Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5445 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
45 / 0 2 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 16694/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Giuseppe Ianniruberto Dott. Presidente 0.16341 Cron Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Fernando Lupi Rep.Consigliere 6 febbraio Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere 2002 Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CI ME, elettivamente domiciliato in Agrigento, Piazza Cavour n. 23, presso l'avv. Guido Sinatra che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Istituto Vigilanza "Metronotte Sicilia S.p.A."; intimato avversO la sentenza n. 376/99, decisa il 13 maggio 1999 e pubblicata 564 Л il 22 maggio 1999, resa dal Tribunale di Agrigento nel procedimen- to n. 783/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza in data 19 giugno 1996 il Pretore di Agrigento, in funzioni di giudice del lavoro, in accoglimento di ricorso ex art. 700 cpc proposto da CI ME, ordinava la reintegra del medesimo, in relazione a licenziamento per giusta causa, nel posto di lavoro presso l'Istituto Vigilanza Metronotte Sicilia. Il provvedimento di urgenza veniva revocato dal Tribunale in sede di reclamo proposto da parte datoriale ai sensi dell'art. 669 ter- decies. Il Pretore, decidendo nel giudizio di merito successivamente in- staurato, rigettava la domanda. Interponeva appello il CI e in esito il Tribunale di Agri- -376/99, emessa in data 13 28 maggio 1999, gento, con sentenza n. respingeva il gravame. A sostegno della decisione osservava che le telefonate al n. 144 erano state effettuate, secondo le risultanze dei tabulati Tele- com, dal telefono della ditta Lumia, ove il CI era incari- cato di svolgere la vigilanza notturna, appunto nelle ore in cui il medesimo si trovava solo all'interno del deposito autobus ge- 2 stito da detta Impresa. Valorizzava gli ulteriori elementi di convincimento desumibili dal comportamento del lavoratore il quale di fronte alle contestazioni di parte datoriale, lungi dal negare le proprie responsabilità, si era limitato a riferire di non ricordare bene e fatti e comunque si era offerto di risarcire la ditta Lumia di quanto eventualmente dovuto. Il Collegio di merito riteneva quindi raggiunta la prova del fat- to. In ordine alla proporzionalità fra illecito e sanzione Osservava che il lavoratore aveva danneggiato l'immagine del datore di lavo- ro ed aveva arrecato un danno patrimoniale proprio al cliente che doveva vigilare. Tale gravissimo inadempimento, determinando un'irreversibile lesione del rapporto fiduciario, non consentiva una prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Si doveva ancora escludere la possibilità di affidare al lavoratore mansioni di mi- nore responsabilità poiché ciò avrebbe richiesto l'instaurazione di un nuovo rapporto. Avverso la sentenza, notificata in data 24 giugno 1999, propone ricorso per cassazione CI ME, con atto notificato in data 12 agosto 1999, sulla base di tre motivi. L'Istituto Vigilanza "Metronotte Sicilia S.p.A." è rimasto intima- to. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 3 срс, il vizio di motivazione in ordine alla prova del fatto ascritto quale illecito disciplinare. Si afferma che il Tribunale "ha ritenuto di poter basare il pro- prio convincimento su una presunzione semplice, in assenza di qualsivoglia ammissione di responsabilità da parte del CI о di prova certa circa l'effettuazione delle chiamate da parte dello stesso”. La censura non è fondata. Invero il Tribunale, lungi dal fare ricorso ad una mera ovvero ad una conseguenza tratta da un"presunzione semplice", fatto noto per risalire ad un fatto ignorato, ha valutato una se- rie di elementi indiziari, utilizzando non già il canone logico del richiamo all'id quod plerumque accidit ma il diverso princi- pio, su cui si fonda la logica induttiva, della regolarità causa- le;
ha così effettuato una valutazione di merito ponendo in rilie- vo: a) che le telefonate sono avvenute in prevalenza in orari in cui il dipendente era l'unico, per sua esplicita ammissione, ad avere accesso nei locali ove si trovava l'apparecchio; b) che secondo la deposizione del dirigente della ditta Lumia si poteva ragionevolmente escludere che vi fossero altre persone presenti negli orari in cui avvennero le chiamate;
