Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
L'art. 323 cod. pen. nella formulazione introdotta dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 esclude che il reato possa configurarsi con l'emanazione di un atto amministrativo inficiato da vizi di legittimità diversi da quelli tassativamente indicati dalla norma, quale l'eccesso di potere. Pertanto, non integra il reato il cattivo uso dei poteri di valutazione dei candidati in un pubblico concorso da parte dei componenti della commissione, ancorché il giudizio si estrinsechi attraverso la semplice espressione di un voto (La Corte ha escluso, in particolare, in tale ultima ipotesi, che il giudizio così espresso possa integrare gli estremi della violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituendo il voto stesso motivazione del provvedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1998, n. 12793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12793 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 3.11.1998
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 1470
Dott. AN ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO S. AGRÒ Consigliere N. 27875/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO DI TORINO,
nei confronti di
AF VE, nato a [...] l'[...];
OS LU, nato a [...] il [...];
IN AL, nato a [...] il [...];
GO EP, nato a [...] il [...];
ER TA, nato a [...] il [...];
AR NA, nato a [...] il [...];
NO AN, nato a [...] l'[...];
LA NG ZI, nato a [...], il [...],
nonché dai predetti
AR NA,
NO AN,
LA NG ZI,
e, per i soli interessi civili, dalle parti civili costituite AZIONI OB
ON AN
avverso la sentenza 8.1.1998 della Corte d'Appello di Torino Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Elena Paciotti che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi
Uditi i difensori delle parti civili - avvocato Gilberto Lozzi per ON IN e avvocato Alberto Fontana per ON Roberto- i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale;
uditi i difensori dei ricorrenti, avvocato Antonio Rossomando per ER, avvocato Gian Paolo Zancan per La NG, avvocati Vittorio Chiusano e Franco Coppi per NO, nonché l'avvocato Alfredo Gaito per MO e l'avvocato Fausto Bellato per FF;
GO e ER. Osserva
IN FATTO
Con sentenza del 13.12.1995 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava gl'imputati - il FF quale presidente della commissione esami - natrice del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di primario chirurgo ospedaliero - presso la U.S.L. di Ovada, il MO , il NI, il DR, il VE e il LA quali componenti della predetta commissione il NO, direttore, della Clinica chirurgica dell'Università di Torino, quale istigatore, concorrente morale;
il La NG quale soggetto favorito - colpevoli del (delitto di cui all'art.323 c.p. per avere, abusato dei rispettivi uffici al fine di procurare al La NG l'ingiusto vantaggio patrimoniale di farlo risultare vincitore al concorso con conseguente danno per i concorrenti, dottori IN ON, Pietro LO e Roberto ON, non ammessi agli orali perché alla prova pratica bocciati ingiustificatamente, vale a. dire senza alcuna motivazione al di fuori di quella esplicitata mediante la semplice assegnazione del voto collettivo e così in violazione dell'art.3 legge 7.8. 1990 n.241, nonché il NO per avere, al fine di fare assegnare il primariato al La NG, pilotato il concorso inducendo la commissione ad agire in tal senso e il La NG per avere contribuito alla realizzazione dell'illecito progetto.
Concessi indi a tutti gl'imputati, incensurati, le attenuanti generiche e i benefici di legge, li condannava alla pena principale di anno uno di reclusione ciascuno.
Quanto alla responsabilità penale del prof. NO fondava la decisione adottata essenzialmente sulle dichiarazioni testimoniali del dottor ON, il quale ha riferito di aver appreso dalla viva voce dello imputato che il posto era "pressocché assegnato ad un concorrente che interessava a lui e presentandosi avrebbe rischiato di fare una brutta figura", e su quelle del Prof. TT, cui il NO aveva detto testualmente "È mia intenzione recuperare al Piemonte i primariati di confine con la Liguria" abbiamo già fatto un'eccezione per Novi Ligure" e sulla sua posizione accademica, che certamente lo metteva in grado di esplicare grandissima influenza sullo svolgimento in zona di quel tipo di concorsi, se è vero che allo stesso prof. TT aveva detto: " Lei è la dodicesima o tredicesima persona che si interessa a questo piccolo primariato" (pagg.22/30).
