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Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20451 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON MI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ND NE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA LI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avv. RI LI che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata richiamando sia i motivi del ricorso che il contenuto della memoria del 29 aprile 2026. RITENUTO IN FATTO 1. A MI ON, direttore dei lavori dell’“appalto n. 69” del 2011 conferito alla società “S.I.V.A.” dal Comune di Milano, è stato contestato di aver abusato della sua qualità e dei suoi poteri e di avere indotto CO OL, incaricato della direzione tecnica dell'appalto, a consegnargli centomila euro, somma pari al 5% del valore della commissione;
il OL consegnava la somma richiesta a rate corrisposte in occasione del pagamento degli stati di Penale Sent. Sez. 2 Num. 20451 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/05/2026 2 avanzamento dei lavori. 1.1.La Sesta sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano aveva condannato l’ON per il reato contestato, inizialmente qualificato come concussione. Nella sentenza di annullamento, riferita solo al tema della qualificazione giuridica della condotta contestata, la Cassazione (a) disponeva che doveva essere valutato dalla Corte di appello se la condotta dovesse essere inquadrata come corruzione, concussione o, piuttosto, come induzione indebita prevista dall'art. 319-quater cod. pen., (b) precisava che tale scrutinio avrebbe dovuto prevedere il riesame del rapporto intercorso tra il pubblico ufficiale ON ed il privato OL per verificare se i due fossero su un piano di parità, o se, invece, l’ON fosse in posizione dominante, condizione necessaria per inquadrare la condotta nella fattispecie prevista dall'art. 319-quater cod. pen. 1.2. La Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, qualificava la condotta ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. e rideterminava sia la pena che le sanzioni accessorie. 2. Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di MI ON che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 581, 627 cod. proc. pen. 318 cod. pen.) e vizio di motivazione: gli argomenti posti a fondamento del riconoscimento di una “disparità di posizioni” tra l’ON e il OL sarebbero contraddittori ed illogici;
nel dettaglio si deduceva: (a) che il fatto che l' ON avesse preso l'iniziativa di avvicinare il OL invitandolo ad un incontro privato per parlare dell' “appalto 69”, così facendogli percepire l'esistenza di problemi evitabili con il pagamento di una tangente non sarebbe idoneo a provare che i due non fossero in posizione paritaria;
tale argomento sarebbe stato infatti già stato utilizzato nella sentenza annullata, e lo stesso sarebbe stato interpretato alla luce delle circostanze che avevano caratterizzato l' “appalto n. 23” del 2009 riconducibile al capo x), ritenuto assorbito nel capo w) non oggetto del rinvio;
(b) che non sarebbero dirimenti le dichiarazioni dei soci del OL, ovvero SO ed RO, né quella di NA, amministratore della “S.I.V.A.”; invero il SO avrebbe riferito delle ingerenze di ON in chiave di “mera agevolazione” dell’appalto, affermazione che sarebbe compatibile anche con la sussistenza di un rapporto paritario;
si aggiungeva che le dichiarazioni di RO, SO ed NA sarebbero del relato, ma prive di autonomia genetica, sicché non avrebbero potuto costituire un riscontro a quelle di OL (che veniva ascoltato come testimone assistito); 3 (c) che non sarebbe stata provata l'entità della somma conferita ad ON, dato che, sul punto, il OL sarebbe l'unica fonte diretta e che il meccanismo di pagamento rateale descritto non sarebbe stato confermato dai documenti raccolti;
questi indicherebbero una sequenza temporale diversa da quella riferita: emergerebbe infatti che il Sal n. 6) sarebbe stato liquidato quasi un mese dopo la fatturazione alla società “S.I.V.A” da parte della società “Professione edilizia” del OL e che le fatture dei fornitori di comodo del OL, necessarie per reperire il contante da consegnare ad ON, sarebbero solo due, mentre i “Sal” dell' “appalto 69”, cui corrisponderebbero le rate della tangente richiesta da ON, sarebbero invece sette;
