Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2019, n. 8982
CASS
Sentenza 5 dicembre 2019

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Il giudice, riqualificando l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen., può sospendere il giudizio con messa alla prova dell'imputato solo se questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiesto il beneficio che, pertanto, non può essere concesso d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2019, n. 8982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8982
    Data del deposito : 5 dicembre 2019

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