché destinate ad attestare che il pubblico ufficiale ha espletato una certa attività, o che determinate circostanze sono cadute nella sua diretta percezione, costituiscono agli effetti della legge penale atti pubblici fidefacienti.
Commentario • 1
- 1. Poliziotto falsifica firma del collega sulla relazione di servizio (Cass. 26511/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020
L'atto pubblico fidefacente è quel documento che, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui. Le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacienti, poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2002, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COGNETTI CARLO - Presidente -
1. Dott. AMATO ALFONSO - Consigliere -
2. " COLONNESE ANDREA - Consigliere -
3. " MALPICA EMILIO - Consigliere -
4. " FUMO MAURIZIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro nonché da:
1) RI UI n. il 10/01/1956;
2) DE UC UA n. il 29/04/1965;
3) RA NI IC n. il 14/06/1951;
avverso SENTENZA del 13/02,(2001 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G. con annullamento con rinvio per i reati sub E) ed H). Annullamento senza rinvio per il reato sub C) contestato al De LU e rigetto nel resto. Rigetto dei ricorsi di NO e RA;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Ettore Randazzo del foro di Siracusa.
Uditi i difensori Avv.ti Giovanni Zagarese del foro di Rossano per NO e RA e Leonardo Mazza del foro di Roma per De LU. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 13.2.2001, in riforma della decisione del tribunale di Rossano in data 26.1.1999, dichiarava la responsabilità di De LU UA in ordine ai reati di cui ai capi A) (abuso d'ufficio tentato) C) (perquisizione arbitraria tentata) e D) (falsità ideologica in atti pubblici) della rubrica;
dichiarava, inoltre, la responsabilità di ER NI CO la in ordine al reato di cui al capo G) (falsità ideologica in atti pubblici) e di NO GI in ordine al reato di cui al capo I) (concorso in abuso d'ufficio tentato) condannandoli alle pene di legge. Confermava, infine, l'assoluzione del LU e del RA in ordine, rispettivamente, ai reati di cui ai capi E) ed H) della rubrica (soppressione di atti veri).
I fatti di cui al procedimento trovavano origine in un pesante diverbio avvenuto sulla S.S. 106 il 21.12.1996 tra il capitano dei carabinieri De LU UA e suo subordinato, maresciallo AB NS, in relazione ad un'operazione di servizio che quest'ultimo stava effettuando.
Ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Catanzaro denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo all'assoluzione pronunciata nei confronti del De LU e del RA in ordine ai reati di cui ai capi E) ed H).
Premette che il reato in questione (art. 490 c.p.) attiene alla soppressione della relazione di servizio, redatta dall'appuntato dei carabinieri ZZ, da parte del maresciallo RA e del capitano De LU. La relazione, richiesta dai due superiori al ZZ, era stata da questi preparata e presentata al RA che, a sua volta, la consegnava al De LU.
Il giorno successivo - su richiesta del De LU - la stessa era stata sostituita da altra relazione di servizio del ZZ, contenente i "suggerimenti" imposti, mentre la prima relazione veniva soppressa senza che ne restasse traccia.
Ciò premesso, deduce il ricorrente che del tutto erroneamente è stata pronunciata l'assoluzione degli imputati sul presupposto che, non potendosi affermare con certezza che la scrittura soppressa non fosse stata ricostruita con equivalenza formale e sostanziale dalla nuova, non poteva "neppure affermarsi la responsabilità degli imputati".
Sostiene, al riguardo, che l'errore di diritto si rivela nella mancata considerazione che il reato di cui all'art. 490 c.p. attiene al documento nella sua materialità e non al suo contenuto e che, in ogni caso, l'equivalenza fra atto soppresso ed atto nuovo "deve in qualche modo risultare attraverso elementi di prova documentali e/o testimoniali e non può essere presunta, perché altrimenti la sostituzione di un atto soppresso con altro atto non potrebbe mai essere punita".
Hanno proposto ricorso anche gli imputati.
Il De LU denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai vari reati per i quali era stata affermata la responsabilità.
Premette che il AB custodiva, occultato sulla propria persona, un microregistratore che doveva "servire a proteggerlo contro i superiori". Lo stesso quindi era "una talpa nascosta all'interno dell'Arma".
Sostiene - quanto all'ipotesi dell'abuso d'ufficio tentato - che il reato non poteva considerarsi realizzato in quanto "i rimproveri del capitano al maresciallo riguardavano la disobbedienza di costui al comando di mettersi subito in contatto col capitano". Assume inoltre che il De LU non aveva mai "cercato di perquisire la persona del AB".
