Sentenza 11 giugno 2002
Massime • 1
Non è ravvisabile la nullità dell'interrogatorio avvenuto in sede di convalida a seguito della comunicazione al difensore dell'avviso di fissazione della relativa udienza con il cognome dell'indagato indicato in modo errato, ma chiaramente riconducibile a quello reale. (Nel caso in esame, ai fini della ritenuta legittimità dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida del fermo,in ordine all'inequivoca individuazione dell'indagato è stato dato rilievo alla successione dei dati cronologici relativi alla corretta comunicazione del fermo, avvenuta quarantotto ore prima, alla circostanza relativa alla qualità di destinatario dell'atto, concernente la fissazione dell'udienza, dichiarata dallo stesso difensore, e, infine, alla indiscutibile "vicinanza" tra il nominativo reale e quello effettivamente riportato sull'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2002, n. 37153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37153 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MALINCONICO Alfonso - Presidente - del 11/06/2002
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 856
3. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 12914/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da IU UA n. 13-8-1971;
avverso l'ordinanza in data 11.3.2002 del Tribunale di Torino;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Guido DE MAIO;
Udita il Pubblico Ministero in persona del Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per rigetto del ricorso. MOTIVAZIONE
Con provvedimento del 19.2.2002 il GIP del Tribunale di Alessandria dispose l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di FA UA in relazione ai reati di cui all'art. 12 co. 1^ e 3 D.L.vo 25.7.98 n. 286 e agli artt. 3 n. 8 e 4 n. 1 L. 75/58. Avverso tale provvedimento fu proposta nell'interesse dell'indagato istanza di riesame, che il Tribunale di Torino, sez. per il Riesame, rigettò con ordinanza in data 11.3.2002, a sua volta impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore del FA, il quale ha denunciato: 1) mancata applicazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione e dell'art. 302 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, in riferimento agli argomenti con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del provvedimento applicativo della misura "per mancata traduzione dell'ordinanza coercitiva nella lingua madre dell'indagato"; 2) mancata applicazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., nonché illogicità della motivazione, in riferimento agli argomenti con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità "dell'avviso dell'udienza di convalida dato al difensore sul telefono cellulare"; 3) mancata applicazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in relaz. all'art. 294 co. 4 c.p.p. e dell'art. 302 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla decisione e agli argomenti utilizzati dal Tribunale in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità per essere "l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida stato comunicato al difensore con il cognome dell'indagato errato" (IL UA, invece di FA UA). Tali eccezioni sono state già sottoposte all'esame del Tribunale, che le ha superate ineccepibilmente con puntuali richiami alla costante interpretazione di questa Corte. Quanto alla prima, infatti, il Tribunale ha opportunamente rilevato che l'indagato era stato interrogato, nel corso dell'udienza di convalida del fermo, alla presenza dell'interprete di lingua albanese, "ricevendo così piena e dettagliata cognizione della natura e dei motivi dell'accusa rivoltagli". Siffatto rilievo ha, poi, avuto il necessario completamento con il richiamo, in termini, della consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, in base alla quale l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di uno straniero non deve essere notificata unitamente alla sua traduzione, perché, in tal caso, la tutela dell'indagato che ignori la lingua italiana è assicurata, a norma dell'art. 94 co. 1 bis disp. att. c.p.p. dall'obbligo del direttore dell'istituto penitenziario di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che con l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorre, il contenuto (Cass. sez. 2^, 11.3.99 n. 1213, Zarijoski, rv. 212.977; sez. 4^, 4.8.2000n. 2748, rv. 217.259). L'applicazione della giurisprudenza in tal senso consolidata risulta, come si diceva, ineccepibile, avendo questa Corte ulteriormente precisato (cfr. sez. 5^, 22.6.95 n. 1310, P.M. in c. Metuschi e altri, rv. 213.523) che la previsione dell'obbligo di traduzione in lingua, cui si riferisce l'art. 143 c.p.p., trova il proprio spazio in relazione allo svolgimento e alla natura degli atti processuali ai quali l'indagato o imputato partecipa e per i quali è assicurata l'assistenza dell'interprete. In relazione a tale principio, la necessità di garantire la consapevole partecipazione agli atti del procedimento va ritenuta non prospettabile rispetto all'ordinanza cautelare, la quale non contiene dati informativi ovvero avvertimenti mirati in ordine all'esistenza e alle modalità di esercizio di diritti e facoltà dell'indagato correlati agli effetti dell'atto, rispetto ai quali il difetto di traduzione in lingua si porrebbe come concreto ostacolo;
ciò vale tanto più nel caso (verificatosi, come si è visto, nella specie) in cui la misura cautelare abbia fatto seguito ad udienza di convalida del fermo (o anche dell'arresto), sede nella quale i motivi dell'accusa erano già stati resi noti all'indagato che, assistito dall'interprete, aveva avuto esatta cognizione delle ragioni e delle finalità dell'atto.