c) che il CI, di fronte alle contestazioni di parte dato- riale, lungi dal negare la propria responsabilità, si limitò ad affermare di "non ricordare bene i fatti" ed anzi si offri di 4 Л risarcire il danno, assumendo un atteggiamento che, secondo quanto osserva il Collegio di merito "sfiora l'ammissione"; d) che l'allaccio abusivo alla linea telefonica della ditta Lumia vi è stato in epoca successiva ai fatti per cui è causa e in ogni modo le chiamate effettuate da un allaccio abusivo esterno potevano essere registrate dalla sola centrale Telecom mentre quelle effettuate negli orari di presenza del CI all'interno del deposito risultavano anche dalle registrazioni al centralino della ditta Lumia ed erano quindi partite dall'interno. A tale valutazione, corretta sotto il profilo argomentativo, sic- come conforme ai canoni del comune buon senso e della logica, il ricorrente si limita a contrapporre una sua diversa valutazione, volta a introdurre elementi di dubbio che peraltro involgono un giudizio di merito, precluso in sede di legittimità, e ancora a prospettare la necessità di acquisire più adeguati elementi di convincimento mediante apposita consulenza tecnica. È il caso di osservare che solo il giudice di merito può valutare l'opportunità di disporre una consulenza tecnica e tale scelta si sottrae a qualsiasi controllo in sede di legittimità, salvo che a sostegno della stessa vengano enunciate ragioni insufficienti о contraddittorie. Nel caso in esame il collegio di merito non af- fronta in alcun modo l'argomento e peraltro il ricorrente non in- dica gli atti della fase di merito ove la richiesta di consulenza tecnica sarebbe stata avanzata. 5 л Non può quindi essere prospettata una censura di difetto di moti- vazione su un punto mai trattato. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della moti- vazione su un punto essenziale della controversia, atteso che il Collegio di merito, in ordine alla valutazione della condotta del lavoratore, ha fatto richiamo alla motivazione data in sede di re- clamo avverso il provvedimento cautelare. La censura non è fondata. Invero il Tribunale richiama la motivazione articolata del provve- dimento reso in sede di reclamo ex art. 669 terdecies ma tale enunciazione appare intesa a fornire un più ampio sviluppo della narrativa, non anche a giustificare la decisione adottata, dal mo- mento che subito dopo viene svolta una motivazione articolata in ordine alla sussistenza di una giusta causa per il licenziamento, con richiamo alla delicatezza dei compiti attribuiti ai dipendenti di un Istituto di Vigilanza, alla lesione all'immagine del datore di lavoro, al danno economico arrecato al soggetto che si era af- fidato allo stesso istituto per ottenere protezione, all'inadempi- mento del lavoratore che ha omesso di svolgere i compiti a lui af- fidati ed anzi ha operato in senso contrario. I l Tribunale ha altresì esaminato la prospettiva di un differente impiego del CI in mansioni meno impegnative ed ha escluso tale possibilità osservando che in tal modo si sarebbe posto in essere un nuovo rapporto contrattuale con qualifica del tutto dif- 6 Л ferente. Col terzo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motiva- zione su un punto essenziale della controversia;
si afferma che il Collegio di merito non ha considerato tutti gli elementi utili al fine di valutare la gravità del fatto e la proporzionalità della sanzione ed in particolare non ha tenuto conto dei buoni preceden- ti del lavoratore. Osserva la Corte che vengono prospettati profili valutativi di cui non vi è traccia nella motivazione dell'impugnata sentenza e pe- raltro non sono indicati gli atti della fase di merito ove la que- stione è stata sollevata o trattata. Ancora una volta non è quindi consentito prospettare una censura di difetto di motivazione su un punto mai trattato. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché l'intimato non si è I D , costituito e non ha svolto attività difensiva di sorta. O L 0 3 A L 1 S 3 O S . 5 B
P.Q.M.
A T I T . R , D N A ' A A L S La Corte rigetta il ricorso. 3 T E L S 7 P E - S O D 8 I P - I N 1 S Nulla per le spese. M I G 1 N O E A E S A D I G Roma, 6 febbraio 2002 D E A G T E E , O N L O T _ R T I T IL PRESIDENTE A S R I L I L G D IL CONSIGLIERE ESTENSOREAlbert да E E R O D IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerta cap 15 APR 2002 EREAle 7