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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19603 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: SA NA nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gabriele Mazzotta che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna adottata dal Tribunale di Nola nei confronti di NA SA in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 424 cod. pen. (capo A) e di cui all’ art. 81, secondo comma, 582 cod. pen. (capo B), applicandogli la pena finale di anni due di reclusione.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione SA NA, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Carmine Procentese, deducendo quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizione di cui all’art. 192 cod. proc. pen. e vizi motivazionali in ordine alla valutazione della credibilità della persona offesa e alla responsabilità dell’imputato in ordine al reato di lesioni di cui al capo B). Penale Sent. Sez. 1 Num. 19603 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 18/02/2026 Deduce la difesa che la Corte di appello sarebbe venuta meno al dovere di motivazione rafforzata in ordine alla credibilità e alla attendibilità di AZ TT, sulla cui sola deposizione si baserebbe l’affermazione di responsabilità dell’imputato, omettendo altresì di considerare le incongruenze e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese nel corso dell’esame dibattimentale. Si osserva, in particolare, che la persona offesa – come emerge dal verbale stenotipico allegato al ricorso - ha dapprima riferito che due donne da lei non conosciute l’avevano picchiata, confermando tale circostanza anche in sede di controesame e, poi, a seguito di domande chiarificatrici da parte del Tribunale, ha menzionato la presenza dell’imputato, al quale non ha attribuito un ruolo attivo univoco, rendendo al riguardo dichiarazioni contraddittorie.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizione di cui all’art. 192 cod. proc. pen. e vizi motivazionali in ordine alla valutazione della credibilità della persona offesa e alla responsabilità dell’imputato in ordine al reato di incendio di cui al capo A). La difesa rileva che la Corte di appello ha fondato la conferma della responsabilità dell’imputato in ordine al reato di danneggiamento su una mera congettura, ritenendone la colpevolezza esclusivamente in ragione della sua presenza nelle vicinanze dell’autovettura. Inoltre, la Corte ha attribuito attendibilità alle dichiarazioni rese dalla teste AZ, le quali risultano invece incerte e contraddittorie. La medesima aveva inizialmente affermato di non aver visto chi avesse appiccato l’incendio dell’autovettura e solo successivamente, a seguito di sollecitazione, ha indicato gli autori della condotta, trasformando così una originaria carenza percettiva in una mera deduzione soggettiva, priva di idoneo riscontro probatorio.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce la violazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonché la illogicità della motivazione e il travisamento delle risultanze processuali. La Corte di appello attraverso il generico riferimento alle modalità e alla gravità delle condotte, al paventato rischio di danni maggiori quale conseguenza dell’incendio e all’asserita compromissione cardiaca della persona offesa, avrebbe motivato il diniego dell’esimente in termini meramente assertivi e alla luce di una interpretazione distorta dei dati processuali. La difesa evidenzia al contrario che le lesioni sono state di ridotta gravità, l’asserito pericolo cardiaco, fronteggiato con un periodo di osservazione a scopo cautelativo, era riconducibile a condizioni di salute pregresse e l’incendio sarebbe solo astrattamente configurabile.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 99 e 133 cod. pen., nonché la motivazione meramente apparente in ordine all’applicazione della recidiva. Rileva la difesa che la circostanza aggravante è stata applicata secondo un rigido ed immotivato automatismo riconducibile alla presenza di precedenti penali, senza valutare la sussistenza di una relazione qualificata tra il reato in questione e il solo precedente specifico, non rilevante in relazione al reato in esame. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, Gabriele Mazzotta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Giova, in via preliminare, ricordare che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Di conseguenza il ricorso per cassazione è inammissibile allorché le censure ivi articolate riproducano e reiterino gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, senza che con esse il ricorso si confronti criticamente limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [...], Rv. 276970 – 01). Nel caso di specie, va, inoltre, rilevato che le sentenze di merito, esprimono un medesimo iter argomentativo in ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrente dando così luogo ad una pronuncia cd. doppia conforme alla luce della quale vanno, pertanto, esaminate le censure formulate con l’impugnazione. Per le ragioni di seguito evidenziate e alla luce dei principi ora richiamati i motivi dedotti risultano generici e aspecifici, non confrontandosi con le puntuali e coerenti argomentazioni della sentenza di appello, reiterando le doglianze già formulate con i motivi di appello. 