Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 3
In tema di sanzioni disciplinari a carico degli esercenti le professioni sanitarie, l'art. 47 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 richiede che la decisione contenga, a pena di nullità, l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, nonché l'esposizione dei motivi e il dispositivo; non è pertanto causa di nullità della decisione la mancata specifica menzione delle norme violate dal professionista.
Stante il principio di autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall'autorità giudiziaria, il decreto di archiviazione di un procedimento penale sorto a carico di un professionista non osta a che i fatti medesimi, irrilevanti in sede penale, siano suscettibili di essere positivamente apprezzati in sede disciplinare ove idonei a ledere i principi della deontologia professionale.
L'art. 68 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (contenente il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233 sulle professioni sanitarie), nella parte in cui fissa il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione emanata dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per la proposizione del ricorso per cassazione, è illegittimo - e deve essere, quindi, disapplicato ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - dal momento che introduce in via regolamentare, ed in mancanza di una apposita disposizione di legge, una deroga all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, per la proposizione del ricorso per cassazione, prevede il termine di sessanta giorni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL UA ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato CARLO SELVAGGI, che la difende unitamente all'avvocato GIAMPIERO PINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEI FARMACISTI ELLA PROVINCIA DI AREZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato LEOPARDI FUSELLI, difeso dall'avvocato SIMONE CICCOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
MINISTERO ELLA SANITÀ, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE AREZZO;
- intimati -
avverso la decisione n. 108/99 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA, emessa il 20/7/1999, depositata il 15/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato CARLO SELVAGGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
A seguito di segnalazione della locale USL n. 8, il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Arezzo in data 5 maggio1998 decise l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa ON EL UA, con l'addebito di aver preparato galenici magistrali senza osservare le norme della farmacopea ufficiale e del T.U.LL.SS., sulla base di prescrizioni mediche con nomi di fantasia e senza riportare in modo esteso la formulazione quali/quantitativa prevista dalla normativa vigente.
Dopo vari rinvii, l'organo disciplinare reiterò, in data 22 settembre 1998, la deliberazione di apertura del procedimento e fissò il giudizio per il successivo 30 ottobre.
Il Consiglio direttivo, ritenendo provata l'infrazione contestata alla dott.ssa EL UA, considerò il suo comportamento disdicevole per il decoro professionale e le irrogò la sanzione della censura. Avverso tale provvedimento, la dr.ssa EL UA propose ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, disatteso da quest'ultima con sentenza depositata in data 15 novembre 1999, sulla base delle seguenti considerazioni. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso (nullità del procedimento per violazione degli artt. 39 e 47 del D. P. R. n. 221/I950, in quanto ne' nella contestazione di addebito ne' nella motivazione della decisione vi era l'indicazione delle norme violate), rilevò che l'art. 39, secondo comma, lettera a) del D. P. R. 221/1950 prescrive che si provveda a notificare all'interessato la menzione circostanziata degli addebiti;
tale adempimento doveva considerarsi rispettato dall'Ordine con il provvedimento del 5 maggio 1998, non essendo all'uopo necessario il formale e dettagliato riferimento ad un preciso articolo di legge o di regolamento: al contrario, era sufficiente il richiamo al complesso delle norme contenuto nel T.U.LL.SS. e nella farmacopea ufficiale se, come era avvenuto nella fattispecie, vi era un circostanziato e dettagliato riferimento a fatti precisi (prescrizioni mediche con nomi di fantasia). Inoltre, l'art. 47 del D. P. R. 221/1950 prescrive che la sanzione, tra l'altro, contenga l'indicazione dei fatti addebitati e delle prove assunte, nonché l'esposizione dei motivi;
tali adempimenti dovevano considerarsi rispettati dall'Ordine con il provvedimento sanzionatorio del 10 ottobre 1998, nel quale, richiamando i fatti addebitati - peraltro non contestati nella loro materialità dalla ricorrente - e le prove assunte, con particolare riguardo ad un verbale d'ispezione dell'U. S. L. n. 8 della Regione Toscana, si perveniva ad una sufficiente motivazione quanto al comportamento disdicevole al decoro professionale ascritto alla sanitaria. Parimenti infondato risultava l'ultimo motivo del ricorso (con il quale la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità della decisione per violazione dell'art. 44 del D. P. R. n. 221/1950, in quanto in sede penale era stata prosciolta da ogni imputazione), atteso che il vigente codice di procedura penale prevede l'autonomia dei giudizi penale e disciplinare, mentre, d'altra parte, la ricorrente non aveva prodotto nessun provvedimento emesso dal giudice penale. Per la cassazione di tale sentenza la dott.ssa ON EL UA ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Arezzo. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI ELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni proposte dal controricorrente di improcedibilità, per tardivo deposito del ricorso, e di inammissibilità del ricorso per violazione del termine breve di cui all'art. 68 D. P. R. 221/1950. Per quanto riguarda la prima eccezione, è sufficiente osservare che, trattandosi di notifica ex art. 149 c. p. c., il perfezionamento della notifica del ricorso è avvenuto, con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, consegna effettuata in data 25 gennaio 2000, per cui è tempestivo il deposito in cancelleria del ricorso, avvenuto in data 11 febbraio 2000. Con riferimento alla seconda eccezione, è indubbio che il ricorso risulta notificato senza il rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 68 d. p. r. 5 aprile 1950 n. 221 (contenente il regolamento di esecuzione del d. lgs. c. p. s. 13 settembre 1946 n. 233 sulle professioni sanitarie). Peraltro, il ricorso medesimo deve ritenersi ugualmente ammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza di questo Supremo Collegio, secondo cui la riduzione del termine, stabilita dal suddetto art. 68, è illegittima e tale previsione deve essere, conseguentemente, disapplicata ex art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, atteso che trattasi di norma regolamentare, con la quale viene introdotta una deroga all'art. 325, secondo comma, c. p. c., non consentita in mancanza di una apposita disposizione di legge (ex plurimis, Sez. Un. 24 novembre 1997, n. 11727). L'osservanza del termine previsto dalla menzionata norma del codice di rito è del tutto pacifica, atteso che la decisione impugnata è stata notificata in data 30 novembre 1999 e la notifica del ricorso è avvenuta, come si è detto in precedenza, in data 25 gennaio 2000.
Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione o falsa applicazione egli artt. 47 e 66 del D. P. R. 221/1950, dell'art.1 L. 689/1981 e dell'art.1 c. p., deduce che erroneamente la Commissione
Centrale aveva ritenuto legittima la motivazione resa dal Consiglio dell'Ordine sul presupposto che, a norma del menzionato art. 47, era sufficiente che il provvedimento sanzionatorio contenesse l'indicazione dei fatti addebitati e delle prove assunte. Al contrario, non era possibile prescindere dal riferimento ai singoli articoli di legge violati, senza incorrere nella violazione del principio di legalità. Inoltre, la decisione impugnata doveva essere cassata sotto il profilo dell'assoluta inesistenza della motivazione, relativamente alla doglianza proposta della mancata indicazione delle norme violate.
La censura non merita accoglimento.
Occorre premettere che, secondo il costante insegnamento di questo Supremo Collegio ( ex plurimis, Cass.10 giugno 1998, n. 5760; Cass.8 giugno 1998, n. 5613), le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, essendo impugnabili per cassazione (oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione) con ricorso a norma dell'art. 111 Cost., possono essere censurate solamente per violazione di legge. Pertanto, il vizio di motivazione è denunciabile unicamente quando si traduca in violazione di legge per mancanza del requisito della motivazione, che si verifica o nei casi di totale carenza di essa, o nei casi di assoluta inidoneità della stessa a rivelare la "ratio decidendi", restando invece esclusa ogni possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione.
Orbene, nella specie, non si riscontra la violazione di legge nel senso sopra indicato, in quanto la decisione impugnata esprime chiaramente le ragioni che hanno indotto la Commissione centrale a rigettare il gravame, avendo la Commissione medesima ritenuto che era sufficiente, sotto il profilo della violazione delle norme invocate, il richiamo, contenuto nel provvedimento dell'Ordine professionale impugnato, alla violazione delle norme contenute nel T.U.LL.SS..
Tale motivazione appare giuridicamente corretta, atteso che, secondo il testuale disposto dell'art. 47 d. p. r. 221/1950, la decisione deve, a pena di nullità, contenere solo l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, nonché l'esposizione dei motivi. Nessun accenno contiene la suindicata disposizione di legge alla necessità di una specifica menzione delle norme violate.
Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art.44 del d. p. r. 221/1950, deducendo che, essendo intervenuto in data 30 novembre 1998 decreto di archiviazione da parte del G. I. P., avrebbe dovuto essere emesso un provvedimento di cessazione della materia del contendere. La doglianza è infondata.
In linea generale va ribadito il principio dell'autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall'autorità giudiziaria, per cui gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono, invece, essere idonei a ledere i principi della deontologia professionale, dando luogo conseguentemente a responsabilità disciplinare. (S. U. 5132/1995). A ciò aggiungasi che il decreto emesso in sede penale dal GIP (peraltro, nemmeno prodotto in sede competente, e cioè davanti alla Commissione centrale), con il quale si dispone l'archiviazione della denunzia, dichiarando che non si intende esercitare l'azione penale, non ha natura giurisdizionale (Cass. Pen. 28 gennaio 1992, Panicucci) ed è sempre suscettibile di essere revocato dall'organo che lo ha emesso. Da qui l'assoluta correttezza, sotto il profilo giuridico, della decisione impugnata.
In conclusione il ricorso proposto va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 29 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2002