Quanto alla posizione dei commissari, fondava la decisione adottata sulle disparità e sulle parzialità, evidenziate dai consulenti nell'assegnazione del punteggio per titoli, utilizzato in minima parte con motivazioni, men che adeguatamente specificate con relazione dettagliata, come prescritto dall'art. 28/3 D.M. 30.1.1982 e secondo i criteri di cui all'art.10 dello stesso decreto, del tutto generiche, stereotipe e apodittiche;
sui criteri docimologici d'imprevedibile e contrastante larghezza adottati per la prova scritta, nella quale per converso non si esitò ad assegnare al La NG un elevatissimo punteggio;
sull'accertata banalità della prova pratica, certamente alla portata dei candidati bocciati e della loro lunga esperienza, e superata invece dal solo La NG, la cui esperienza era quantitativamente di gran lunga inferiore a quella di tutti gli altri concorrenti;
sull'eccezionalità della bocciatura di alcuni candidati alla prova pratica e sull'unicità più che sulla rarità della bocciatura di tre candidati su quattro e fronte di una prova, che non presentava difficoltà particolari;
sull'incapacità degl'imputati di individuare e di attribuire al rispettivo autore gli errori in lunga serie indicati, rivelatisi in parte sicuramente falsi e in parte falsi "con ogni probabilità e comunque contrastanti con le motivazioni che, sempre secondo la tesi degl'imputati, li avrebbero determinato"; sulla circostanza che durante la prova pratica ad un candidato, che lo ha ammesso, fu contestato un errore mentre nessun altro ne è stato contestato al medesimo o ad altri candidati asseritamente incorsi in "errori/orrori macroscopici";
sulla necessità di bocciare tutti gli altri candidati sia per fronteggiare il punteggio più elevato e irraggiungibile del dottor ON, sia per evitare la formazione di una graduatoria, che avrebbe offerto il destro di un ricorso amministrativo avverso l'attribuzione dei punteggi;
sulla lunghissima discussione in camera di consiglio, attribuibile soltanto alla resistenze di qualche commissario;
sulla pretermissione della motivazione, che, sebbene doverosa dato l'eccezionale esito della prova, non doveva essere adottata per evitare che i candidati potessero nell'immediatezza contestare per la loro inesistenza gli addebiti loro mossi.
Quanto al La NG, fondava l'espresso giudizio su evidenziate anomalie della sua condotta in prossimità del concorso e in sede procedimentale.
Si gravavano gl'imputati, chiedendo in via principale di essere assolti per insussistenza del fatto;
ma la Corte d'Appello di Torino, intervenuta nel frattempo la riforma dell'art.323 c.p., con sentenza dell'8.1.1988 assolveva tutti gl'imputati perché il fatto loro contestato non è più previsto dalla legge come reato. Pur dovendosi tener per certo che nel caso in esame c'era "stato un eccesso di potere, un cattivo uso del potere discrezionale, un atteggiamento di favoritismo verso un candidato, avendo la commissione esaminatrice ingiustificatamente bocciato alla prova pratica tre candidati (AZIONI, ON e MOLINELLO) per favorire LA NG EZ", poiché l'eccesso di potere, di per sè, stante la nuova formulazione dell'art.323 c. p., non può essere considerato penalmente rilevante"; dovendosi altresì "escludere .... che il principio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art.97 rientri nell'ambito di rilevanza dell'art.323 c.p."; riteneva che nella condotta contestata agl'imputati non sussistesse la violazione di legge richiesta dalla novellata fattispecie legale per la configurazione del reato. Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, reputava infatti che tale violazione non poteva essere riferita in particolare all'art."3 della legge 7.8.1990 n.241 per difetto di motivazione, essendo stata espressa la bocciatura in unico voto" ne' all'art.9 del D.M. 30.1.1982 (Normativa concorsuale del personale delle USL) "per non essere stata verbalizzata la prova pratica, in quanto..... tale norma, per i verbali relativi al concorso,impone soltanto che di ogni seduta della Commissione venga redatto dal Segretario processo verbale, dal quale devono risultare descritte "tutte le fasi del concorso", e non dunque le modalità di esecuzione di una specifica prova".