Deduce infine, quanto al delitto di falso ideologico di cui al capo D), che la relazione di servizio non è qualificabile atto pubblico, trattandosi di atto meramente interno, non soggetto alla tutela dell'art. 479 C.p.. Con motivi aggiunti, presentati solo in data 5/1/2002, si sollevano ulteriori ragioni di doglianza, non prospettate negli originari motivi di ricorso, sostenendo - prevalentemente con personali deduzioni di merito - l'impossibilità di ritenere realizzate le ipotesi delittuose contestate.
Infine, in data 27.9.2002, è stata presentata nuova memoria - anch'essa sganciata dai primitivi motivi di ricorso - ad ulteriore illustrazione delle ragioni difensive del ricorrente. Il RA - condannato per il delitto di falsità ideologica di cui al capo G), avendo, nella propria relazione di servizio, falsamente attestato di essere stato presente sul luogo del fatto casualmente, laddove era stato preventivamente contattato per telefono dal De LU, nonché per aver, nella stessa relazione, omesso di descrivere gli illegittimi comportamenti del De LU dando così dei fatti una rappresentazione difforme dal vero - denuncia il difetto di dolo. Deduce in sostanza - dopo una serie di illazioni personali - che nella relazione l'imputato aveva inteso descrivere solo le circostanze di massima della vicenda, procedendo alla redazione di un documento sintetico e limitato che avrebbe poi potuto essere "integrato da dichiarazioni esplicative nelle competenti sedi". Il NO - ritenuto responsabile -di concorso nel tentativo d'abuso d'ufficio capo I) della rubrica - denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
Premette che il AB era del tutto inattendibile avendo sempre sostenuto che nell'Arma aveva molti nemici e che nella stazione carabinieri di Longobucco vi erano infiltrazioni mafiose. Contesta quindi che nella specie possa ipotizzarsi una sua qualsivoglia responsabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno - per una migliore cognizione della vicenda - indicare sommariamente lo svolgimento dei fatti che hanno dato luogo al processo:
Nel corso di un'operazione di servizio, una pattuglia di carabinieri formata dal maresciallo AB NS e dall'appuntato ZZ CE - fermava un autocarro, condotto da PE PP, che aveva commesso alcune infrazioni stradali.
Mentre il AB redigeva l'apposito verbale, scendeva dal mezzo NO GI, il quale - dopo aver fatto presente di "lavorare in Procura" - porgeva al maresciallo un cellulare con in linea il capitano De LU, superiore del sottufficiale. Questi però chiudeva l'apparecchio, facendo presente che se il capitano voleva parlargli poteva far uso della radio militare. Poco dopo perveniva dalla centrale operativa di Rossano una chiamata ed al ZZ, che aveva risposto, veniva ordinato di contattare urgentemente "via filo" (cioè a mezzo telefono) la centrale.
Il AB dava però disposizioni al ZZ di rispondere che, in assenza di cabine telefoniche in zona, non aveva modo di eseguire l'ordine.
Poco dopo giungeva sul posto, con una vettura privata, il maresciallo NI RA - superiore del AB - il quale si arrestava nei pressi.
Sopraggiungeva quindi, con un'auto militare, unitamente ad un carabiniere, il capitano De LU il quale - dopo aver salutato amichevolmente il NO - si rivolgeva al AB, deplorandone il comportamento. Il maresciallo - che si era subito posto sull'attenti - vedendo che il De LU si era allontanato, gli si avvicinava per chiedere se poteva continuare a redigere il verbale ma il capitano, rivoltosi al RA, gli ingiungeva di prender nota che il AB si era mosso dalla posizione di attenti senza il suo permesso. La vicenda aveva quindi ulteriori sviluppi finché il capitano pronunciava la frase: "Ma chi si crede d'essere lei, lei non è nessuno, quello che devo fare lo so io".
Infine - dopo aver rassicurato il NO - il De LU, tornato verso il AB, lo rimproverava duramente per avergli chiuso il telefono e strattonandolo per un braccio, tentava di fargli assumere la posizione idonea per una perquisizione, minacciando che, se gli avesse trovato un cellulare, lo avrebbe deferito alla Procura militare per aver lo stesso omesso di mettersi in comunicazione con lui via telefono.
