Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7354 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
E OGGETTO: 6 N 8 Imposte dirette/Irpef /reddito O 9 CE I 1 d'impresa/accertamento in / Z rettifica/analitico 4 e A / induttivo/presupposti R 7 354/02 R 6 2 T . . S L I R . L G P . A E D . R B L A E A T D D I T A 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S I 3 E N 1 R T E S . E N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E N T A S A E M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 020058/1998 Cron. 20452 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Pasquale Reale Presidente Ud.
4.10.2001 Consigliere Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : AN VI e CO NA, rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso dall' avv.to Ruggiero Catapano di Barletta ed elettivamente domiciliati in Roma, via Celimontana n.38,presso lo studio dell'avv. Benito P. Panariti ricorrenti
Contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato,in persona del Ministro in carica intimata 9 0 19 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.8 7/5/98 depositata in data 7.7.1998 Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito per i ricorrenti l'avv. Catapano;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis,che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Con decisione n.664 del 1995 la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trani rigettava il ricorso proposto da CO NA e AN VI avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Barletta. L'Ufficio - previa ripresa a tassazione di costi considerati indeducibili e di ricavi ritenuti non contabilizzati e dichiarati aveva, sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di una verifica nei confronti dei contribuenti, rettificato la dichiarazione dei redditi congiuntamente presentata per l'anno 1991 dalla CO e dal AN(quest'ultimo titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività di sala giochi biliardi e di noleggio di videogiochi ) ed elevato il reddito d'impresa da £.17.573.000 a £.121.866.000. Conseguentemente, l'Ufficio medesimo aveva proceduto alla rideterminazione del complessivo reddito imponibile ai fini dell'Irpef, nonché alla irrogazione delle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione e la violazione delle regole relative alla tenuta della contabilità. L'appello proposto dalla CO e dal AN nei riguardi della decisione di primo grado veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia con sentenza n.87 dell'1.6.1998. La CTR riteneva in primo luogo adeguatamente motivato l'avviso di accertamento,tenuto conto del richiamo fatto dai primi Giudici alla documentazione posta a fondamento dello stesso;
inoltre,corretta la esclusione della deducibilità dei costi dichiarati e la ripresa a tassazione di ricavi non contabilizzati e dichiarati,costituenti provento del noleggio a terzi di apparecchi video giochi,tenuto conto dell'ammontare fatturato dal AN per il diretto utilizzo commerciale di tali apparecchi. Ricorrono per cassazione la CO ed il AN con quattro mezzi di gravame. L'Amministrazione Finanziaria non si è costituita. Motivi della decisione Con un primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.42 DPR 600/73, nonché apparente ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare,si dolgono della impossibilità di desumere dall'avviso di accertamento il criterio seguito dall'Ufficio per le rettifiche in aumento del reddito d'impresa:se analitico,o analitico induttivo ovvero induttivo in senso stretto;
e l'avvenuto acritico recepimento del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza circa l'asserito noleggio di diciotto videogiochi ai titolari di altrettante sale di intrattenimento e lo svolgimento di una parallela attività di vendita di bevande e dolciumi da parte del AN. Le censure sono prive di fondamento. Invero,per quanto concerne la dedotta impossibilità di desumere, dall'avviso di accertamento, il criterio operativo seguito dall'Ufficio, va rilevato che, nei termini specifici in cui viene posta,la questione è nuova e quindi preclusa in questa sede con l'appello,infatti - per quanto si desume dalla sentenza di secondo grado era stata in realtà dedotta la carenza di motivazione dell'accertamento e della