Ricorrono per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, gl'imputati LA, NO e La NG nonché le parti civili ON e ON.
La pubblica accusa in particolare denunzia violazione dell'art. 323 c.p., nella formula vigente, sussistendo nel caso di specie violazione dell'art.3 della legge 7.8.1990, n. 241 "la cui percettività ... non poteva certamente sfuggire ai commissari d'esame, tutti soggetti esperti di procedure concorsuali", per "il tenore letterale del dato normativo", che all'evidenza non ammette equivoci, laddove stabilisce che ""ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato, salvo che nell'ipotesi prevista dal comma II", (ossia per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale)". Rileva in proposito che - se la giurisdizione amministrativa, argomentando dalla circostanza che secondo il dato formale la motivazione deve dar conto di risultanze istruttorie e alle stesse deve essere riferita, ha ritenuto che essa sia richiesta più propriamente a definizione e a chiusura di un'attività amministrativa di natura provvedimentale e non già a definizione di un'attività di valutazione, che, come quella volta a saggiare la preparazione tecnica o culturale del candidato in concorso, si chiude di solito con un giudizio espresso in termini numerici - tali principi, " si scontrano con la perentoria chiarezza del dato testuale" e prevedono comunque, in "situazioni di insufficienza del voto a garantire tale idoneità", esemplificate con espressi richiami giurisprudenziali, la necessità della motivazione quando "l'esito del giudizio deve dar conto della particolarità del caso". Sottolinea indi la particolarità del caso di specie dato che la prova pratica imposta ai concorrenti, siccome effettuata sull'intestino tenue di cadaveri, "difficilmente avrebbe potuto offrire in caso di contestazione elementi di riscontro idonei e comunque utili alla soluzione della problematica, poi emersa, concernente la sussistenza o consistenza degli errori commessi dai candidati bocciati" di conseguenza, ritenuto in fattispecie sussistente e insoddisfatto l'obbligo di motivazione espressa dal voto conferito;
considerata la fonte normativa di tale obbligo;
ritiene sussistente la violazione della. norma predetta e perfetto - anche alla stregua dell'attuale formula dell'art. 323 c.p. - il delitto contestato agl'imputati
Argomenta infatti che, vigente l'art.323 nella nuova formula, la violazione di legge può. ricorrere tuttavia anche quando il vizio di legittimità vada inquadrato nell'eccesso di potere, che nella forma più frequente " si risolve proprio nell'utilizzo da parte del P.U. dei poteri per finalità diverse di quelle in vista delle quali gli sono stati conferiti dalla legge".
Rileva infine che, secondo l'art .9/III DM 30. 1 .1982 - Normativa concorsuale del personale delle USL- "i punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi;
in caso di differenti valutazioni il voto da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario" e che "la lunghezza della discussione in camera di consiglio e le dichiarazioni di uno degli imputati" inducono a ritenere verificato il presupposto (divergenze di giudizi) richiesto dalla norma per la manifestazione dei singoli voti assegnati dai commissari della prova", e segnala che nella sentenza impugnata non è stata presa "in dovuta considerazione la possibile violazione" di tale norma, così come non è stata presa in considerazione la " violazione dell'obbligo d'imparzialità e della parità di trattamento" sancito all 'art.97 della Costituzione, del cui carattere precettivo non e' dato dubitare.