Il AB - che erasi opposto alla perquisizione - aveva quindi avuto un malore ed era stato trasportato in ospedale. A seguito di tali fatti, gli imputati redigevano relazioni di servizio rivelatesi ideologicamente false, mentre la relazione del ZZ veniva - come già indicato - soppressa e sostituita. La Corte territoriale rilevava che le dichiarazioni del AB avevano trovato idoneo riscontro in numerose emergenze processuali, puntualmente elencate, donde risultavano integrati sia l'ipotesi dì abuso d'ufficio tentato, contestato al De LU al capo A) della rubrica, nella nuova formulazione introdotta dalla legge n. 234/97 che gli altri delitti come ipotizzati.
Passando all'esame dei motivi di doglianza dei singoli imputati, deve rilevarsi che gli stessi sono destituiti di ogni fondamento e pertanto i relativi ricorsi devono essere rigettati. Con riguardo all'impugnazione del De LU va subito precisato che è priva di ogni rilievo, in questa sede, l'affermazione secondo cui il AB era una "talpa" nascosta nell'Arma dei Carabinieri. Relativamente al delitto di abuso d'ufficio tentato, deve osservarsi che contrariamente all'assunto del ricorrente - la Corte territoriale si è fatta carico di verificare, adeguatamente motivando sul punto, la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'ipotesi criminosa, nella nuova formulazione risultante dalla legge n. 234/97. Anzitutto il comportamento del capitano aveva violato specifiche disposizioni regolamentari, quali l'art. 21 del Regolamento di disciplina militare e l'art. 36 del Regolamento dell'Arma, le quali prevedono che il superiore deve, nei rapporti con gli inferiori, rispettare la loro dignità ed evitare di richiamarli in pubblico se non necessario.
Al contrario, il De LU aveva ripreso in pubblico il AB (mentre poteva farlo in caserma), usando, dinanzi a civili, espressioni irrispettose dell'onore e del decoro del sottufficiale, dirette specificamente ad umiliarlo, rammentandogli, in modo arrogante, che a comandare era lui quale capitano e che il maresciallo era un mero esecutore d'ordini; lasciando, inoltre, quest'ultimo, a lungo e senza ragione, in posizione di "attenti". Inoltre - risultava violato anche l'art. 39 del regolamento dell'Arma, essendosi il De LU rifiutato di porre il AB in contatto con il comandante di Cosenza, come richiesto dal subordinato.
Gli abusi posti in essere erano chiaramente diretti a procurare ad altri (cioè al PE, amico del NO) un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nell'evitare che venissero elevate delle contravvenzioni con il corrispondente onere economico;
vantaggio, peraltro, non conseguito, donde l'integrazione del reato nella forma del tentativo.
Deve osservarsi che i giudici d'appello hanno, con argomentazioni logiche e puntuali, motivato il proprio convincimento, senza incorrere in alcuna violazione di legge, avendo adeguatamente dimostrato la sussistenza nella specie di tutti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice.
A fronte di ciò, prive di ogni pregio si rivelano le censure dell'imputato.
E cade acconcio qui sottolineare che, sia i motivi nuovi che la memoria prodotta nell'imminenza del giudizio di legittimità, prospettando doglianze che esulano del tutto dal thema decidendum già devoluto, non risultano ammissibili. E ciò non senza rilevare che la sentenza impugnata aveva, comunque, esplorato ogni possibile risvolto della vicenda.
Contrariamente al vero, poi, si assume che l'imputato non aveva mai cercato di perquisire il sottufficiale.
I giudici d'appello hanno al riguardo apprezzato ogni dato acquisito, pervenendo alla motivata conclusione che il capitano intendeva sicuramente effettuare una perquisizione personale, non essendosi limitato a minacciare al AB il compimento dell'atto ma, addirittura, avendo tentato con la forza (cioè mediante strattonamento) di far assumere al soggetto passivo la posizione idonea alla perquisizione. L'intento era poi stato abbandonato a causa del malore che aveva colpito il maresciallo.
Correttamente la Corte di merito ha quindi sottolineato che il De LU aveva posto in essere atti idonei, inequivocamente diretti ad effettuare una perquisizione arbitraria, in quanto tendenti non a scoprire un corpo di reato o cose pertinenti ad un reato ma unicamente volti ad accertare il possesso, da parte del maresciallo, di un bene non costituente in alcun modo fattispecie di rilievo penale. Con riguardo poi al delitto di falsità ideologica, di cui al capo D), va posto in rilievo che la Corte territoriale ha accertato che la relazione di servizio del De LU risultava falsa in due punti e precisamente dove si attestava che: 1) NO GI lo aveva avvertito telefonicamente che i carabinieri operanti avrebbero preso i documenti del veicolo, iniziando a verbalizzare "senza riferire in merito al motivo", laddove il NO aveva telefonato chiedendo l'intervento del capitano al fine di evitare la contestazione delle contravvenzioni;
2) il maresciallo RA gli aveva riferito di essersi trovato casualmente sul posto, mentre, al contrario, era intervenuto su richiesta del De LU.
