Sentenza 4 marzo 2016
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia fatta all'atto della richiesta d'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale non ha effetto nell'udienza fissata per l'eventuale estinzione della misura all'esito del periodo di prova, essendo questo un procedimento autonomo da quello di concessione della misura alternativa, avente carattere solo eventuale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2016, n. 21291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21291 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2016 |
Testo completo
2129 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 04/03/2016 Sentenza n. 900/2016 Registro generale n. 3359/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente .Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Consigliere Rel. ConsigliereDott. ALDO ESPOSITO Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ARNONE FABIO, n. il 25/03/1982 avverso l'ordinanza n. 5247/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 12/11/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Pasquale Fimiani, che Ichiedeva il rigetto del ricorso;
ли 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/11/2014 il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava non vali- damente espiata la pena detentiva (di anni 2 mesi 2 giorni 25 di reclusione, residuo di anni 2 mesi 8 di multa, in relazione al reato di violazione della disciplina degli stupefacenti) trascorsa in affidamento in prova al servizio sociale da NO IO in relazione alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Alba del 23/07/2010, definitiva il 16/11/2011, a far tempo dal 23/08/2012. 2. La difesa di NO IO proponeva ricorso avverso detto provvedimento, chiedendone l'annullamento senza rinvio, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, artt. 178, comma 1, lett. c), 678, in relazione all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., eccependo l'omesso avviso al difensore di fiducia, avv. Fiona Bianco, della udienza camerale del 12/11/2014. La difesa evidenziava che il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva avuto notizia della de- cisione attraverso la notificazione - avvenuta il 06/01/2015 - dell'ordine di esecuzione che ne costituisce l'atto logicamente conseguente (atto che, peraltro, enuncia soltanto il dispositivo della decisione, e non consente di apprezzarne le ragioni giustificatrici). La difesa rilevava che il condannato aveva nominato, nella fase esecutiva, l'avv. Fiona Bianco del foro di Alba, con dichiarazione estesa in calce all'istanza di ammissione all'affida- mento in prova al servizio sociale del 17/02/2012 (allegata al ricorso). Inoltre, a conferma di ciò, il decreto del 19/03/2012 di fissazione dell'udienza camerale del 26/06/2012 dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Torino per la decisione sulla richiesta di affidamento in prova era stato notificato al predetto difensore di fiducia indicato sul frontespizio del decreto (allegato al ricorso). La difesa esponeva che l'avviso di fissazione della diversa udienza camerale del 12/11/2014 (allegato al ricorso) per la decisione sull'estinzione della pena per effetto della misura alterna- tiva alla detenzione, era stato, invece, notificato ad un difensore di ufficio, la cui nomina era del tutto irrituale in quanto il condannato era validamente assistito dal difensore di fiducia pre- detto. Rappresentava, inoltre, che all'avv. Bianco era stato notificato l'ordine di esecuzione del- la pena detentiva emesso dal P.M. dopo la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva ri- tenuto non validamente compiuto l'affidamento, ad ulteriore e definitiva conferma del fatto dell'illegittima designazione di un difensore d'ufficio per l'udienza del 12/11/2014. L'omesso avviso al difensore fiduciario nominato in precedenza dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale aveva dato luogo ad una nullità di carattere generale, per inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, dalla quale discendeva la nullità del provvedimento impugnato, adottato all'esito dell'udienza in cui è stato ingiustamente limitato il K diritto di difesa. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il mandato conferito al difensore nella fase ordinaria del giudizio di sorveglianza, relativo all'esame dell'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non può estendersi alla fase, del tutto eventuale e diversa, del procedimento di revoca della misura stessa, di iniziativa del magistra- to di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso e che provvede con decreto alla prov- visoria sospensione, con la conseguenza che la parte, qualora voglia continuare a essere difesa dallo stesso legale, deve procedere a nuova nomina, in mancanza della quale viene nominato il difensore di ufficio e il precedente difensore di fiducia non può dolersi di non aver ricevuto l'av- viso di udienza (in termini, Sez. 1, 28/01/2014 n. 24938, Mihalachi, Rv. 262131; Sez. 1, 06/03/2009 n. 12900, De Santis, Rv. 243561). In particolare discendono dalla stessa disciplina normativa dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, regolato in termini di ampia dislocazione temporale di un esperimento di "rieducazione" del condannato, la concettuale scansione dei suoi effetti nei tre momenti, o nelle tre fasi: a) dell'ammissione; b) della esecuzione - gestione;
c) della conclusione;
l'auto- nomia, concettuale e funzionale, del procedimento di sorveglianza dell'adozione dell'affidamen- to da quelli successivi, indeterminati e adottabili ex officio a seguito di una relazione del servi- zio sociale, pure evidenziandosi che ogni fase dell'istituto, in relazione alla sua disciplina pro- cessuale (ex artt. 678 e 666 cod. proc. pen.), richiede una sua autonoma e specifica cognizio- ne camerale (Sez. I, 18/06/2008 n. 28553, Barbuto, Rv. 240599). ми Pertanto, i suddetti principi espressi dalla giurisprudenza sopra riportata in tema di revoca della misura, si estendono all'udienza fissata ai fini dell'eventuale estinzione della misura, pro- cedimento del tutto autonomo da quello di concessione della misura alternativa e avente carat- tere solo eventuale (Sez. 1, 18/06/2008 n. 28553, Barbuto, Rv. 240599).
1.2. Alla stregua degli indicati, condivisi principi di diritto e richiamate le emergenze fattuali del procedimento, deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che non è viziata l'ordinanza im- pugnata, poiché è stato dato avviso per l'udienza al nominato difensore di ufficio, non spiegan- do effetti nel procedimento per l'estinzione della misura la nomina del difensore di fiducia, effet- tuata nel procedimento di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, e non risultando in atti alcuna nomina di detto avvocato quale difensore nell'odierno procedimento di estinzione della misura alternativa.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle eu spese processuali. 4
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 4 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposit Massimo Vecchio Aldo Ent Sam us Vecelio DEPOSITATA IN CANCELLERIA -4 MAG 2017 LCANCELLIERE Stefania FAIELLA