decisione di primo grado,che invece quell'accertamento aveva condiviso. In ogni caso,ritiene questa Corte - avuto riguardo alla complessa previsione circa le modalità di accertamento del reddito d'impresa contenuta nell'art.39 DPR 600/73 - di condividere l'orientamento di legittimità ( Cass. 22.5.2001 n.6945) secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, allorchè ricorrano i presupposti sia dell'accertamento analitico che di quello induttivo, l'Amministrazione Finanziaria può legittimamente utilizzare sia l'uno che l'altro metodo. Ed è appunto questo il caso di specie,in quanto oltre ad un recupero a tassazione di ricavi non dichiarati e di costi ritenuti indeducibili,l'Ufficio - muovendo dalla ritenuta inattendibilità delle scritture contabili all'esito della verifica operata dalla G.di F. – ha altresì rideterminato in via induttiva - il reddito d'impresa. Ciò posto,neppure può condividersi la censura concernente la inadeguatezza della c.d. motivazione per relationem( al processo verbale di constatazione redatto dalla G.di F.) a sostenere l'accertamento dell'Ufficio impositore. In proposito,è il caso di osservare che l'esigenza di motivazione dell'avviso di accertamento previsto,per le imposte dirette, dall'art. 42 del DPR - 600/73 – ben può essere assolto, in mancanza di specifici divieti normativi al riguardo, mediante il riferimento ad elementi di fatto e di conoscenza offerti da altri documenti,a condizione che gli stessi siano conosciuti o comunque conoscibili dal destinatario( Cass.25.5.2001 n.7149): ciò che appunto si è verificato nel caso di specie,essendo stato il verbale di constatazione redatto dalla G.di F. a seguito della verifica effettuata nei confronti ed alla presenza dei contribuenti, attuali ricorrenti. A questa stregua,deve escludersi che sia configurabile alcuno dei vizi dedotti con il primo motivo di gravame. Con un secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.39 comma primo lett.d) e dell'art.2729 cod.civ. ; eventuale violazione dell'art.39 comma secondo DPR 600 cit. e violazione dell'art. 2697 cod.civ.: nonché omessa insufficiente ed apparente motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare,si dolgono i ricorrenti che la CTR abbia ritenuto dimostrata l'attività di noleggio di videogiochi - quale deduttivamente ricostruita dalla G.di F. sulla base di un asserito difetto di prova contraria da parte dei ricorrenti stessi senza considerare che la prova della fondatezza della pretesa tributaria incombe invece alla A.F. e comunque senza verificare la adeguatezza delle spiegazioni offerte al riguardo da essi ricorrenti;
si dolgono altresì della assoluta mancanza di motivazione in ordine alla presunta attività di rivendita di bevande e dolciumi,pur in presenza del dimostrato acquisto di prodotti del genere per la modesta somma di £.467.441 annue. Anche tali censure sono prive di fondamento. Invero, come si desume dalla impugnata decisione,i Giudici di appello hanno preso in considerazione le contestazioni dei contribuenti circa il recupero a tassazione dei proventi del noleggio di videogiochi e ne hanno R ritenuta la infondatezza, essendosi accertato che apparecchi del genere vennero effettivamente installati dal AN presso dei lidi balneari e delle sale giochi e che i relativi proventi( calcolati dall'Ufficio in circa 94 milioni di lire non vennero dichiarati. D'altro canto, se è vero che la CTR,quanto alle giustificazioni in proposito date dai ricorrenti,si è limitata a ritenerle non convincenti, è da escludere che tale conclusione, solo perché così espressa,integri gli estremi del lamentato vizio di motivazione. -Infatti,attesa la pacifica - autonomia del ricorso per cassazione rispetto ai pregressi atti processuali ed i limiti intrinseci del relativo giudizio,era preciso onere dei ricorrenti di rappresentare in questa sede le giustificazioni offerte in sede di merito,al fine di consentire la verifica della adeguatezza o meno della motivazione al riguardo data dalla sentenza impugnata. Poiché a tale onere non è stato dato concreto adempimento, della motivazione sul punto non è più dato discutere. Quanto poi al recupero a tassazione di ricavi per la ritenuta attività di vendita di bevande e di dolciumi,è da escludere che si prospetti sul punto