Sentenza 9 aprile 2026
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Falsa denuncia di smarrimento e reato di falso ideologico, Cass. pen., Sez. V, 6 marzo 2026, sentenza n. 13068 LA MASSIMA “In... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 13068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13068 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Penale Sent. Sez. 5 Num. 13068 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 06/03/2026 IC UR responsabile del reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, per avere, al fine di conseguire l'impunità del reato di truffa perpetrata pochi giorni prima, presentato una falsa denuncia di smarrimento della propria carta d'identità alla Polizia municipale di Foligno. 2. Il ricorso si compone di due motivi d'impugnazione, connessi tra loro, a mezzo dei quali si deduce violazione di legge, carenza e illogicità di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare le censure sollevate, quanto alla qualificazione del fatto in termini di falso innocuo, alla consapevole volontà di immutare il vero, alla richiesta di rinnovazione istruttoria (con l'esame del teste Mambelli), all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla dosimetria della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Analizzando, secondo un ordine logico, le singole censure prospettate, manifestamente infondata è quella afferente alla dedotta richiesta di rinnovazione istruttoria. Va premesso che la disposizione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento o alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come necessaria, non potendo decidere allo stato degli atti (comma 1), o alla circostanza che la rinnovazione riguardi prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (comma 2). Cosicché, mentre nelle prime ipotesi (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334). Ebbene, non potendosi logicamente qualificare come prova nuova il mezzo istruttorio richiesto, la Corte territoriale ha dato atto dell'assenza di una lacuna ricostruttiva o, comunque, di un'incertezza nella ricostruzione dei fatti in contestazione, della valutata completezza dell'istruttoria e della conseguente superfluità della prova da assumere. Da ciò la manifesta infondatezza della censura. 3. Le ulteriori censure sono tutte, complessivamente, infondate. 3.1. Quanto alla qualificazione della condotta contestata e al relativo coefficiente di partecipazione psichica, va opportunamente premesso che, in assenza di un generalizzato obbligo giuridico di sincerità nel nostro ordinamento (che, al contrario, in alcuni casi, riconosce la facoltà, per il privato, di non dire la verità, come in materia di simulazione), il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (ex multis, Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Rv. 264841). Ebbene, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, costituendo la denuncia di smarrimento della propria carta d'identità presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato, sul denunciante incombe uno specifico obbligo di verità e l'eventuale falsità integra il reato contestato al ricorrente (Sez. 5, n. 48884 del 17/09/2018, A., Rv. 274017), logicamente non qualificabile né come falso innocuo (in quanto incidente sulla funzione probatoria e documentale dell'atto: Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 18513201; Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Rv. 270245), né, alla luce delle considerazioni offerte nella sentenza impugnata, come fatto di particolare tenuità, in ragione della rilevanza degli effetti giuridici conseguiti e dei precedenti penali esistenti a carico dell'imputato, dato, quest'ultimo, che, penetrando anche l'elemento soggettivo del reato nella tipicità oggettiva della fattispecie, logicamente deve rientrare nella valutazione rimessa al giudice (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione). 3.2. La concreta determinazione della pena, in ultimo, quantificata nel minimo, rende radicalmente indeducibile ogni censura afferente al profilo sanzionatorio. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CA CELLERIA per, 9
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 marzo 2026