Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20451
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione sulla disparità di posizioni

    Il ricorso è inammissibile perché le doglianze si risolvono nella richiesta di rivalutazione integrale del compendio probatorio, attività esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità. La Corte di appello ha correttamente valutato gli elementi probatori, indicando una serie di elementi che supportano la sussistenza di un rapporto non paritetico tra l'ON e il OL. Inoltre, il tema dell'attendibilità delle dichiarazioni del OL era già stato oggetto di giudizio definitivo e non poteva essere rivalutato.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità e qualificazione giuridica

    Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e nell'accoglimento di una tesi alternativa rispetto a quella accolta dalla Corte di merito, senza indicare specifiche fratture logiche. La non convenienza dell'affidamento dell'incarico all'ON è una valutazione difensiva che non incrina la logica della motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20451
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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