in sintesi, si deduceva che le dichiarazioni del OL circa l'entità della somma consegnata al ricorrente non sarebbero credibili e che, comunque, dall'entità della dazione non avrebbe potuto dedursi la posizione dominante dell’ON; (d) che le conversazioni registrate dal OL non indicherebbero la sussistenza di un rapporto “non paritario”; invero non sarebbero emerse prove della prospettazione da parte di ON di difficoltà nella gestione dell'appalto, mentre reali problemi di contabilizzazione sarebbero stati rilevati da EN Tessarin, direttore operativo dell'“appalto 69”; in sintesi, si deduceva che entrambe le conversazioni intercettate non consentirebbero di accertare né atteggiamenti “dominanti” di ON, né che questi avesse paventato ostacoli o ritardi evitabili con il pagamento della tangente. Si deduceva, infine, che il fatto che OL avesse registrato le sue conversazioni con l’ON non potesse essere ritenuto indicativo del suo stato di timore e soggezione. (e) che ai fini della ricostruzione del rapporto tra ON e OL non avrebbe rilievo la modifica dell'originario progetto imprenditoriale del OL (che avrebbe rinunciato al subappalto per occuparsi solo della direzione tecnica dell’appalto vinto dalla S.I.V.A.); questa circostanza sarebbe già stata oggetto di trattazione da parte della sentenza annullata e non sarebbe riproponibile, né sufficiente;
comunque, la complessiva operazione avrebbe comportato per la “S.I.V.A.”, società vincitrice dell’appalto, un aggravio del 15% dei costi, ampiamente superiore alla perdita conseguente al pagamento della tangente in ipotesi richiesta dall’ON. (f) che le dichiarazioni del OL non sarebbero credibili in quanto sarebbe illogico che, prima che questi avesse stipulato il contratto di direzione tecnica con la “S.I.V.A.”, ON si fosse rivolto a lui, quando non era stato ancora coinvolto nel progetto, nel quale in seguito, come riferito da EN Tessarin, avrebbe avuto un ruolo “anomalo”; 2.2. vizio di motivazione: la conferma della responsabilità e all'inquadramento giuridico della condotta sarebbe stati decisi con argomenti 4 contraddittori ed illogici tenuto conto che il OL e la società “Professione edilizia” non avevano vinto l'“appalto 69”, che invece era stato aggiudicato alla “S.I.V.A.”, sicché l'ipotesi accusatoria - ovvero che per pagare la tangente il OL avesse stipulato un contratto con la “S.I.V.A.” - sarebbe del tutto illogica in quanto questa società avrebbe dovuto sborsare non il 5% del ricavo dell'appalto, ma il 15%, comprensivo anche della retribuzione del OL. In sintesi, si deduceva che tutti gli elementi raccolti indicherebbero che il rapporto tra OL ed ON sarebbe stato paritario, il che avrebbe dovuto legittimare l’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen. e condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per decorso del termine di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il Collegio riafferma che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, [...], Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, [...], Rv. 245389 - 01). Pertanto può essere affermato che il giudizio rescissorio può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio salvi i limiti derivanti dal giudicato interno, che si forma in seguito alla decisione di infondatezza o inammissibilità dei motivi allegati con il primo ricorso ed alla identificazione dell’oggetto del rinvio effettuata dalla Corte di legittimità. E’ stato infatti deciso, con orientamento che si condivide che l’annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sulle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con le parti annullate dovendosi intendere per “parte delle sentenza” qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, [...], Rv. 286870 – 03; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, [...], Rv. 281106 - 5 01). 