AZIONI OB E AN ON, parti civili costituite, con ricorsi di contenuto letteralmente identico denunziano
1. Violazione dell'art.3 L.7.8.1990, n.241 perché la Corte di merito, adeguandosi all'"orientamento del Consiglio di Stato, seconde, cui nei procedimenti concorsuali costituirebbe idonea motivazione l'attribuzione in termini numerici di punteggi. relativi ai titoli e alle prove ... ... ha completamente omesso di valutare la peculiarità della fattispecie", connotata da un "apodittico giudizio di inidoneità" di tre candidati su quattro in relazione alla prova pratica esperita, sebbene lo stesso Consiglio di Stato, alle cui decisioni il giudice di merito dichiara di essersi adeguato - con sentenza n. 24 emessa dalla Sezione IV l'11.1.1994 in tema di scrutinio per merito comparativo, applicabile nella presente e omologa fattispecie - abbia statuito la necessità di una specifica motivazione del punteggio assegnato per la qualifica attitudinale ... quando la valutazione si discosti in misura apparentemente ingiustificata da quello attribuito ad altri candidato, evidenziando che la funzione della motivazione in tali casi è "quella di attestare che l'esercizio della discrezionalità (che implica per sua natura inevitabili margini di soggettività e di opinabilità) si è svolto nell'esercizio dei criteri dettati nel pubblico interesse e non è stato inquinato da fattori non consentiti dalla legge";
2. Violazione dell'art.9 commi 1 e 3 DM 30.1.1982 a)perché la Commissione, sebbene la durata accertata eccezionalmente lunga della camera di consiglio sia sintomatica delle divergenze insorte in proposito tra i commissari, ha indicato per la prova pratica solo il voto finale, invece di determinare i punteggi relativi "con voti palesi", attribuendo quindi a ciascun candidato il voto "risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario", come imposto dalla necessità di porre il "candidato in grado di conoscere se il voto finale è la risultante di opinioni unanimi o divergenti": "la mancata indicazione dei voti di ciascuno esclude" infatti "la possibilità di censura sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà sussistente quando il loro rilevante divario rende inattendibile il giudizio complessivo (Cons. Stato Sez. VI 25/3/97 n.505) b) perché, utilizzando della parola "fase un'accezione estremamente lata", ha scorrettamente interpretato significato e portata del comma primo. del citato art.9, laddove si dispone che "di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale, dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso" e non semplicemente menzionate;
la descrizione, ancorché sintetica e schematica, essendo necessaria affinché, attraverso l'indicazione di tutti i dati essenziali e rilevanti delle operazioni condotte nelle varie fasi processuali, si possa "predisporre una sicura base documentale di giudizio, ai fini del controllo di legittimità", base in fattispecie mancante perché nessuna indicazione è stata inserita nei predetti verbali "circa la condotta tenuta dai candidati nell'espletamento della prova pratica".
AR NA denunzia erronea applicazione dell'art.323 nel testo abrogato dalla legge 234/1997 e vizio di motivazione e chiede l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste o perché egli non ha commesso il fatto.
