Sentenza 6 novembre 2001
Massime • 1
Non può avvalersi dell'effetto estensivo dell'impugnazione chi, avendo proposto rituale gravame comprendente un motivo comune ad altri coimputati, vi abbia poi rinunciato - a differenza di costoro, che lo abbiano coltivato con esito positivo - nell'ambito di un accordo con il pubblico ministero all'esito del quale abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., una nuova e più favorevole determinazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2001, n. 43662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43662 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 06/11/2001
1. Dott. BATTISTI MARIANO - rel. Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - N. 4033
3. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - N. 007668/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP PI N. IL 15/11/1962
avverso DECRETO del 06/11/2000 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere BATTISTI MARIANO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - ET LE ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale la corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile il di lui incidente di esecuzione proposto per ottenere, in applicazione della norma dell'art. 587 c.p.p., - che disciplina l'effetto estensivo della impugnazione, - la revoca della sentenza, in data 13 febbraio 1996, della stessa corte di appello, limitatamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della L. 12 luglio 1991, n. 203, sul rilievo che altri imputati,
originariamente coimputati e giudicati con diverso rito, - lo LE, in appello, aveva chiesto ed ottenuto una nuova determinazione della pena, come previsto dall'art. 599 c.p.p., previa rinuncia agli altri motivi, tra i quali il motivo sulla ravvisabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 12/1991 - l'aggravante in questione è stata esclusa a seguito di giudizio di rinvio, sul punto, della corte di cassazione.
Osserva il ricorrente che non è condivisibile l'assunto della corte milanese, secondo la quale "l'istanza non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 587 c.p.p. posto che lo LE, a suo tempo, aveva definito la propria posizione processuale ex art. 599, comma 4, c.p.p. e, quindi, non poteva beneficiare dell'interpretazione di una norma adottata in diverso giudizio nei confronti di tre soggetti già coimputati".
L'affermazione della corte territoriale urta - rileva il ricorrente - contro la prevalente giurisprudenza di legittimità il cui costante orientamento è fissato nella decisione delle ss.uu. 24 marzo 1995, Cacciapuoti, nella quale si dice che il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile, opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo del gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante rendendolo partecipe del beneficio conseguito dal coimputato". MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è infondato.
a - È da precisare meglio che, nel caso di specie, lo LE era stato condannato, con altri imputati, con il riconoscimento, da parte del primo giudice, dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n.293/1991. Lo LE aveva proposto appello e, in questa sede, egli ed altri due imputati avevano chiesto, ai sensi dell'art. 599, comma 4 c.p.p., rinunciando a tutti gli altri motivi di appello, ivi compreso il motivo sull'anzidetta aggravante dell'art. 7, che la pena fosse determinata in una certa, ridotta, misura, richiesta che la corte di appello accoglieva con sentenza del 13 febbraio 1996, avverso la quale lo LE e gli altri proponevano ricorso che la corte di cassazione dichiarava inammissibile con sentenza in data 20 febbraio 1997. Altri imputati non si erano avvalsi della norma dell'art. 599 c.p.p., sicché la corte di appello, con sentenza del 19 febbraio 1996, decideva, rigettandole, le loro impugnazioni, con le quali era stata richiesta anche l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991. La sentenza veniva impugnata e la corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, la annullava con rinvio in ordine alla anzidetta, ritenuta, aggravante dell'art. 7.
b - Ciò posto, appare chiaro che l'estensione della impugnazione non può operare, non tanto perche gli appelli degli imputati sono stati decisi con sentenze diverse, quanto perché mancano i presupposti richiesti dalla legge affinché possa aversi l'estensione della impugnazione.
1 - L'essere stati gli appelli decisi con sentenze diverse non è circostanza che possa impedire che l'eventuale accoglimento di un motivo comune - o, il che è lo stesso l'eventuale annullamento con rinvio della non identica sentenza di appello in accoglimento di quello che, nei motivi di appello, era un motivo comune - si estenda al coimputato non impugnante, potendo dipendere le non unicità della sentenza da una legittima separazione dei processi, la quale non può costituire ostacolo alla eliminazione del contrasto tra giudicati cui tende l'istituto della estensione della impugnazione.