1.2. Nel caso in esame non superano la soglia di ammissibilità in quanto non coerenti con le richiamate direttrici ermeneutiche le doglianze che si appuntano sul fatto che la sentenza impugnata avrebbe fatto ricorso ad argomenti già utilizzati dalla sentenza annullata come (a) il fatto che l'iniziativa di avvicinare il OL fosse riconducibile all’ON, (b) il fatto che fosse significativo quanto emerso in relazione all'appalto n. 23 oggetto del reato contestato al capo x) di imputazione, ritenuto assorbito nel capo w) e non oggetto di annullamento con rinvio. Invero al giudice del rinvio chiamato, come nel caso in esame, a rivalutare la qualificazione giuridica della condotta contestata (§ 4.3 della sentenza rescindente) non è vietato utilizzare segmenti del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'appello nella sentenza annullata, sempre che tali passaggi vengano utilizzati per definire un iter logico che si differenzi, quanto a persuasività, accuratezza e completezza rispetto a quello giudicato carente dalla sentenza rescindente. Deve comunque essere ribadito che al giudice del rinvio non è consentito rivalutare elementi oggetto di “giudicato interno”: nel caso in esame il tema della attendibilità delle dichiarazioni OL era stato oggetto del secondo motivo del “primo ricorso”, ritenuto infondato dalla Cassazione (§ 4.2 della sentenza rescindente); la Corte di legittimità - con decisione non rivisitabile nella parte in cui ha generato un giudicato parziale – ha ritenuto che le dichiarazioni di OL fossero state oggetto di uno scrutinio persuasivo ed accurato e che le stesse dovevano pertanto essere ritenute attendibili. Si tratta di una decisione definitiva che, diversamente da quanto dedotto, non può essere rivisitata tenuto conto che oggetto del giudizio di rinvio era solo la “qualificazione giuridica” della condotta, da valutare sulla base dell’intero compendio probatorio, dunque anche dei contenuti dichiarativi – giudicati attendibili – riversati nel processo dal OL. La Corte d'appello, ben interpretando il mandato rescindente, ha dunque legittimamente ritenuto che “non” dovesse essere rivalutata l’attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie del OL, già oggetto di giudizio definitivo e non travolte dall’annullamento parziale. 1.3. Chiarito che nessun vizio può essere rinvenuto nella definizione del perimetro del giudizio rescissorio, il Collegio ritiene che le doglianze proposte nei confronti del percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello nell'assegnare alla condotta dell’ON la qualificazione giuridica prevista dall'art. 319-quater cod. pen. non superano la soglia di ammissibilità in quanto le stesse si risolvono nella richiesta di rivalutazione integrale del compendio 6 probatorio, attività esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità. Il Collegio riafferma infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01). Nel caso in esame, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, la Corte di appello riteneva che il compendio probatorio raccolto indicasse l'esistenza di un rapporto “non paritetico” tra l’ON ed il OL e, a sostegno di tale valutazione, indicava una serie di elementi non manifestamente illogici e, segnatamente, (a) il fatto che l’ON avesse preso l'iniziativa di chiedere una illecita remunerazione per il compimento dei suoi compiti istituzionali, (b) il fatto che il OL avesse avuto una pregressa esperienza negativa con l’ON in relazione ad un altro appalto, (c) il fatto che la tangente richiesta fosse ingente tenuto conto dei margini ristretti di guadagno connessi all’esecuzione dell’appalto, (d) il fatto che il OL avesse voluto registrare le conversazioni con l’ON, condotta dimostrativa della diffidenza nutrita nei confronti dello stesso e della volontà di tutelarsi, (e) il fatto che il OL avesse modificato l'iniziale progetto imprenditoriale che lo avrebbe visto impegnato in un subappalto per la S.I.V.A., per occuparsi solo della direzione tecnica, così preservando l’NA dalle difficoltà che le pretese dell’ON avevano creato (pagg. 21- 26 della sentenza impugnata). Veniva altresì ritenuto non ostativo al riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen. il fatto che non fossero emerse contestazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori e che non fossero stati accertati ritardi nella liquidazione dei Sal (pag. 25 della sentenza impugnata). La Corte evidenziava altresì che - dopo la conversazione del gennaio 2015 - era intervenuto un pagamento assai consistente, il che consentiva di confermare quanto riferito dal OL e cioè che le contestazioni ventilate dal ricorrente non avvenivano al momento dell'esecuzione dei lavori ma in prossimità della liquidazione, come forma di pressione agita proprio nel momento in cui doveva essere liquidato il corrispettivo previsto dopo la verifica dello stato di avanzamento dei lavori (pag. 25 della sentenza impugnata). Infine, la Corte ha rilevato ad ulteriore e definitivo