Al fine, avvalendosi anche di elementi di giudizio e di riferimenti dottrinali non risultanti dalla sentenza impugnata, a) contesta siccome non rispondenti al vero le conclusioni parziali volta a volta attinte dai giudici di merito in ordine alla semplicità della prova d'esame e alla conseguente stranezza di un accertamento di inidoneità a superarla di quei candidati, che avevano maturato la più lunga esperienza professionale nel settore;
b) in ordine alla mancata verbalizzazione degli errori asseritamente constatati dalla commissione durante l'esecuzione della prova pratica da parte dei candidati;
alle rilevate contraddizioni degl'imputati nell'indicare gli errori e nell'attribuirli a ciascun candidato;
alla gravità di tali errori, essa pure contraddittoriamente indicata;
alla mancata contestazione di tali errori in corso di svolgimento della prova, a differenza di quanto era stato fatto nei confronti del concorrente LO;
afferma che, mentre "nessuna singolarità ... può essere attribuita alla circostanza per cui i commissari non fossero stati in grado di ricordare a quale dei singoli candidati erano da riferire i vari errori", egli era stato in grado di indicarne almeno uno per ciascun candidato, e riferisce quindi di un errore rilevato nella prova esperita dal LO, che si dice lo abbia ammesso, e di un altro in quella esperita dall'ON; critica la fondatezza dei dubbi sull'attendibilità dello strumentista GA, espressi dai giudici di merito sol perché lo stesso lavora nella clinica chirurgica del NO;
asserisce travisate le dichiarazioni del VE e afferma che al punto, nel quale la prova dell'ON fu - a dire dello stesso interrotta, questi avrebbe potuto aver già eseguito quell'anastomasi stenotica a dire dei giudici impossibile da realizzare stante l'avvenuta interruzione delle rispettive prove prima della loro ultimazione;
c) definisce normale e correlata allo scambio di pareri presupposto da una valutazione collegiale la durata della camera di consiglio, ritenuta dai giudici di merito eccessivamente protratta a fronte dell'asserita macroscopicità degli errori e tale da doversene dedurre che questi non c'erano stati o, per lo meno che essi non erano così macroscopici ovvero, più probabilmente, che qualcuno dei commissari ne aveva rilevato l'inesistenza e aveva opposto qualche resistenza prima di cedere alle insistenze dei colleghi;
d) contesta che i giudici di merito, al fine di suffragare la tesi, dedotta dagli argomenti sopra cennati, secondo la quale la "bocciatura dei tre candidati ON, LO e AC ... fosse "giustificata" dalla volontà di favorire ... il La NG EZ" potessero "esaminare i singoli punteggi conferiti ai diversi candidati, nonché i criteri coi. quali erano stati attribuiti a ciascuno di essi", essendo tutto ciò di competenza della commissione ed essendo stato espresso il giudizio "in base a procedure che hanno tenuto conto delle garanzie prescritte dalla legge per lo svolgimento dell'esame", procedure in ordine alle quali non è "stata effettuata alcuna contestazione per violazione di norme specifiche;
e) deduce infine l'assoluta mancanza di prova in ordine al dolo specifico richiesto dalla formula abrogata dell'art.323 c.p., segnalando l'accidentalità della sua presenza in commissione, decisa a prova scritta già fissata per la sopravvenuta indisponibilità del Prof. Anselmetti, già designato dalla Regione Piemonte a ricoprire l'incarico di Presidente della Commissione di concorso. NO AN, richiamati e fatti propri i motivi dedotti da altri membri della commissione ricorrenti denunzia
1- contraddittorietà della motivazione sul punto concernente la sussistenza della prova della contestata condotta di abusa d'ufficio perché i giudici di merito, dopo avere affermato (pag.17) non esservi "prova certa che i candidati bocciati non abbiano commesso degli errori " come "non vi è prova che gli errori .... siano stati commessi, ovvero abbiano rivestito una importanza tale da legittimare una bocciatura", sorprendentemente concludono alla stessa pagina di trovarsi "pertanto di fronte ad una bocciatura ingiustificata che dagli atti risulta unicamente dalla necessità di favorire uno dei candidati e cioè EZ La NG".
2- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al suo ritenuto concorso morale per istigazione a) perché la qualità di concorrente per istigazione attribuitagli dal G.i.p. al posto di quella di concorrente intraneus addebitatagli dalla pubblica accusa comportava la dimostrazione della condotta istigatrice, della quale non è traccia nel capo d'imputazione, mentre, per converso, appare insostenibile che medici dagli stessi giudici definiti "esperti" e tutt'altro che "Commissari imbelli, automi inerti nelle mani di un burattinaio, bensì persone che, alla pari del NO, danno per avere o danno per avere avuto" (così sent. pag.24)", per la maggior parte non conosciuti da lui, "fossero fin dall'inizio partecipi al piano delittuoso e concordi nell'attuarlo";
b) perché "un comportamento così eccezionale, fuori da ogni comune regola di esperienza" avrebbe dovuto essere rigorosamente dimostrato, non comprovando ne' l'istigazione ne' le modalità di essa le cosidette "profezie" estratte dai suoi colloqui col TT e con l'ON oltre un anno prima della prova d'esame in questione e non potendosi definire che insinuazioni gli altri argomenti adoperati in sentenza.
