Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
In tema di mendacio bancario di cui all'art. 137, comma primo, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute false, presentate in banca per lo sconto, non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso elementi fattuali che ne rendano comunque possibile la individuazione. (Nel caso di specie, la S.C. non ha ritenuto affetto da nullità il capo di imputazione, per quanto lo stesso non riportasse l'indicazione specifica di tutte le fatture presentate in banca per lo sconto, trattandosi di sole tre fatture non contestate, e quindi facilmente individuabili ai fini dell'esercizio del diritto di difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2016, n. 54159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54159 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
54 1 5 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 21/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2322/2016 STEFANO PALLA Presidente REGISTRO GENERALE CARLO ZAZA N.11697/2016 EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE GI DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA GI nato il [...] a [...]-SAIANO avverso la sentenza del 15/09/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello per carenza di interesse per il delitto di infedeltà patrimoniale addebitato all'imputato, prosciolto in primo grado per tardività della querela, ed ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di mendacio bancario, riguardante lo sconto di false fatture;
epoca dei fatti Ottobre 2008. 1.Ha presentato ricorso l'imputato AN, che col primo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla genericità di entrambi i capi di imputazione, poiché nel primo per il reato ex art 2634 cc, 61 n. 7 cp non erano stati indicati i contratti incriminati, né le date di stipula e nel secondo non erano stati precisati gli elementi individuanti le false fatture, come il numero, le date di emissione e gli importi.
1.1 Il secondo motivo di ricorso è pertinente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, riguardo alla quale la sentenza sarebbe stata sbagliata e la motivazione illogica. La sentenza impugnata aveva, infatti, osservato che non erano state spiegate le ragioni dell'interesse alla pronunzia di assoluzione, che, al contrario, erano state rappresentate nei motivi d'appello, emergendo piena prova dell'innocenza dell'imputato ed avendo questi concreto interesse a farla valere nell'ambito del giudizio civilistico arbitrale di appello.
1.2 Col terzo motivo è stata censurata la decisione per errata applicazione dell'art 129 cpp. Sostiene il ricorso che dagli atti era emersa con chiarezza l'insussistenza del fatto e la Corte avrebbe dovuto adottare la formula consequenziale, ai sensi della norma invocata.
1.3 Nel quarto motivo ci si è doluti dell'errata applicazione della norma incriminatrice sul mendacio bancario, che era stata estesa alla fattispecie di sconto di fatture false, non sussumibile in essa, che si riferisce in senso diverso alla complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
1.4 La determinazione della pena, comminata nel massimo edittale, è stata oggetto del quinto motivo di ricorso, poiché il riferimento al pericolo provocato alla persona offesa ed al mancato risarcimento dei danni era improprio, tanto che la banca popolare di Bergamo non si era costituita parte civile.
1.5 Tramite il sesto motivo ci si è doluti della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per la quale la Corte aveva valutato due volte gli stessi elementi ai fini della determinazione della pena base e della negatoria delle stesse attenuanti generiche. All'odierna udienza il Pg, drssa Loi, ha concluso per il rigetto e l'avvocato De Vecchis ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Deve, in primis, rilevarsi che i motivi di ricorso di cui ai punti 1., 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, e 1.6 sono in sostanza uguali a quelli di appello, per come sintetizzati nella parte della sentenza ad essi dedicata e non si sono confrontati con le argomentazioni svolte dal Giudice del secondo grado, essendo, pertanto, generici. In tale senso, Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013 Ud. (dep. 26/06/2013) Rv. 255568: In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
1.1 Nella sentenza impugnata in ogni caso, quanto al primo motivo, sono stati ben spiegate le ragioni per cui era stata respinta la critica circa la genericità dei capi di imputazione, osservando che il tenore delle accuse non aveva inciso in alcun modo sulla piena esplicazione del diritto di difesa. Del resto i termini della regiudicanda erano chiari, poichè la fittizietà delle tre fatture oggetto dell'addebito era incontestata ed acclarato il loro uso truffaldino da parte dell'imputato, allo scopo di creare liquidità in favore del Consorzio di cui era amministratore.
1.2 Va, altresì, ricordato che questa Corte, pronunciandosi su un caso analogo, ha stabilito che la mancata analitica indicazione nel capo di imputazione di tutte le fatture considerate falsificate non comporta genericità della contestazione, se ne è possibile aliunde l'individuazione. Così, Sez. 3, Sentenza n. 6102 del 15/01/2014 Ud. (dep. 10/02/2014) Rv. 258905: In tema di reati tributari, la mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente il rinvio a tutte le fatture emesse da specifici fornitori e indicate dall'imputato nella dichiarazione dei redditi).
