Sentenza 5 dicembre 2019
Massime • 1
Il giudice, riqualificando l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen., può sospendere il giudizio con messa alla prova dell'imputato solo se questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiesto il beneficio che, pertanto, non può essere concesso d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2019, n. 8982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8982 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2019 |
Testo completo
08982-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 3001 Elisabetta Rosi - Presidente - Sent. n. sez. UP 5/12/2019 Giovanni Liberati R.G.N. 34340/2019 Emanuela Gai Enrico Mengoni Relatore - Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AH HI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 19/6/2017 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/6/2017, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 5/6/2015 dal locale Tribunale, riqualificava ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 la condotta riconosciuta a carico di HI AH e condannava questi alla pena di otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo -la violazione degli artt. 24 Cost., 168-bis, 175, -con unica censura 464-bis e 521 cod. proc. pen. La Corte di appello, riqualificando la condotta nei termini indicati, avrebbe dovuto rimettere in termini l'imputato, ex officio, per provvedere alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, in precedenza preclusagli dai termini edittali del reato originariamente contestato. Ne sarebbe conseguita una palese violazione del diritto di difesa, poiché il AH sarebbe stato privato della possibilità di beneficiare di una causa estintiva del reato, cui avrebbe avuto diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato.
4. Ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, cod. pen., introdotto dalla I. 28 aprile 2014, n. 67, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
5. Ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., tale richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 cod. proc. pen. o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
6. Così richiamati i termini normativi minimi dell'istituto, osserva il Collegio che il tenore di quest'ultima previsione, in uno con la sua significativa collocazione sistematica ossia nell'ambito del libro VI "Procedimenti speciali", sub titolo V-bis - evidenziano che la sospensione del procedimento con messa alla prova è stata concepita dal legislatore come opportunità possibile esclusivamente in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado, come tale, dunque, incompatibile con il sistema delle impugnazioni, escludendone così l'applicabilità nel giudizio di legittimità (tra le altre, Sez. 3, n. 22264 del 28/4/2016, Mastronardi, non massimata). Con ancora maggior sintesi, questa Corte ha precisato che l'istituto in esame si colloca nell'alveo dei riti speciali previsti dal codice di procedura penale, trattandosi di un procedimento alternativo rispetto al rito ordinario, instaurato per scelta dell'imputato (Sez. 4, n. 42469 del 3/7/2018, Farsetti, non massimata); ne consegue che la connotazione di rito alternativo e la sostanziale 2 analogia fra i termini finali di richiesta della sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta di rito abbreviato precludono, in assenza di un'espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio, secondo il principio electa una via, non datur recursus ad alteram, già applicato dalla giurisprudenza al tema dei rapporti tra giudizio abbreviato e rito ex art. 444 cod. proc. pen.
7. Le considerazioni che precedono, qui da confermare integralmente, evidenziano allora l'infondatezza della pretesa oggetto del ricorso, con la quale si assume che la Corte di merito, riqualificando l'originaria contestazione (che non consentiva l'applicazione dell'istituto) in una fattispecie avente limiti edittali astrattamente compatibili con l'art. 168-bis cod. pen., avrebbe dovuto ex officio "rimettere in termini l'imputato per provvedere alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova". Un intervento officioso - quello sollecitato che avrebbe dovuto surrogare l'assenza di una richiesta in tal senso da parte dell'imputato, che mai aveva domandato l'applicazione dell'istituto, né in primo grado né con i motivi di appello, per caso in cui il Giudice del merito avesse riqualificato la contestazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Riqualificazione che, peraltro, per quanto non richiesta espressamente con i motivi di gravame, risultava comunque desumibile dalla pena che la stessa impugnazione aveva proposto come congrua, la cui base (un anno di reclusione e 3.000,00 euro di multa) poteva conciliarsi soltanto con la fattispecie di lieve entità, non anche con l'art. 73, comma 4, originariamente contestato e riconosciuto in primo grado.
8. Ebbene, proprio l'assenza di ogni domanda di sospensione del procedimento (prima ancora che di restituzione in termini), da parte dell'imputato, impedisce in radice di accogliere il ricorso. Osserva il Collegio, infatti, che con riferimento all'istituto dell'oblazione perfettamente assimilabile a quello in esame in ragione dell'effetto estintivo del reato che ne può derivare, effetto che costituisce l'espresso fine dell'impugnazione in esame questa Corte ha affermato, nel suo massimo - Consesso (Sez. U, n. 32351 del 26/6/2014, Tamborrino, Rv. 259925), che nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione;
con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di 3 ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio.
