Sentenza 7 giugno 2000
Massime • 1
Allorché nel giudizio di primo grado non sia stata presentata alcuna istanza di giudizio abbreviato, pur proponibile in relazione al reato contestato, è inammissibile la richiesta di riduzione per detto titolo avanzata in sede di legittimità, nella quale non può trovare applicazione la sopravvenuta legge 16 dicembre 1999 n. 479, che non contiene alcuna disposizione transitoria per il regime di diritto intertemporale dei processi in corso alla data della sua entrata in vigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2000, n. 8084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8084 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vito La Gioia Presidente del 7.6.2000
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. " Paolo Bardovagni " N. 662
3. " Giorgio Santacroce " REGISTRO GENERALE
4. " NN Mabellini " N. 45571/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RE NT, nato il [...] avverso la sentenza della corte di assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in data 26-5-1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Macrì
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. AN Siniscalchi che ha concluso per la dichiarazione di prescrizione del reato sub c) e per l'inammissibilità del ricorso nel resto con rideterminazione della pena in anni 14 e mesi 11 di reclusione.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Angelo Masini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Udito il difensore avv. Candida Russiello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Fatto
La mattina del 29 agosto 1996 verso le ore 8,30 AL GI, che abitava con la moglie in una masseria sita in agro di Maruggio, usciva di casa per riempire di acqua gli abbeveratoi per il bestiame. Verso le ore 9,30 la di lui moglie, CA NN RI, udiva l'esplosione di due colpi di fucile e delle grida. Accorsa fuori, vedeva a distanza la sagoma di un uomo, che chiedeva aiuto. La donna riconosceva il marito e dopo avere chiamato in soccorso l'operaio D'IT SC, che lavorava nella masseria, accorse sul posto, ove si trovava l'AL in posizione inginocchiata e tutto insanguinato.
Era ancora lucido nell'ideazione e alla richiesta di chi l'avesse sparato rispose che il "siciliano" gli aveva sparato due colpi col fucile piccolo. L'uomo veniva trasportato con l'automobile di tale TI Cosimo, guardia particolare giurata, all'ospedale di Manduria, ove giungeva cadavere.
Il "siciliano" veniva identificato in RE NT, da anni conosciuto con tale appellativo, nella piccola comunità del Comune di Maruggio.
Con sentenza 18 giugno 1998 la corte di assise di Taranto dichiarava il RE colpevole dei reati di omicidio, porto illegale di un'arma da fuoco e di spari in luogo pubblico, unificati dal vincolo della continuazione e lo condannava alla pena di anni quindici di reclusione.
In sede di gravame la corte di assise di appello di Taranto, confermava la sentenza impugnata.
In motivazione la corte territoriale osservava che l'AL in punto di morte aveva riferito alla moglie CA, all'operaio D'IT e alla guardia giurata TI che "gli aveva sparato il siciliano col fucile piccolo".
Attendibile doveva ritenersi la testimonianza della vedova perché subito dopo il ferimento aveva raccolto dal marito - che conservava quel minimo di lucidità da fargli riconoscere il suo assassino - l'indicazione che aveva consentito di identificare lo sparatore. A dibattimento la donna aveva aggiunto che il marito aveva detto di essere stato sparato da RE AN, il siciliano. Secondo la corte questa ulteriore aggiunta non inficiava la sostanziale attendibilità della teste, posto che quanto da lei appreso dalla viva voce del marito in punto di morte fu ascoltato nello stesso contesto e durante il tragitto verso l'ospedale da due altri testimoni assolutamente indifferenti quali D'IT e TI. Certa doveva poi ritenersi l'identificazione del siciliano con il RE. Si era dato il caso che nel 1973 era stato inviato in soggiorno obbligato per anni 5 a Maruggio RE AN, nato in [...], il quale, cessata l'efficacia della misura di prevenzione, si era fermato stabilmente formando famiglia e dedicandosi ad attività agricolo-pastorale. La presenza in un piccolo paese di un forestiero siciliano soggiornante obbligato doveva far notizia, di modo che il RE era stato etichettato da tutta la comunità come il siciliano. Inoltre l'AL appellava il RE con il nomignolo di "siciliano". Infatti in una querela proposta il 24-10-1990 dall'AL contro il RE per minacce e pascolo abusivo, il primo scriveva di aver sorpreso "il sig. RE NT...detto il siciliano". Nè vi era spazio per interpretazioni alternative sia perché il Maresciallo dei Carabinieri Santarelli aveva riferito che il RE era l'unico non del luogo conosciuto come il "siciliano" sia perché le dichiarazioni di RE LO, figlio dell'imputato, non offrivano elementi probanti sul punto, avendo questi finito con il riconoscere che vi era un altro siciliano nella zona, ma si trattava di una persona avente tale cognome.
La corte riconosceva la sussistenza di un valido movente essendo emerso che da diversi anni vi erano contrasti tra il RE e l'AL in ordine alla utilizzazione di terreni adibiti a pascolo. Tali contrasti avevano avuto anche con risvolto giudiziario in quanto, a seguito di una querela presentata dall'AL, il RE era stato condannato alla pena di un mese di reclusione per il reato di cui all'art. 612 cpv. in relazione all'art. 339 c.p. condanna divenuta irrevocabile due mesi prima del 29 agosto 1996. Nè poteva sostenersi che negli ultimi tempi l'AL e il RE si erano riappacificati e che un mese prima l'AL aveva addirittura fatto dono di un cane al secondo, posto che, come risultava dalle circostanziate dichiarazioni della CA, la consegna del cane era stata effettuata dalla vittima per quieto vivere. In ordine alla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento la corte ribadiva l'assoluta irrilevanza della acquisizione documentale richiesta, posto che lo stub era stato eseguito a distanza di sei ore dal fatto e il RE era stato fermato dopo oltre due ore dal fatto medesimo, per cui aveva avuto tutto il tempo non solo di occultare l'arma (che, infatti, non era stata trovata), ma anche di lavarsi e di cambiarsi d'abito, così cancellando ogni traccia di polvere da sparo.
Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei suoi difensori, il RE, il quale ha dedotto violazione della legge penale e processuale e vizio di motivazione assumendo in estrema sintesi che gli indizi posti a base della decisione impugnata erano privi dei connotati della gravità, della precisione e della concordanza. Sostiene che la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inattendibile la deposizione della CA, la quale mentre in sede di sommarie informazioni aveva detto che il marito le aveva riferito che a sparare era stato "il siciliano", a dibattimento aveva forzatamente aggiunto il nome del RE. Infatti da tale comportamento la corte territoriale avrebbe dovuto trarne la prova inconfutabile dell'indefettibile bisogno di giustizia della teste e in conseguenza dell'inattendibilità di quanto da ella riferito, posto che era del tutto evidente che il comportamento processuale tenuto dalla medesima era interessato alla condanna dell'imputato. Gli altri due testi "de relato" avevano dichiarato solo che l'AL aveva riferito l'appellativo de "il siciliano" e che non aveva mai pronunciato il nome del RE.
Ha osservato poi il ricorrente che, oltre alle dichiarazioni "de relato" della parte civile e dei due testi, non sussisteva agli atti alcun altro elemento di prova a carico del prevenuto, posto che l'arma non era stata rinvenuta, nessun testimone aveva avuto diretta cognizione dei fatti e l'accertamento dello stub aveva dato esito negativo.
La circostanza che lo stub era stato effettuato a sei ore di distanza dal fermo del ricorrente (rectius: dal fatto") non era probante, potendo le tracce da polvere da sparo essere rilevate anche a distanza di un anno.
La circostanza che il RE fosse conosciuto in Maruggio come "il siciliano" costituiva una voce corrente nel pubblico, inutilizzabile quale prova ai fini della valutazione della responsabilità dell'imputato.
La non univocità dell'identificazione dell'imputato con l'appellativo "il siciliano" era confermata dalla deposizione del teste RE LO, secondo cui in zona vi era un altro siciliano, un catanese che si chiamava "AN CI.
Diritto
In sede di discussione all'odierna udienza il difensore del RE ha presentato un'istanza a firma di quest'ultimo, tendente ad ottenere l'applicazione della diminuzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p. L'istanza è inammissibile. Osta all'accoglimento dell'istanza innanzi tutto la circostanza che nessuna istanza di giudizio abbreviato fu presentata nel giudizio di primo grado dal RE, il quale l'avrebbe potuta proporre non vertendosi nell'ipotesi di reato punibile con la pena dell'ergastolo. Nè può giovare al ricorrente la sopravvenuta legge 16 dicembre 1999 n. 479, che non contiene alcuna disposizione transitoria per il regime di diritto intertemporale dei processi in corso alla data della sua entrata in vigore.
È interessante d'altra parte osservare che anche le disposizioni transitorie della recente legge 7 aprile 2000 n. 82 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2000) concernenti specificamente i processi penali in corso relativi a reati punibili con la pena dell'ergastolo limitano la possibilità di avanzare richiesta di giudizio abbreviato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente disciplina dell'istituto, alle sole fasi di merito, siano esse di primo grado, di appello o di rinvio, senza fare menzione alcuna del giudizio di cassazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero la sentenza impugnata si basa su un iter motivazionale essenzialmente in fatto immune da vizi logici o giuridici in quanto agganciato a oggettive e inequivocabili emergenze processuali che convalidano la ricostruzione dei fatti così come operata dai giudici di merito.
A tale apparato argomentativo il ricorrente ha opposto considerazioni che, lungi dall'evidenziare vizi deducibili in questa sede, comportano una rivisitazione di accertamenti e apprezzamenti fattuali che rientrano nella valutazione esclusiva del giudice di merito, quando non evidenzino - come non evidenziano nel caso in esame - manifeste contraddizioni logiche o carenza assoluta di motivazione. Esula, infatti, dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze probatorie.
Peraltro va rilevato che al capo c) è stato contestato il reato di cui all'art. 703 c.p. Essendo stato tale reato commesso il 29 agosto 1996 e non essendo stata contestata l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo predetto, il reato medesimo si è prescritto in data 29 agosto 1999 con conseguente annullamento sul punto della sentenza impugnata. La corte di 1^ grado nel riunire con il vincolo della continuazione i reati di omicidio, porto in luogo pubblico di arma da fuoco e di spari in luogo pubblico, ha fissato l'aumento per la continuazione in anni uno di reclusione, senza specificare quale fosse l'aumento per il reato di porto di arma da fuoco in luogo pubblico e quale per la contravvenzione.
Ritiene la corte che, considerata la pena edittale (esclusivamente pecuniaria) prevista dal 1^ comma dell'art. 703 c.p., l'aumento di pena fissato per tale reato dal giudice di merito, non possa avere superato i giorni 15 di reclusione.
Tale pena va detratta da quella complessiva (anni quindici di reclusione) irrogata dai giudici di merito con conseguente rideterminazione della pena in anni 14, mesi undici e giorni 15 di reclusione.
Il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 703 c.p. perché estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso.
Ridetermina la pena in anni 14, mesi 11 e giorni 15 di reclusione. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, che liquida in complessive lire 4.310.000 di cui lire 2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2000