2. Il primo e il secondo motivo, che deducono vizi motivazionali in ordine al giudizio di attendibilità della teste AZ, sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha spiegato, in modo lineare e congruo, le ragioni dell’attendibilità della teste, ponendo in rilievo come la stessa, sia nel corso delle indagini che in sede dibattimentale, abbia chiaramente identificato l’imputato come uno dei 3 partecipanti all’aggressione e come uno degli autori dell’incendio appiccato all’autovettura di SA NA, sorella del ricorrente. I giudici di appello si sono altresì soffermati sulle difficoltà espositive della AZ che vengono, in modo logico, ricondotte alla scarsa istruzione della donna, superando, con tale motivazione, le deduzioni difensive in punto di contraddittorietà e di incongruenza del dichiarato in ordine alla partecipazione dell’imputato all’aggressione avvenuta presso l’abitazione della donna sul piano rialzato del condominio. Peraltro, dallo stesso verbale dell’esame testimoniale della AZ – allegato al ricorso – deriva una smentita delle asserite contraddittorietà dedotte dalla difesa, la quale limitandosi nel ricorso ad una frammentaria e parziale indicazione delle dichiarazioni rese, non si è confrontata con la complessiva portata dell’esame testimoniale. Il ricorrente, poi, ha omesso di confrontarsi con le puntuali e approfondite valutazioni contenute nella sentenza in ordine alla chiarezza e precisione del narrato della persona offesa. Il giudice di appello ha infatti evidenziato la genuinità delle dichiarazioni, corroborata non solo dal riscontro offerto da SA NA — rilevante anche ai fini dell’individuazione del movente dei reati contestati, individuato nella relazione extraconiugale con il figlio della AZ, non gradita al ricorrente — ma, altresì, dalla circostanza che la persona offesa non si sia costituita parte civile e non avesse, dunque, alcun motivo per mentire. È stato inoltre sottolineato come le lesioni riportate dalla persona offesa abbiano trovato puntuale conferma nel referto medico e nella cartella clinica. Parimenti, in relazione all’incendio, la responsabilità risulta supportata dal verbale di sequestro dell’autovettura e dalla documentazione fotografica agli atti. Ne consegue che l’affermazione di responsabilità del ricorrente non si è fondata su mere congetture, bensì sulla diretta percezione della teste, la quale ha riconosciuto il SA quale uno dei soggetti partecipi all’aggressione perpetrata ai suoi danni — insieme a due donne — nonché quale autore dell’incendio dell’autovettura. Alla luce di quanto evidenziato deve dunque ribadirsi che in sede di giudizio di legittimità non è censurabile, salvo il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito afferente a contrasti testimoniali o alla scelta tra versioni e interpretazioni del fatto divergenti, spettando a quest'ultimo il vaglio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova. (Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, [...], Rv. 289369 - 01). I Giudici di appello, per le ragioni evidenziate, hanno infatti dato conto di un ragionamento privo di aporie logiche e giuridiche. 3. Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni della esclusione 4 della tenuità dei fatti, evidenziando a tal fine una pluralità di elementi, dimostrativi di una valutazione logicamente lineare e coerente fondata sulla gravità dell’azione concorsuale, sulla significativa aggressività manifestata attraverso l’escalation di violenza, culminata con l’azione incendiaria in prossimità delle abitazioni civili. Si tratta di una motivazione ineccepibile sul piano della logica che riflette un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, [...], Rv. 266678 – 01). 4. È, infine, manifestamente infondato è anche il quarto motivo con il quale si è dedotta la mancanza della motivazione circa le ragioni dell’applicazione della recidiva, già ritenuta equivalente con le circostanze attenuanti. Anche su tale rilievo la sentenza si è soffermata puntualmente evidenziando i numerosi precedenti penali da cui è gravato NA SA (in particolare, reati contro il patrimonio, in materia di falso, evasione, traffico illecito di rifiuti, resistenza a pubblico ufficiale) rispetto ai quali i Giudici di appello hanno rimarcato come i reati in questione siano manifestazione di ricaduta in attività criminale, che si pone in continuità con le scelte delinquenziali del passato e, pertanto ritenuta espressione di una maggiore pericolosità. La sentenza impugnata ha dunque correttamente adempiuto allo specifico onere motivazionale in punto di applicazione della recidiva richiesto dal consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 6, 14397 del 14/03/2018 Rv. 272803 – 01, Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 (dep.2018) Rv. 272040 – 01, Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, [...], Rv. 267130 – 01). 