9. In motivazione, il Supremo Collegio ha innanzitutto precisato la sostanziale differenza che corre tra il caso in cui il pubblico ministero proceda a modificare la contestazione ex artt. 516 e ss. cod. proc. pen., che pertanto l'imputato "subisce" e dalla quale sorge il diritto ad essere "restituito nel termine" per l'esercizio del (ulteriore) diritto di chiedere l'oblazione in rapporto alla imputazione modificata, e quello in cui il mutamento non coinvolga il fatto oggetto del giudizio, ma semplicemente la sua qualificazione giuridica (come nel caso in esame); tale ultimo profilo, infatti, non è "patrimonio" del munus contestativo del pubblico ministero, ma tema di diritto, sul quale le parti - e il giudice sono chiamati a misurarsi, nell'ambito e nel quadro di una prospettiva - eminentemente dialettica. Sul presupposto si ribadisce della corretta individuazione del fatto-storico che forma oggetto del thema decidendum, giacché è soltanto all'interno di quello stesso thema che può estendersi la variazione del titolo di reato;
pena, altrimenti, il superamento dell'invalicabile limite rappresentato dalla necessaria corrispondenza tra il "deciso" ed il "contestato". 10. Tanto precisato, e pervenendo al fulcro della questione in oggetto, le Sezioni Unite Tamborrino hanno quindi chiarito che non "può trascurarsi la circostanza che tra il diritto di interlocuzione delle parti, da un lato, e il potere decisorio del giudice, dall'altro, si stabilisce, agli effetti che qui interessano, un nesso di naturale interdipendenza del secondo dal primo, nel senso che se il giudice è libero di assegnare al fatto, ex officio, la qualificazione giuridica che ritenga corretta, lo stesso giudice è tenuto a scrutinare motivatamente la richiesta delle parti di procedere a nuova qualificazione del fatto. Il che sta quindi a significare che, ove le parti nulla abbiano domandato o eccepito in punto di nomen iuris, il diritto di difesa che quel tema coinvolge e con esso il relativo - (potenziale) contraddittorio sul punto - può dirsi integralmente soddisfatto, con tutto ciò che ne consegue sul piano dei diritti il cui esercizio si fondi proprio sulla correttezza di quella qualificazione. Ove, quindi, la qualificazione del fatto integri un reato la cui pena edittale non consenta procedimento per oblazione, è onere dell'imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale formuli istanza di oblazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che ritenga corretta: in modo tale da permettere, all'esito del necessario contraddittorio, una decisone altrettanto specifica sul punto, con gli evidenti, naturali riverberi in sede di impugnazione. Solo in presenza di una effettiva domanda di oblazione è infatti 4 Å possibile soddisfare l'esigenza del contraddittorio e del rispetto delle regole sancite dal procedimento scandito dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza di permettere al pubblico ministero di interloquire e, al tempo stesso, investire formalmente il giudice della questione". 11. “Qui non si tratta" - ha concluso sul punto il Supremo Collegio - "di "antevedere" le possibili scelte del giudice in ordine ad una eventuale riqualificazione del fatto: si tratta, più semplicemente, di esercitare il proprio diritto ad una qualificazione giuridica corretta, con le conseguenze che da ciò possono derivare proprio sul terreno della oblabilità del reato;
un diritto che, come si è detto, rappresenta al tempo stesso un onere che, se non adempiuto, ben può far insorgere la preclusione temporale connessa alla procedura di oblazione, quale istituto idealmente teso ad evitare, e non a seguire, gli esiti del dibattimento. Ove così non fosse, infatti, in presenza di una scorretta qualificazione giuridica del fatto, emergente già all'atto del rinvio a giudizio e tale da precludergli formalmente l'accesso all'oblazione, l'imputato finirebbe paradossalmente per fruire di un singolare meccanismo di restituzione nel termine, che gli consentirebbe di beneficiare di tutto il dibattimento e regolarsi, all'esito delle sue risultanze, se domandare l'oblazione previa derubricazione del fatto". 12. Tanto richiamato, ed applicati tali principi al caso di specie (che - si ribadisce - partecipa della medesima ratio e dei medesimi caratteri già esaminati dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata), osserva allora il Collegio che il ricorso del AH deve esser rigettato. Anche a voler ritenere, infatti, che il gravame dallo stesso proposto contenesse una implicita richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la stessa impugnazione per come risulta anche dal ricorso in esame era comunque - - priva della domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova (per il caso di accoglimento della prima richiesta), non ravvisandosi gli estremi, pertanto, per l'intervento di quei poteri officiosi che l'impugnazione lamenta alla Corte di appello non aver esercitato. 13. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019 Thaoletteka Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico Mengoni Elisabetta Rosi DEPOSITATA IN CANCELLERA - 5 MAR 2020 CANCELLIRE ESPERT 6