un difetto di motivazione rilevante. Invero, della contestazione sul punto la CTR dimostra di avere tenuto conto pag.2 della sentenza) : e, nel quadro della ritenuta correttezza dell'accertamento operato dall'Ufficio sulla base delle condivise risultanze del processo verbale di constatazione e della rilevata omessa dichiarazione di ricavi appare chiaro,seppure per implicito,il - convincimento del Giudice di appello circa la irrilevanza della acquisita documentazione( che evidenzia dei relativamente modesti acquisti di generi alimentari) al fine di escludere una parallela effettiva attività di vendita di bevande e di dolciumi ai frequentatori dei locali in cui erano collocati i video giochi. Trattasi di valutazioni in punto di fatto, come tali non sindacabili in questa sede, atteso che,per quanto prima osservato, emerge comunque la ratio decidendi che ha determinato la CTR a disattendere le doglianze dei contribuenti. Con un terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 112 cpc e correlato vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè in ordine alle modalità di determinazione dei ricavi dalla( presunta) attività di noleggio. I ricorrenti si dolgono, in particolare,che la CTR abbia ritenuta corretta la ripresa a tassazione sulla base di modalità di calcolo non solo diverse da quelle indicate nel processo verbale di constatazione redatto dalla G.di F. e dell'avviso di accertamento ma anche fondate sulla comparazione di dati tra loro non omogenei quali i ricavi derivanti dal noleggio di videogiochi e quelli derivanti dalla gestione in proprio di tali macchinari. Anche tale motivo è destituito di fondamento. Invero, il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato fissato dall'art. 112 cpc esige che la pronuncia si mantenga entro i limiti della domanda nella specie rappresentata dall'avviso di accertamento impugnato),fermo restando che l'interpretazione della domanda, al fine di M accertarne il contenuto effettivo e sostanziale, spetta appunto al Giudice procedente(ex plurimis, Cass.ss.uu.21.2.2000 n.27). Orbene, nella specie la CTR risulta avere osservato tale precetto, essendosi in realtà limitata a precisare anche in presenza di una richiesta dei contribuenti di pervenire ad una "più realistica" quantificazione dei ricavi - il criterio della quantificazione dei maggiori ricavi dal noleggio dei videogiochi ricavi che l'Ufficio come ricorda la difesa dei ricorrenti) aveva rapportato a valori medi di incasso e che i Giudici di appello, senza in alcun modo escludere tale parametro, hanno solo specificato,con evidente riguardo alle risultanze di causa,ritenendo di dovere confermare la quantificazione di tali maggiori ricavi, "in quanto determinata sulla base dei ricavi fatturati dallo stesso contribuente per la stessa attività". Con un quarto motivo i ricorrenti deducono omessa, insufficiente ed apparente motivazione( art.360 comma primo n.5 cpc) in ordine alle censure da essi ricorrenti mosse alle riprese a tassazione di costi ritenuti indeducibili in particolare, lamentano il vizio motivazionale circa il rilievo che "alcuni costi,benchè registrati, in realtà non erano stati portati in deduzione". La censura,come formulata,difetta all'evidenza della necessaria specificità,tenuto anche conto che sul punto nella sentenza impugnata si fa riferimento ad una fattura di £.
6.000.000 del Circolo Ordaunia sulla quale il ricorso peraltro non si sofferma;
e che comunque neppure risulta quale contabilità” asseritamente dimostrativa del diritto dei ricorrenti a portare - M in deduzione dei costi per oltre 10 milioni di lire i Giudici di appello avrebbero ingiustificatamente omesso di esaminare e di valutare. Pertanto, il denunciato vizio di motivazione non sussiste. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio,poiché la parte intimata non si è costituita e non ha comunque svolto attività difensiva.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente fyll TERE DEPOSITA O IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 20 MHG. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE 01 Osvalde Ascanio E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A / R 6 A T 2 I B S . I R . R . L G A L P E . T A R D . N L B R A E A I D D T B I 1 S E * N 3 T 1 E N S . E I S N A E