5. In conclusione, dalle considerazioni esposte deriva l’inammissibilità del ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gabriele Mazzotta che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna adottata dal Tribunale di Nola nei confronti di NA SA in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 424 cod. pen. (capo A) e di cui all’ art. 81, secondo comma, 582 cod. pen. (capo B), applicandogli la pena finale di anni due di reclusione.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione SA NA, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Carmine Procentese, deducendo quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizione di cui all’art. 192 cod. proc. pen. e vizi motivazionali in ordine alla valutazione della credibilità della persona offesa e alla responsabilità dell’imputato in ordine al reato di lesioni di cui al capo B). Penale Sent. Sez. 1 Num. 19603 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 18/02/2026 Deduce la difesa che la Corte di appello sarebbe venuta meno al dovere di motivazione rafforzata in ordine alla credibilità e alla attendibilità di AZ TT, sulla cui sola deposizione si baserebbe l’affermazione di responsabilità dell’imputato, omettendo altresì di considerare le incongruenze e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese nel corso dell’esame dibattimentale. Si osserva, in particolare, che la persona offesa – come emerge dal verbale stenotipico allegato al ricorso - ha dapprima riferito che due donne da lei non conosciute l’avevano picchiata, confermando tale circostanza anche in sede di controesame e, poi, a seguito di domande chiarificatrici da parte del Tribunale, ha menzionato la presenza dell’imputato, al quale non ha attribuito un ruolo attivo univoco, rendendo al riguardo dichiarazioni contraddittorie.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizione di cui all’art. 192 cod. proc. pen. e vizi motivazionali in ordine alla valutazione della credibilità della persona offesa e alla responsabilità dell’imputato in ordine al reato di incendio di cui al capo A). La difesa rileva che la Corte di appello ha fondato la conferma della responsabilità dell’imputato in ordine al reato di danneggiamento su una mera congettura, ritenendone la colpevolezza esclusivamente in ragione della sua presenza nelle vicinanze dell’autovettura. Inoltre, la Corte ha attribuito attendibilità alle dichiarazioni rese dalla teste AZ, le quali risultano invece incerte e contraddittorie. La medesima aveva inizialmente affermato di non aver visto chi avesse appiccato l’incendio dell’autovettura e solo successivamente, a seguito di sollecitazione, ha indicato gli autori della condotta, trasformando così una originaria carenza percettiva in una mera deduzione soggettiva, priva di idoneo riscontro probatorio.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce la violazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonché la illogicità della motivazione e il travisamento delle risultanze processuali. La Corte di appello attraverso il generico riferimento alle modalità e alla gravità delle condotte, al paventato rischio di danni maggiori quale conseguenza dell’incendio e all’asserita compromissione cardiaca della persona offesa, avrebbe motivato il diniego dell’esimente in termini meramente assertivi e alla luce di una interpretazione distorta dei dati processuali. La difesa evidenzia al contrario che le lesioni sono state di ridotta gravità, l’asserito pericolo cardiaco, fronteggiato con un periodo di osservazione a scopo cautelativo, era riconducibile a condizioni di salute pregresse e l’incendio sarebbe solo astrattamente configurabile.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 99 e 133 cod. pen., nonché la motivazione meramente apparente in ordine all’applicazione della recidiva. Rileva la difesa che la circostanza aggravante è stata applicata secondo un rigido ed immotivato automatismo riconducibile alla presenza di precedenti penali, senza valutare la sussistenza di una relazione qualificata tra il reato in questione e il solo precedente specifico, non rilevante in relazione al reato in esame. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, Gabriele Mazzotta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Giova, in via preliminare, ricordare che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Di conseguenza il ricorso per cassazione è inammissibile allorché le censure ivi articolate riproducano e reiterino gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, senza che con esse il ricorso si confronti criticamente limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [...], Rv. 276970 – 01). Nel caso di specie, va, inoltre, rilevato che le sentenze di merito, esprimono un medesimo iter argomentativo in ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrente dando così luogo ad una pronuncia cd. doppia conforme alla luce della quale vanno, pertanto, esaminate le censure formulate con l’impugnazione. Per le ragioni di seguito evidenziate e alla luce dei principi ora richiamati i motivi dedotti risultano generici e aspecifici, non confrontandosi con le puntuali e coerenti argomentazioni della sentenza di appello, reiterando le doglianze già formulate con i motivi di appello. 