completamento del quadro probatorio utile a confortare la qualificazione giuridica prescelta (a) che i messaggi telefonici allegati dalla difesa che indicherebbero rapporti amichevoli tra il OL e l’ON non sarebbero sufficienti ad incrinare il compendio probatorio, che invece era univoco e convergente nell’indicare la sussistenza 7 della posizione dominante dell’ON (pag. 26 della sentenza impugnata), (b) che le conversazioni tra ON e OL, unitamente alle dichiarazioni di IO Fortunati, tecnico della società del OL inducevano a ritenere che fossero state effettuate delle duplicazioni di spesa specificamente finalizzate a creare la provvista per pagare la tangente (pag. 26 della sentenza impugnata). In conclusione, la Corte di appello, esclusa la riconducibilità della condotta alla corruzione, riteneva non legittima anche la qualifica come concussione, tenuto conto che le emergenze processuali avevano consentito di accertare che la condotta dell’ON fosse stata solo “prevaricatoria”, ma non “costrittiva” (pagg. 26 e 27 della sentenza impugnata). Si tratta di valutazione in linea con le indicazioni della Cassazione secondo cui: - il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, [...], Rv. 267277 – 01; Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01); -il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01). 1.4. Anche il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove ed all’accoglimento di una tesi alternativa rispetto a quella accolta dalla 8 Corte di merito, senza indicare specifiche fratture logiche del percorso argomentativo posto a sostegno dell’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall’art.319-quater cod. pen. La non convenienza dell’affidamento all’ON dell’incarico di dirigere i lavori con la creazione di un costo aggiuntivo rispetto a quello derivante dal pagamento della tangente è una valutazione difensiva che non incrina la tenuta logica della motivazione, persuasivamente espressiva di una scelta del OL - quella di rinunciare al subappalto per dirigere i lavori - dettata anche dalla volontà di sollevare NA dalle pressioni dell’ON (pag. 26 della sentenza impugnata). In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,[...], Rv. 262965). 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ND NE NG PU
udita la relazione svolta dal Consigliere ND NE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA LI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avv. RI LI che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata richiamando sia i motivi del ricorso che il contenuto della memoria del 29 aprile 2026. RITENUTO IN FATTO 1. A MI ON, direttore dei lavori dell’“appalto n. 69” del 2011 conferito alla società “S.I.V.A.” dal Comune di Milano, è stato contestato di aver abusato della sua qualità e dei suoi poteri e di avere indotto CO OL, incaricato della direzione tecnica dell'appalto, a consegnargli centomila euro, somma pari al 5% del valore della commissione;
il OL consegnava la somma richiesta a rate corrisposte in occasione del pagamento degli stati di Penale Sent. Sez. 2 Num. 20451 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/05/2026 2 avanzamento dei lavori. 1.1.La Sesta sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano aveva condannato l’ON per il reato contestato, inizialmente qualificato come concussione. Nella sentenza di annullamento, riferita solo al tema della qualificazione giuridica della condotta contestata, la Cassazione (a) disponeva che doveva essere valutato dalla Corte di appello se la condotta dovesse essere inquadrata come corruzione, concussione o, piuttosto, come induzione indebita prevista dall'art. 319-quater cod. pen., (b) precisava che tale scrutinio avrebbe dovuto prevedere il riesame del rapporto intercorso tra il pubblico ufficiale ON ed il privato OL per verificare se i due fossero su un piano di parità, o se, invece, l’ON fosse in posizione dominante, condizione necessaria per inquadrare la condotta nella fattispecie prevista dall'art. 319-quater cod. pen. 1.2. La Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, qualificava la condotta ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. e rideterminava sia la pena che le sanzioni accessorie. 2. Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di MI ON che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 581, 627 cod. proc. pen. 318 cod. pen.) e vizio di motivazione: gli argomenti posti a fondamento del riconoscimento di una “disparità di posizioni” tra l’ON e il OL sarebbero contraddittori ed illogici;