ZI LA NG denunzia in unico contesto manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sua partecipazione di extraneus, erronea applicazione della legge penale in tema di concorso del privato nel reato proprio del pubblico ufficiale;
mancata applicazione in preminenza della formula per non aver commesso il fatto perché la sua vista al prof. OC, all'epoca ancora presidente della Commissione, in occasione della prova scritta, quale che ne fosse il valore sintomatico attribuitogli dai giudici di merito per essere il predetto compagno di partito di IU La NG, suo fratello, certamente ha perduto ogni valenza probatoria a seguito dell'assoluzione del predetto, mentre le dichiarazioni, asserite "palesemente false" da lui rese circa il suo "allenamento su cadaveri", non valgono processualmente a dare la prova di un accordo largamente anteatto a concorrere nel reato.
Per UI MO ha depositato memoria il suo difensore, avvocato Alfredo Gaito, il quale, con riferimento alle deduzioni del pubblico ministero e delle parti civili, ha argomentato in ordine all'insussistenza della violazione di legge postulata dall'attuale formula dell'art.323 c.p. per la configurazione del reato. IN DIRITTO
I ricorsi del pubblico ministero e quelli delle parti civili sono infondati;
quelli degl'imputati sono inammissibili. Di vero, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, bene giuridico tutelato al più alto livello dall'art.97 della Costituzione, è quello stesso protetto a livello della legge ordinaria - entro i limiti segnati e alle condizioni ivi stabilite- dall'art. 323 c.p.. Secondo la formula originaria della norma predetta, l'attentato a tale bene era solo quello attuato con un abuso funzionale, evidenziato come tale sul piano oggettivo prima che sul piano soggettivo, non potendosi disconoscere preciso significato di tipicizzazione del delitto alla sostituzione della dizione originale "abusando" - che attraverso l'uso della forma infinita del verbo evidenziava la funzione strumentale dell'abuso nella configurazione del reato con la dizione "abusa" - che, introdotta nella formula della norma dall'art.13 della legge 26.4. 1990, n.86, evidenziava la condotta direttamente sottoposta a sanzione e allora consistente nell'abuso medesimo- nonché all'atteggiarsi dell'elemento psicologico del reato nella forma del dolo specifico. Secondo tale formula, abrogata dall'art.1 della legge 16 luglio 1997 n.234, la configurazione del delitto di abuso d'ufficio postulava il contestuale venire in essere di una doppia ingiustizia perché non bastava che fosse contraria alla legge la condotta dell'agente, ma doveva essere ingiusto anche il fine da lui perseguito (Cass. VI, 5.4.1996, n. 33919 CED 204.49 6). L'ingiustizia del vantaggio, che poteva anche prescindere da vizi formali o procedurali dell'attività amministrativa (cfr. Cass. VI, 15.7.1996, n. 7071, CED 206025), doveva riguardare dunque sia il momento dinamico, cioè il fatto o la condotta causativi, sia il risultato dell'azione, cioè il perseguito fine di vantaggio, ingiusto solo se non conforme al diritto o addirittura se contrario ad esso (Cass. VI, 22.11.1996 n. 10008, CED 206631).