2. Il primo e il secondo motivo, che deducono vizi motivazionali in ordine al giudizio di attendibilità della teste AZ, sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha spiegato, in modo lineare e congruo, le ragioni dell’attendibilità della teste, ponendo in rilievo come la stessa, sia nel corso delle indagini che in sede dibattimentale, abbia chiaramente identificato l’imputato come uno dei 3 partecipanti all’aggressione e come uno degli autori dell’incendio appiccato all’autovettura di SA NA, sorella del ricorrente. I giudici di appello si sono altresì soffermati sulle difficoltà espositive della AZ che vengono, in modo logico, ricondotte alla scarsa istruzione della donna, superando, con tale motivazione, le deduzioni difensive in punto di contraddittorietà e di incongruenza del dichiarato in ordine alla partecipazione dell’imputato all’aggressione avvenuta presso l’abitazione della donna sul piano rialzato del condominio. Peraltro, dallo stesso verbale dell’esame testimoniale della AZ – allegato al ricorso – deriva una smentita delle asserite contraddittorietà dedotte dalla difesa, la quale limitandosi nel ricorso ad una frammentaria e parziale indicazione delle dichiarazioni rese, non si è confrontata con la complessiva portata dell’esame testimoniale. Il ricorrente, poi, ha omesso di confrontarsi con le puntuali e approfondite valutazioni contenute nella sentenza in ordine alla chiarezza e precisione del narrato della persona offesa. Il giudice di appello ha infatti evidenziato la genuinità delle dichiarazioni, corroborata non solo dal riscontro offerto da SA NA — rilevante anche ai fini dell’individuazione del movente dei reati contestati, individuato nella relazione extraconiugale con il figlio della AZ, non gradita al ricorrente — ma, altresì, dalla circostanza che la persona offesa non si sia costituita parte civile e non avesse, dunque, alcun motivo per mentire. È stato inoltre sottolineato come le lesioni riportate dalla persona offesa abbiano trovato puntuale conferma nel referto medico e nella cartella clinica. Parimenti, in relazione all’incendio, la responsabilità risulta supportata dal verbale di sequestro dell’autovettura e dalla documentazione fotografica agli atti. Ne consegue che l’affermazione di responsabilità del ricorrente non si è fondata su mere congetture, bensì sulla diretta percezione della teste, la quale ha riconosciuto il SA quale uno dei soggetti partecipi all’aggressione perpetrata ai suoi danni — insieme a due donne — nonché quale autore dell’incendio dell’autovettura. Alla luce di quanto evidenziato deve dunque ribadirsi che in sede di giudizio di legittimità non è censurabile, salvo il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito afferente a contrasti testimoniali o alla scelta tra versioni e interpretazioni del fatto divergenti, spettando a quest'ultimo il vaglio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova. (Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, [...], Rv. 289369 - 01). I Giudici di appello, per le ragioni evidenziate, hanno infatti dato conto di un ragionamento privo di aporie logiche e giuridiche. 3. Parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni della esclusione 4 della tenuità dei fatti, evidenziando a tal fine una pluralità di elementi, dimostrativi di una valutazione logicamente lineare e coerente fondata sulla gravità dell’azione concorsuale, sulla significativa aggressività manifestata attraverso l’escalation di violenza, culminata con l’azione incendiaria in prossimità delle abitazioni civili. Si tratta di una motivazione ineccepibile sul piano della logica che riflette un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, [...], Rv. 266678 – 01). 4. È, infine, manifestamente infondato è anche il quarto motivo con il quale si è dedotta la mancanza della motivazione circa le ragioni dell’applicazione della recidiva, già ritenuta equivalente con le circostanze attenuanti. Anche su tale rilievo la sentenza si è soffermata puntualmente evidenziando i numerosi precedenti penali da cui è gravato NA SA (in particolare, reati contro il patrimonio, in materia di falso, evasione, traffico illecito di rifiuti, resistenza a pubblico ufficiale) rispetto ai quali i Giudici di appello hanno rimarcato come i reati in questione siano manifestazione di ricaduta in attività criminale, che si pone in continuità con le scelte delinquenziali del passato e, pertanto ritenuta espressione di una maggiore pericolosità. La sentenza impugnata ha dunque correttamente adempiuto allo specifico onere motivazionale in punto di applicazione della recidiva richiesto dal consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 6, 14397 del 14/03/2018 Rv. 272803 – 01, Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 (dep.2018) Rv. 272040 – 01, Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, [...], Rv. 267130 – 01). 5. In conclusione, dalle considerazioni esposte deriva l’inammissibilità del ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5