nel dettaglio si deduceva: (a) che il fatto che l' ON avesse preso l'iniziativa di avvicinare il OL invitandolo ad un incontro privato per parlare dell' “appalto 69”, così facendogli percepire l'esistenza di problemi evitabili con il pagamento di una tangente non sarebbe idoneo a provare che i due non fossero in posizione paritaria;
tale argomento sarebbe stato infatti già stato utilizzato nella sentenza annullata, e lo stesso sarebbe stato interpretato alla luce delle circostanze che avevano caratterizzato l' “appalto n. 23” del 2009 riconducibile al capo x), ritenuto assorbito nel capo w) non oggetto del rinvio;
(b) che non sarebbero dirimenti le dichiarazioni dei soci del OL, ovvero SO ed RO, né quella di NA, amministratore della “S.I.V.A.”; invero il SO avrebbe riferito delle ingerenze di ON in chiave di “mera agevolazione” dell’appalto, affermazione che sarebbe compatibile anche con la sussistenza di un rapporto paritario;
si aggiungeva che le dichiarazioni di RO, SO ed NA sarebbero del relato, ma prive di autonomia genetica, sicché non avrebbero potuto costituire un riscontro a quelle di OL (che veniva ascoltato come testimone assistito); 3 (c) che non sarebbe stata provata l'entità della somma conferita ad ON, dato che, sul punto, il OL sarebbe l'unica fonte diretta e che il meccanismo di pagamento rateale descritto non sarebbe stato confermato dai documenti raccolti;
questi indicherebbero una sequenza temporale diversa da quella riferita: emergerebbe infatti che il Sal n. 6) sarebbe stato liquidato quasi un mese dopo la fatturazione alla società “S.I.V.A” da parte della società “Professione edilizia” del OL e che le fatture dei fornitori di comodo del OL, necessarie per reperire il contante da consegnare ad ON, sarebbero solo due, mentre i “Sal” dell' “appalto 69”, cui corrisponderebbero le rate della tangente richiesta da ON, sarebbero invece sette;
in sintesi, si deduceva che le dichiarazioni del OL circa l'entità della somma consegnata al ricorrente non sarebbero credibili e che, comunque, dall'entità della dazione non avrebbe potuto dedursi la posizione dominante dell’ON; (d) che le conversazioni registrate dal OL non indicherebbero la sussistenza di un rapporto “non paritario”; invero non sarebbero emerse prove della prospettazione da parte di ON di difficoltà nella gestione dell'appalto, mentre reali problemi di contabilizzazione sarebbero stati rilevati da EN Tessarin, direttore operativo dell'“appalto 69”; in sintesi, si deduceva che entrambe le conversazioni intercettate non consentirebbero di accertare né atteggiamenti “dominanti” di ON, né che questi avesse paventato ostacoli o ritardi evitabili con il pagamento della tangente. Si deduceva, infine, che il fatto che OL avesse registrato le sue conversazioni con l’ON non potesse essere ritenuto indicativo del suo stato di timore e soggezione. (e) che ai fini della ricostruzione del rapporto tra ON e OL non avrebbe rilievo la modifica dell'originario progetto imprenditoriale del OL (che avrebbe rinunciato al subappalto per occuparsi solo della direzione tecnica dell’appalto vinto dalla S.I.V.A.); questa circostanza sarebbe già stata oggetto di trattazione da parte della sentenza annullata e non sarebbe riproponibile, né sufficiente;
comunque, la complessiva operazione avrebbe comportato per la “S.I.V.A.”, società vincitrice dell’appalto, un aggravio del 15% dei costi, ampiamente superiore alla perdita conseguente al pagamento della tangente in ipotesi richiesta dall’ON. (f) che le dichiarazioni del OL non sarebbero credibili in quanto sarebbe illogico che, prima che questi avesse stipulato il contratto di direzione tecnica con la “S.I.V.A.”, ON si fosse rivolto a lui, quando non era stato ancora coinvolto nel progetto, nel quale in seguito, come riferito da EN Tessarin, avrebbe avuto un ruolo “anomalo”; 2.2. vizio di motivazione: la conferma della responsabilità e all'inquadramento giuridico della condotta sarebbe stati decisi con argomenti 4 contraddittori ed illogici tenuto conto che il OL e la società “Professione edilizia” non avevano vinto l'“appalto 69”, che invece era stato aggiudicato alla “S.I.V.A.”, sicché l'ipotesi accusatoria - ovvero che per pagare la tangente il OL avesse stipulato