2 - La ragione che, invece, impedisce, nel caso in esame, l'estensione della impugnazione sta nella insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge perché l'estensione si verifichi. È noto, invero, che i presupposti dell'estensione sono:
- un provvedimento impugnabile reso nei confronti di più imputati ovvero una sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imputato e del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda;
- un'impugnazione ammissibile proposta da uno di questi soggetti, cui corrisponda l'inattività assoluta - mancanza di impugnazione - o relativa - difetto di motivi specifici riguardanti i punti comuni - degli altri soggetti o l'inammissibilità delle impugnazioni da loro proposte.
Ne consegue, anzitutto, che non ha, ovviamente, motivo di avvalersi dell'estensione l'impugnante che, nel proprio gravame, non sia rimasto inattivo nei confronti o anche nei confronti di quel capo della sentenza che può dar luogo ad un comune motivo di doglianza. Ma, ne consegue, inoltre, che non può avvalersi dell'estensione dell'impugnazione colui che, dopo avere proposto un motivo comune che, se fondato, finirebbe, comunque, per incidere sulla pena - nel caso di specie l'eliminazione dell'aggravante avrebbe o potrebbe avere riflessi sulla entità della pena - vi abbia espressamente rinunciato in vista di una nuova, più favorevole, determinazione della pena che l'art. 599, comma 4, c.p.p. consente venga irrogata a chi si limiti ad insistere sul motivo in ordine alla sanzione rinunciando a tutti gli altri motivi.
In questo caso l'ordinamento giuridico non ha interesse all'estensione della impugnazione, ad eliminare, cioè, l'eventuale contrasto tra giudicati proprio perché la rinuncia a quel determinato motivo comune è parte di un bilanciamento di interessi che l'ordinamento rimette alla discrezionalità dell'imputato, il quale può liberamente scegliere tra il vantaggio certo della diminuzione della pena - o, comunque, della irrogazione di una pena meno afflittiva di quella che potrebbe essergli inflitta per l'accoglimento dell'eventuale impugnazione, sul punto, del p.m. - rinunciando agli altri motivi, e il vantaggio incerto dell'accoglimento degli altri motivi, ivi compreso quel motivo comune che, se accolto, si rifletterebbe pur sempre sulla entità della pena.
3 - E a conclusioni non diverse si perviene allorché le parti facciano richiesta di una nuova determinazione della pena rinunciando agli altri motivi che non comprendono, però, quel determinato motivo comune.
Premesso, infatti, che, ai sensi dell'art. 584 c.p.p., "a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo", ne discende che l'imputato, nel momento in cui concorda con il p.m. la determinazione della pena rinunciando agli altri motivi, sa che altri ha impugnato la sentenza anche con un certo motivo comune, sicché, ancora una volta, egli è in grado di scegliere tra il vantaggio certo di una nuova determinazione della pena, più favorevole di quella inflitta o di quella che potrebbe scaturire dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione del p.m., e il vantaggio incerto collegato all'accoglimento di quel motivo comune che, comunque, avrebbe effetti soltanto sulla entità della pena.
4 - Ad altre conclusioni, invece, deve pervenirsi allorquando il motivo comune non incida sulla pena, ma sia tale che, se accolto, escluderebbe la stessa sussistenza del reato.
In questa ipotesi, il radicale contrasto tra giudicati - un fatto sarebbe e, contemporaneamente, non sarebbe reato - deve essere colmato e per colmarlo non vi sono strade diverse dall'estendere l'impugnazione, ove ne ricorrano le condizioni, o dall'avvalersi dell'istituto della revisione, "situazione, questa, che, come è stato osservato in dottrina, può sorgere anche, sia pure eccezionalmente, fra sentenze emesse nello stesso procedimento quando - e il caso potrebbe essere quello di specie, se vi si discutesse del contrasto radicale di cui si sta parlando - il fatto incompatibile con la sentenza irrevocabile di condanna per un reato scaturisca da una sentenza successiva, in quanto se i fatti incompatibili derivassero dalla stessa sentenza o da sentenze distinte ma coeve, il rimedio esperibile sarebbe l'impugnazione ordinaria".
2 - Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2001