Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9160
CASS
Sentenza 24 giugno 2002

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In tema di locazione, il ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di rilasciare l'immobile costituisce un comportamento antigiuridico del conduttore, che legittima la condanna generica al risarcimento dei danni (salvo il relativo onere probatorio a carico del locatore in sede di liquidazione), mentre l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sussiste solo se il conduttore ha integralmente adempiuto le proprie obbligazioni; pertanto, qualora (come nella specie) il locatore abbia agito per i danni da inadempimento del conduttore, da liquidarsi in separata sede, il suo obbligo restitutorio sarà esigibile solo all'esito del relativo giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9160
    Data del deposito : 24 giugno 2002

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