un contratto con la “S.I.V.A.” - sarebbe del tutto illogica in quanto questa società avrebbe dovuto sborsare non il 5% del ricavo dell'appalto, ma il 15%, comprensivo anche della retribuzione del OL. In sintesi, si deduceva che tutti gli elementi raccolti indicherebbero che il rapporto tra OL ed ON sarebbe stato paritario, il che avrebbe dovuto legittimare l’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen. e condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per decorso del termine di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il Collegio riafferma che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, [...], Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, [...], Rv. 245389 - 01). Pertanto può essere affermato che il giudizio rescissorio può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio salvi i limiti derivanti dal giudicato interno, che si forma in seguito alla decisione di infondatezza o inammissibilità dei motivi allegati con il primo ricorso ed alla identificazione dell’oggetto del rinvio effettuata dalla Corte di legittimità. E’ stato infatti deciso, con orientamento che si condivide che l’annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sulle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con le parti annullate dovendosi intendere per “parte delle sentenza” qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, [...], Rv. 286870 – 03; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, [...], Rv. 281106 - 5 01). 1.2. Nel caso in esame non superano la soglia di ammissibilità in quanto non coerenti con le richiamate direttrici ermeneutiche le doglianze che si appuntano sul fatto che la sentenza impugnata avrebbe fatto ricorso ad argomenti già utilizzati dalla sentenza annullata come (a) il fatto che l'iniziativa di avvicinare il OL fosse riconducibile all’ON, (b) il fatto che fosse significativo quanto emerso in relazione all'appalto n. 23 oggetto del reato contestato al capo x) di imputazione, ritenuto assorbito nel capo w) e non oggetto di annullamento con rinvio. Invero al giudice del rinvio chiamato, come nel caso in esame, a rivalutare la qualificazione giuridica della condotta contestata (§ 4.3 della sentenza rescindente) non è vietato utilizzare segmenti del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'appello nella sentenza annullata, sempre che tali passaggi vengano utilizzati per definire un iter logico che si differenzi, quanto a persuasività, accuratezza e completezza rispetto a quello giudicato carente dalla sentenza rescindente. Deve comunque essere ribadito che al giudice del rinvio non è consentito rivalutare elementi oggetto di “giudicato interno”: nel caso in esame il tema della attendibilità delle dichiarazioni OL era stato oggetto del secondo motivo del “primo ricorso”, ritenuto infondato dalla Cassazione (§ 4.2 della sentenza rescindente); la Corte di legittimità - con decisione non rivisitabile nella parte in cui ha generato un giudicato parziale – ha ritenuto che le dichiarazioni di OL fossero state oggetto di uno scrutinio persuasivo ed accurato e che le stesse dovevano pertanto essere ritenute attendibili. Si tratta di una decisione definitiva che, diversamente da quanto dedotto, non può essere rivisitata tenuto conto che oggetto del giudizio di rinvio era solo la “qualificazione giuridica” della condotta, da valutare sulla base dell’intero compendio probatorio, dunque anche dei contenuti dichiarativi – giudicati attendibili – riversati nel processo dal OL. La Corte d'appello, ben interpretando il mandato rescindente, ha dunque legittimamente ritenuto che “non” dovesse essere rivalutata l’attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie del OL, già oggetto di giudizio definitivo e non travolte dall’annullamento parziale. 