1.3 Applicando tale condivisibile principio alla fattispecie in esame deve considerarsi che le fatture oggetto dell'imputazione sono soltanto tre, presentate allo sconto presso la medesima azienda bancaria, essendo, quindi, facilmente individuabili al fine dell'esercizio del diritto di difesa, che, come ha annotato la Corte territoriale, era stato effettivamente esercitato nel processo.
2.Analoghi argomenti devono svolgersi sul secondo motivo di ricorso riguardante il reato di infedeltà patrimoniale, che, oltre ad essere ripetitivo della doglianza già presentata, mostra la singolare caratteristica di dare per acquisita la piena prova dell'innocenza dell'imputato, ed ha in definitiva proposto a questa Corte censure sul merito della decisione, peraltro formulate in modo generico.
3. Lo stesso vizio di genericità affligge il terzo motivo di ricorso, che è fondato su una pretesa evidente insussistenza del fatto e che ha lamentato la mancata assoluzione nel merito secondo quanto sostenuto dalla difesa nei motivi di appello, limitandosi, quindi, ad esporre la propria interpretazione alternativa dei risultati processuali in relazione al delitto ex art 2634 cc di cui al capo 1).
4.Prima di esaminare il quarto motivo di ricorso deve riportarsi la norma incriminante di cui all'art 137 co 1 bis DLVO 385/93, secondo la quale "Salvo che il fatto costituisca reato più 2 grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Secondo il ricorrente l'interpretazione letterale di tale disposizione renderebbe configurabile il reato solo nel caso in cui l'indicazione di dati non veritieri riguardi il complessivo stato economico patrimoniale dell'azienda e non anche singole richieste di credito, come nel caso di specie.
4.1 Tale opzione interpretativa non appare rispondente al senso proprio delle parole della legge, atteso che la situazione economica indica tutto ciò che si riferisce alla redditività aziendale e la situazione finanziaria rappresenta la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni con incassi;
non sembra dubitabile che il procurarsi notevolissime liquidità, come avvenuto nella fattispecie in esame,tramite lo sconto di fatture rivelatesi false, possa avere incidenza sia sull'uno che sull'altro aspetto della vita di impresa. -4.2 Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito in senso opposto a quello presentato in ricorso che la norma penale in parola si riferisce ad ogni informazione - significativa riguardante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto richiedente il credito. In tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 3640 del 08/01/2014 Ud. (dep. 27/01/2014) Rv. 258303: Il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, la cui violazione integra il reato previsto dall'art. 137, comma primo bis, D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U. in materia bancaria), ha una portata ampia e ricomprende ogni dato significativo sulle condizioni patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o alla liquidità disponibile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la falsa esposizione di crediti, in realtà ancora non maturati).
4.3 Applicando tale condivisibile principio al caso per cui è ricorso deve ritenersi che i dati fasulli veicolati alla banca tramite la presentazione di fatture in cui il richiedente figurava creditore di ingentissimi importi di denaro, siano stati molto significativi di una buona condizione patrimoniale della stessa azienda, in realtà inesistente, nonchè idonei a realizzare la situazione di messa un pericolo della lealtà e della correttezza dei rapporti tra la banca ed il soggetto richiedente, oggetto giuridico che la norma vuole tutelare.
4.4 Quanto alla censura circa il dedotto difetto di motivazione sul dolo specifico va, in contrario, sottolineato che la Corte ha posto in evidenza la complessa natura dell'operazione realizzata tramite la predisposizione e contabilizzazione di fatture e note di credito false, desumendone in modo logicamente coerente, l'esistenza del dolo specifico. Il motivo di ricorso, pertanto, deve giudicarsi manifestamente infondato.
5. Inammissibili appaiono anche le doglianze circa il trattamento sanzionatorio, poiché la determinazione della pena è stata congruamente illustrata tramite la particolare abilità e 3 spregiudicatezza dell'imputato, oltre che con il riferimento al grave pericolo in cui era incorsa la banca ingannata, riguardo al quale, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie astratta, non assume rilievo la mancata costituzione di parte civile della persona offesa.
5.1 La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata trasparentemente ed adeguatamente motivata dalla Corte milanese, ricordando la loro funzione di mitigare pene risultanti eccessive per la rigidità originaria del sistema di calcolo ed osservando che nella fattispecie oggetto di processo non vi erano ragioni per riconoscerle, apparendo la pena giusta in relazione alla illustrata gravità del fatto ed ai precedenti penali del giudicabile. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro duemila in favore della cassa delle ammende Deciso il 21.9.2016 Il consigliere estensore Presidente Defans tame Dr Stefano Palla Eduard de Gregorio така TATA IN CANCELLERA add 20 DIC 2013 IL FUNZION Vex 4