Dette false attestazioni in una relazione di servizio avevano capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, essendo idonee a dare all'episodio narrato connotati diversi da quelli veri, tendendo a celare che l'intervento dell'imputato era illegittimo in quanto diretto a favorire indebitamente un privato.
Trattasi di considerazioni argomentate ed assolutamente in linea con principi di diritto consolidati, per nulla vulnerate dalle censure del ricorrente.
Nè è dubbio che le "relazioni di servizio" degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria siano atti pubblici fidefacienti. È stato infatti ripetutamente affermato (Cass. 18/9/91 Sez. V, Chintemi;
Cass. 4/11/93 Sez. V, Buraccini;
Cass. 7/2/92 Sez. V, Speciale) che con esse il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate. Pertanto deve essere ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente il pubblico ufficiale che, in una relazione di servizio, attesti falsamente - così come nel caso di specie - circostanze non vere.
Quanto al falso ideologico in atti pubblici contestato al RA (reato di cui al capo G) va premesso che i giudici di merito hanno accertato le falsità contenute nella sua "scarna" relazione di servizio, puntualmente sottolineando che le omissioni operate dal ricorrente avevano prodotto proprio il risultato di dare una rappresentazione dell'accaduto del tutto difforme dal vero, facendo sembrare legittima una attività del tutto illegale. A fronte di tali argomentate considerazioni, si rivela, come una semplice, personale proposizione difensiva l'asserito difetto di dolo, posto che l'elemento psicologico di tale reato si sostanzia nella sola coscienza e volontà dell'immutatio vero. Con riguardo poi alle doglianze del NO è sufficiente osservare che - con appropriate argomenta- - la Corte territoriale ne ha affermato la responsabilità, a titolo di concorso nel delitto di abuso d'ufficio tentato, realizzato dal De LU, essendo stato proprio il NO a richiedere insistentemente l'illegittimo intervento del capitano per favorire il PE. Il rigetto dei ricorsi degli imputati importa la condanna degli stessi al pagamento in solido delle spese del procedimento. I prevenuti dovranno inoltre, in solido, rifondere le spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile che si liquidano, in via equitativa, come da dispositivo.
Il ricorso del Procuratore generale è fondato e sul punto la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame.
La norma di cui all'art. 490 c.p. ha lo scopo di tutelare i documenti indicati (atto pubblico o scrittura privata veri) contro la distruzione, soppressione od occultamento, azioni, cioè, con cui viene eliminata una prova esistente. Correttamente quindi il ricorrente fa rilevare che il legislatore accorda protezione al documento in 15 sè a prescindere dal suo contenuto.
E se la giurisprudenza ha mitigato il rigore della norma allorché la soppressione di un atto sia avvenuta contestualmente alla redazione di un altro atto analogo, sia in senso formale che sostanziale, tale principio è stato erroneamente applicato nel caso in esame.
L'impossibilità di accertare l'equivalenza fra atto soppresso e atto nuovo, proprio a causa dell'azione degli imputati che hanno eliminato l'atto originario, non può giocare a favore ma, semmai, contro gli stessi.
L'assenza di ogni pur minimo indizio circa il contenuto della relazione soppressa comporta, quindi, l'assoluta arbitrarietà della conclusione del collegio in quanto contrariamente all'opinione espressa - pare conforme a logica ritenere che la nuova relazione del ZZ - propria perché redatta su suggerimento dei superiori, presentasse contenuto difforme da quella originaria. Va solo aggiunto che la fattispecie in esame non richiede neppure un dolo specifico e cioè l'intenzione di frustrare l'efficacia probatoria dell'atto, essendo sufficiente la sola consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso non sarà più in condizione di adempiere alla propria funzione probatoria.
In ordine ai reati di cui ai capi E) ed H) della rubrica (falso per soppressione in concorso, rispettivamente, a carico del De LU e del RA) il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo esame ed, alla luce del principio indicato, trarne le opportune conclusioni.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla l'impugnata sentenza nei confronti del De LU e del RA in ordine ai reati di cui ai capi E) ed H) della rubrica, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'Appello di Catanzaro. Rigetta i ricorsi del De LU, del RA e del NO che condanna in solido al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido al pagamento delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile liquidate, in complessive euro 1.800,00 in via equitativa. Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 GENNAIO 2003.