Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4285
CASS
Sentenza 26 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, cod. proc. civ., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ.; in caso, il giudice d'appello che rilevi detta nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., in particolare non essendo il vizio in questione assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, che detta rimessione impone.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4285
    Data del deposito : 26 marzo 2002

    Testo completo