Nel contesto di tali principi l'assunto secondo cui "nel caso concreto l'art. 94 co. 1 bis disp. att. c.p.p. non è stato osservato" per inadempienza del direttore dell'Istituto Penitenziario è, per un verso, inammissibile in questa sede, perché presuppone una indagine di fatto, e, per l'altro, comunque irrilevante. Anche relativamente alla seconda eccezione, il Tribunale ha fatto esatta applicazione del principio affermato da questa Corte (sez. 4^, 18.6.97 n. 1305, Di Prima, rv. 208.013), secondo cui nell'ipotesi di notificazione urgente, eseguita a mezzo di telefono cellulare, dell'avviso al difensore della data dell'udienza di convalida (art.149 c.p.p.), il buon esito della comunicazione (che, nella specie, è
fuori discussione) fa sì che il fatto che il recapito telefonico del cellulare non corrisponda ai luoghi indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 157 c.p.p., non determina nullità alcuna riverberantesi sul successivo interrogatorio. E, in ogni caso, la questione è superata dal rilievo (anche questo fatto dal Tribunale) che, in tema di avvisi al difensore, nei casi di situazioni di urgenza, la legge, in luogo di prevedere "la notifica" dell'avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere "dato" al difensore, sta a significare che è sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia e che a nulla rileva che questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni (in questo senso, Sez. Un. 11.1.94 n. 23, Morfeo). Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce mancata applicazione dell'art. 178 lett. c) in relaz. all'art. 294 co. 4 c.p.p. e dell'art. 302 c.p.p. nonché manifesta illogicità della motivazione in riferimento al rigetto (e alle relative argomentazioni) dell'eccezione di "nullità dell'interrogatorio avvenuto in sede di convalida per essere l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida stato comunicato al difensore con il cognome dell'indagato indicato in modo errato" (LL UA, invece di IU UA). Anche su tale punto devono ritenersi del tutto persuasivi e giuridicamente esatti i rilievi del Tribunale circa la regolarità dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida del fermo comunicato al difensore (nonostante l'errore di cui si è detto) e la consequenziale piena validità ed efficacia dell'interrogatorio assunto dal GIP di Bari nella relativa udienza (con conseguente non applicabilità dell'art. 303 c.p.p.). Nella valutazione di logicità e correttezza giuridica delle osservazioni del Tribunale (pag. 5 dell'ordin. Impugnata), assume carattere di decisività soprattutto la coordinazione dei dati cronologici: esattamente, infatti, il Tribunale ha rilevato che appena due giorni prima (il 7.2.2002) della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida (avvenuta il 9.2.2002) il difensore medesimo era stato "notiziato circa l'avvenuto fermo di FA UA" (in tale occasione esattamente indicato). La successione di tali avvisi, in uno alla circostanza che il difensore si era qualificato all'atto della comunicazione del 9.2.2002 come "destinatario dell'atto" e (può aggiungersi) alla indiscutibile "vicinanza" dei due nominativi (al di là delle contrarie deduzioni del ricorrente), induce effettivamente alla conclusione che deve ritenersi che "il legale . avesse avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e dell'identità dell'indagato che lo aveva nominato difensore di fiducia, nonostante l'errore materiale di cui si è detto". Nel contesto delineato dal Tribunale, e qui riassunto, non possono avere rilievo le osservazioni del ricorrente circa la diffusione del nome "UA" tra gli albanesi provenienti da Elbasan" e non può il ricorrente stesso sostenere che "l'avviso dell'interrogatorio dell'indagato, previsto dall'art. 294 co. 4 c.p.p., non gli è mai stato dato".
Dovendo, quindi, sulla base dei rilievi esposti, ritenersi infondate le censure del ricorrente alle spese;
la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dal co. 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2002