Sentenza 16 maggio 2007
Massime • 1
In relazione alla contravvenzione di cui all'art. 193 TU leggi sanitarie, è legittimo il sequestro probatorio di uno studio dentistico (con le relative attrezzature) gestito in difetto della prescritta autorizzazione sanitaria. (Fattispecie nella quale la S.C. ha precisato che la necessità di detta autorizzazione non è esclusa dalla legge Reg. Campania n. 28 del 2003).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2007, n. 22875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22875 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 16/05/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - ORDINANZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 471
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 6855/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
SC ES, nato a [...] il 27 novembre del 1957;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19 dicembre del 2006;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. ES Salzano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata;
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 19 dicembre del 2006, il Tribunale del riesame di Napoli respingeva l'appello proposto nell'interesse del predetto, diretto ad ottenere la revoca del sequestro avente ad oggetto le sedie "gruppi riuniti" installate all'interno dello studio dentistico di SC ES.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nell'ordinanza impugnata, nel corso di un'ispezione allo studio dentistico del SC, si accertava che lo stesso, costituito da un appartamento di mq 90 diviso in una sala d'attesa, due locali con apparecchi riuniti per attività odontoiatriche anche chirurgiche, di cui uno con apparecchio radiologico, una zona sterilizzazione un wc con antibagno ed una sala amministrazione, era sprovvisto dell'autorizzazione sanitaria di cui al R.D. n. 1265 del 1934, art. 193, e di quella per l'immissione di acque reflue sanitarie nelle fogne con conseguente configurabilità dell'ulteriore reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 124 e 137. Inoltre non risultavano smaltiti i rifiuti provenienti dall'apparecchio radiografico classificati pericolosi a norma dell'art. 256 D.Lgs. citato.
A fondamento della decisione il Tribunale osservava che trattavasi di beni confiscabili e che sussisteva un rapporto di pertinenzialità tra la res sequestrata ed i reati ipotizzati e che il sequestro mirava ad evitare la prosecuzione dell'attività illecita. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo la violazione della norma incriminatrice perché l'ambulatorio odontoiatrico è assimilabile ad uno studio dentistico privato e pertanto non occorre alcuna autorizzazione;
in ogni caso, qualora questa dovesse essere richiesta, lo studio medico del ricorrente a norma del D.R.G.C. n. 3958 del 2001, si trovava in regine di provvisoria autorizzazione trattandosi di struttura già in esercizio ed avendo nel contempo richiesto l'autorizzazione comunale. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
A carico del ricorrente, oltre alla contravvenzione di cui al R.D. n.1265 del 1934, art. 193, è stata contestata anche quella di cui al
D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 124 e 137, perché l'ambulatorio era sprovvisto dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte dall'attività sanitaria esercitata. Sulla configurabilità di tale reato e sull'esigenza di evitare con il sequestro degli apparecchi la perpetuazione degli scarichi prodotti dall'attività sanitaria non risultano mosse censure. A norma dell'art. 124 D.Lgs. citato, fatta eccezione per quelli domestici immessi nella rete fognante, qualsiasi scarico, ancorché proveniente da attività sanitaria, deve essere autorizzato. Secondo l'art. 101, comma 7, lettera e), sono assimilati agli scarichi domestici quelli aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale. Questo collegio, non avendo accesso agli atti, non può stabilire se lo scarico in questione possa o no essere assimilato a quello domestico per la sua natura. Deve quindi prendere atto che sulla configurabilità del reato di scarico non autorizzato indicato nel provvedimento del tribunale, astrattamente ipotizzarle, non risultano mosse censure. Tale reato è di per sè sufficiente a giustificare il sequestro che serve appunto ad evitare la prosecuzione dell'attività illecita. Per quanto concerne l'altra contravvenzione ipotizzata si osserva che, in base al R.D. n. 1265 del 1934, art. 193, senza l'autorizzazione sanitaria, non si possono aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medicochirurgica o di assistenza ostetrica. Come già statuito da questa Corte, le istituzioni sanitarie private che devono essere autorizzate sono quelle dotate di attrezzature, ancorché minime, in cui si esercita l'attività medica con finalità speculativa da parte di operatori privati (cfr. Cass. 4882; 17434 del 2005). In altre parole l'autorizzazione è richiesta per tutte le strutture che abbiano un'interna organizzazione di mezzi e di personale diretta alla cura di malattie, le quali in relazione alla loro funzione assumono un'individualità propria distinta da quella dei sanitari che ivi prestano la propria opera. Sono esclusi dall'autorizzazione gli studi dei professionisti liberi, spesso coincidenti con l'abitazione o annessi ad essa, dove il singolo sanitario esercita la propria professione e dove si accede normalmente per appuntamento. A norma del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 ter, comma 2, e successive modificazioni l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità ovvero che comportino un rischio per la sicurezza del paziente individuata ai sensi del comma 4 del citato articolo. L'indagine diretta a stabilire la natura e le caratteristiche dell'ambulatorio è rimessa al Giudice del merito e non può essere svolta o approfondita in questa sede. In questa fase si può rilevare che nell'ambulatorio in questione era svolta anche attività chirurgica ambulatoria la cui natura e consistenza potrà essere approfondita dal Giudice del merito e, quindi, è astrattamente ipotizzabile anche la contravvenzione di cui all'art. 193 citato.
Il ricorrente sostiene che l'autorizzazione non è richiesta e comunque l'ambulatorio in questione doveva ritenersi provvisoriamente autorizzato e, a sostegno della propria tesi, richiama alcune Delibere della Giunta Regionale campana che non sono stata allegate al ricorso e che la Corte non è tenuta a conoscere. Peraltro la Delib. 7 agosto del 2001, n. 3958, recepita nella L.R. Campania n. 18 del 2003, indicata dal ricorrente, contiene la definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio- sanitarie, ma non esclude l'autorizzazione.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Letto l'art. 616 c.p.p.;
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2007