Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 749
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Sentenza 23 gennaio 2002

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In tema di sanzioni disciplinari a carico degli esercenti le professioni sanitarie, l'art. 47 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 richiede che la decisione contenga, a pena di nullità, l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, nonché l'esposizione dei motivi e il dispositivo; non è pertanto causa di nullità della decisione la mancata specifica menzione delle norme violate dal professionista.

Stante il principio di autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall'autorità giudiziaria, il decreto di archiviazione di un procedimento penale sorto a carico di un professionista non osta a che i fatti medesimi, irrilevanti in sede penale, siano suscettibili di essere positivamente apprezzati in sede disciplinare ove idonei a ledere i principi della deontologia professionale.

L'art. 68 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (contenente il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233 sulle professioni sanitarie), nella parte in cui fissa il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione emanata dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per la proposizione del ricorso per cassazione, è illegittimo - e deve essere, quindi, disapplicato ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - dal momento che introduce in via regolamentare, ed in mancanza di una apposita disposizione di legge, una deroga all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, per la proposizione del ricorso per cassazione, prevede il termine di sessanta giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 749
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 749
    Data del deposito : 23 gennaio 2002

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