Sentenza 26 marzo 2002
Massime • 1
La decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, cod. proc. civ., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ.; in caso, il giudice d'appello che rilevi detta nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., in particolare non essendo il vizio in questione assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, che detta rimessione impone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO CARRARA 24, presso l'avvocato VINCENZO SINISI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO FERRINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI AL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'UNITÀ 24, presso l'avvocato ALESSANDRO SCARANO, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO PROTO e FRANCESCO MARTINGANO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2/01 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 31/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sinisi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Martignano, che ha chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza depositata il 29 marzo 2000, nel pronunciare, su ricorso congiunto degli stessi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra EN IO e LI LE, adottava anche - benché il ricorso congiunto desse espressamente atto della pendenza di procedimento d'appello sui capi della sentenza di separazione inerenti alle pronunce d'ordine economico, e quindi non contenesse quindi alcuna richiesta sul punto - statuizioni in ordine agli interessi economici. Ricorreva pertanto in appello la EN, la quale, oltre a lamentare la violazione dell'art. 112 c.p.c. ed altre inesattezze contenute in sentenza, deduceva la nullità della sentenza in quanto deliberata da magistrati diversi rispetto a quelli componenti il collegio innanzi al quale essi erano comparsi.
Resisteva in giudizio il LI.
La Corte d'Appello, con sentenza del 28 novembre 2000 - 31 gennaio 2001, pur ritenendo fondata l'eccezione di nullità dell'impugnata sentenza, decideva tuttavia la causa nel merito, ritenendo non sussistere, nella fattispecie, gli estremi di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c., e dichiarava integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio. Ricorre per Cassazione la EN, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il LI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo la ricorrente deduce VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE Di NORME DI DIRITTO, IN RELAZIONE AL DISPOSTO DEGLI ARTT. 354 E 161 C.P.C., dolendosi dell'incomprensibilità - a suo dire - del fatto che la Corte di Appello di Catanzaro, anziché rimettere la causa al primo giudice come da consolidata - a suo dire - giurisprudenza di questa Suprema Corte, abbia deciso la causa nel merito.
Più in, particolare, a dire della ricorrente, la fattispecie andrebbe ricondotta all'ipotesi del vizio di sottoscrizione della sentenza previsto dall'art. 161 c.p.c., e richiamato esplicitamente come causa di remissione degli atti al primo giudice, dall'art. 354 C.P.C.. Il motivo non può trovare alcun accoglimento, ed infatti, nonostante il contrario avviso affiorato talora nella giurisprudenza di questa Corte (vedi, con sfumature varie collegantisi alle peculiarità delle singole fattispecie, le richiamate Cass. N. 2292/95 e 927/99, nonché Cass. 2000/ 16045; ma, in senso opposto ad esse, vedi invece Cass. 3371/93) nulla, a parere di questo Collegio, autorizza, sullo stesso piano fenomenologico, a ricondurre l'ipotesi della pronuncia della sentenza da parte di organo collegiale diverso (in uno o in più dei suoi membri) da quello che aveva assunto in decisione la causa (identificante - perciò - un vizio di costituzione del giudice, contemplato dall'art. 358 c.p.c.), nell'ambito dell'ipotesi del difetto assoluto di sottoscrizione prevista dal secondo comma dell'art. 161 c.p.c., la quale sola, identificando una ipotesi ben più radicale di vizio, traducentesi addirittura nella inesistenza della sentenza, si pone alla base della previsione di cui all'art. 354 c.p.c. la quale impone la remissione della causa al primo giudice.
Del tutto correttamente, pertanto, la Corte di Appello di Catanzaro, investita della doglianza avanzata dalla attuale ricorrente, ha provveduto, comunque, a decidere la causa nel merito senza rimetterla al primo giudice.
Del pari infondato ed inaccoglibile si rivela il 2^ motivo, con il quale la ricorrente lamenta, invece, INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA RELATIVAMENTE AL CAPO DELLA PRONUNCIA CHE HA DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO, sottolineando l'evidente insussistenza - a suo dire - dei presupposti per la compensazione, stanti sia - sempre a suo dire - i ben diversi profili di correttezza del comportamento processuale osservato da esse parti, sia il ben diverso livello finale di accoglimento delle rispettive deduzioni e domande. Basterà, al riguardo, richiamare la copiosa e più che mai consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale il potere del giudice di compensare le spese processuali si rivela del tutto discrezionale ed incensurabile in Cassazione, e non richieda neppure l'approntamento di una diffusa motivazione, e si assoggetti, invece, a censura nella sola ipotesi in cui, a giustificazione della disposta compensazione, vengano addotte ragioni manifestamente illogiche;
profilo - quest'ultimo - del tutto inconfigurabile nella presente fattispecie.
Dal rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio della presente fase processuale, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di LI LE, che liquida in complessivi euro 1.015,03, di cui 1.000 euro per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione prima civile della Suprema Corte di Cassazione, il 10 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2002