1.3. Chiarito che nessun vizio può essere rinvenuto nella definizione del perimetro del giudizio rescissorio, il Collegio ritiene che le doglianze proposte nei confronti del percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello nell'assegnare alla condotta dell’ON la qualificazione giuridica prevista dall'art. 319-quater cod. pen. non superano la soglia di ammissibilità in quanto le stesse si risolvono nella richiesta di rivalutazione integrale del compendio 6 probatorio, attività esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità. Il Collegio riafferma infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01). Nel caso in esame, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, la Corte di appello riteneva che il compendio probatorio raccolto indicasse l'esistenza di un rapporto “non paritetico” tra l’ON ed il OL e, a sostegno di tale valutazione, indicava una serie di elementi non manifestamente illogici e, segnatamente, (a) il fatto che l’ON avesse preso l'iniziativa di chiedere una illecita remunerazione per il compimento dei suoi compiti istituzionali, (b) il fatto che il OL avesse avuto una pregressa esperienza negativa con l’ON in relazione ad un altro appalto, (c) il fatto che la tangente richiesta fosse ingente tenuto conto dei margini ristretti di guadagno connessi all’esecuzione dell’appalto, (d) il fatto che il OL avesse voluto registrare le conversazioni con l’ON, condotta dimostrativa della diffidenza nutrita nei confronti dello stesso e della volontà di tutelarsi, (e) il fatto che il OL avesse modificato l'iniziale progetto imprenditoriale che lo avrebbe visto impegnato in un subappalto per la S.I.V.A., per occuparsi solo della direzione tecnica, così preservando l’NA dalle difficoltà che le pretese dell’ON avevano creato (pagg. 21- 26 della sentenza impugnata). Veniva altresì ritenuto non ostativo al riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen. il fatto che non fossero emerse contestazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori e che non fossero stati accertati ritardi nella liquidazione dei Sal (pag. 25 della sentenza impugnata). La Corte evidenziava altresì che - dopo la conversazione del gennaio 2015 - era intervenuto un pagamento assai consistente, il che consentiva di confermare quanto riferito dal OL e cioè che le contestazioni ventilate dal ricorrente non avvenivano al momento dell'esecuzione dei lavori ma in prossimità della liquidazione, come forma di pressione agita proprio nel momento in cui doveva essere liquidato il corrispettivo previsto dopo la verifica dello stato di avanzamento dei lavori (pag. 25 della sentenza impugnata). Infine, la Corte ha rilevato ad ulteriore e definitivo completamento del quadro probatorio utile a confortare la qualificazione giuridica prescelta (a) che i messaggi telefonici allegati dalla difesa che indicherebbero rapporti amichevoli tra il OL e l’ON non sarebbero sufficienti ad incrinare il compendio probatorio, che invece era univoco e convergente nell’indicare la sussistenza 7 della posizione dominante dell’ON (pag. 26 della sentenza impugnata), (b) che le conversazioni tra ON e OL, unitamente alle dichiarazioni di IO Fortunati, tecnico della società del OL inducevano a ritenere che fossero state effettuate delle duplicazioni di spesa specificamente finalizzate a creare la provvista per pagare la tangente (pag. 26 della sentenza impugnata). In conclusione, la Corte di appello, esclusa la riconducibilità della condotta alla corruzione, riteneva non legittima anche la qualifica come concussione, tenuto conto che le emergenze processuali avevano consentito di accertare che la condotta dell’ON fosse stata solo “prevaricatoria”, ma non “costrittiva” (pagg. 26 e 27 della sentenza impugnata). Si tratta di valutazione in linea con le indicazioni della Cassazione secondo cui: - il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, [...], Rv. 267277 – 01; Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01); -il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01). 1.4. Anche il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove ed all’accoglimento di una tesi alternativa rispetto a quella accolta dalla 8 Corte di merito, senza indicare specifiche fratture logiche del percorso argomentativo posto a sostegno dell’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall’art.319-quater cod. pen. La non convenienza dell’affidamento all’ON dell’incarico di dirigere i lavori con la creazione di un costo aggiuntivo rispetto a quello derivante dal pagamento della tangente è una valutazione difensiva che non incrina la tenuta logica della motivazione, persuasivamente espressiva di una scelta del OL - quella di rinunciare al subappalto per dirigere i lavori - dettata anche dalla volontà di sollevare NA dalle pressioni dell’ON (pag. 26 della sentenza impugnata). In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,[...], Rv. 262965). 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ND NE NG PU