Ne consegue che un atto amministrativo o una condotta meramente illegittimi già sotto la formula della norma incriminatrice vigente alla data del fatto contestato, non erano di per sè soli idonei a configurare la fattispecie legale in esame (Cass. VI, 13.6. 1996 n. 6047, CED 205036) L'abuso d'ufficio, che, come già detto, poteva pure prescindere dalla constatata ricorrenza di vizi amministrativi dell'atto, andava dunque ricollegato alla deviazione di esso dalla causa tipica o da altro elemento essenziale previsto dal legislatore, quali l'oggetto, la forma se richiesta ad substantiam, e perfino i motivi, che assumessero rilievo nella tipicizzazione dell'atto, dato che il principio di tipicizzazione degli atti amministrativi discende direttamente dal principio costituzionale d'imparzialità dell'amministrazione (cfr. Cass. VI, 27/5/91 n. 5586). Lo sviamento di potere, che si sostanzia nell'esercizio del potere, connesso alla funzione, per un fine improprio rispetto alla funzione medesima in modo da far conseguire all'atto uno scopo estraneo rispetto a quello previsto dalla legge, costituiva dunque uno dei sintomi della condotta di abuso. Pertanto la sussistenza del reato, anche con riferimento all'elemento soggettivo, poteva essere dedotta dall'atto o dalla condotta singolarmente valutati - qualora l'atto o la condotta esprimessero ex se il perseguimento di un fine diverso rispetto al fine istituzionale- sia da elementi sintomatici, che - apparentemente estrinseci all'atto o al comportamento- consentissero tuttavia una verifica di più ampio contesto e tale da dare rilievo ai presupposti di fatto nei quali si radicava l'abuso, attraverso il coinvolgimento di singoli comportamenti o di serie comportamentali antecedenti, concomitanti o anche successive all'atto o alla condotta, dei quali l'abuso si fosse sostanziato (cfr. Cass. VI, 30.8.1993, n. 8280, e, da ultimo, Cass. VI, 24. 9.1996, n. 8649, CED 205761).-
Alla data di emissione della sentenza impugnata la formula dell'art.323 c.p. era stata però sostituita, come già rilevato, con quella portata dal citato art. 1 della legge 234/1997, che con incisiva innovazione ha trasformato il delitto di abuso d'ufficio in un reato di evento consistente nell'ingiusto vantaggio patrimoniale o nel danno ingiusto intenzionalmente - cioè con consapevole e volontaria determinazione procurato a se medesimo o a terzi da un pubblico ufficiale con una condotta inserita nello svolgimento delle funzioni sue proprie, in violazione della legge o dei regolamenti ovvero nella compresenza di interessi propri o di prossimi congiunti. La previsione delle norma incriminatrice - conformemente al fine dichiaratamente perseguito dal legislatore inequivocamente disvelato dall'esplicita esclusione dell'eccesso di potere disposta in sede di lavori preparatori- risulta limitata dalla nuova formula e non si estende più a tutte le condotte comunque integranti un uso illegittimo dei poteri funzionali o un esercizio illegittimo dei compiti inerenti ad un pubblico servizio;
ma è ristretta alle forme specificamente tipizzate e di stretta interpretazione perché tassativamente indicate dalla norma nella violazione di legge o di regolamento o nella inottemperanza all'obbligo di astensione in presenza di interessi propri o di un prossimo congiunto e negli altri casi prescritti.
In altri termini, preclusa al giudice penale qualsiasi possibilità di valutare sotto altro profilo di legittimità l'atto amministrativo, la nuova formula dell'art.323 c.p. circoscrive la condotta penalmente rilevante all'intenzionale procacciamento di un ingiusto vantaggio patrimoniale o al perseguimento di un danno ingiusto commessi in violazione di leggi o di regolamenti dal pubblico ufficiale nell'esercizio dei poteri correlati alla funzioni sue proprie.
Vertendosi in tema di reato di evento, l'abuso è punito a titolo di dolo generico e perciò solo quando l'evento stesso si sia verificato, quando cioè sia stato realizzato l'ingiusto vantaggio patrimoniale ci il danno ingiusto, di guisa che il reato è inconfigurabile quando l'evento in sè, ancorché realizzato in violazione di legge o di regolamento, non procuri ad alcuno un vantaggio patrimoniale ingiusto o non gli arrechi un ingiusto danno. Rilevato quindi che alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati appare chiaramente infondata in legge la pretesa del pubblico ministero ricorrente di far rientrare nella previsione dell'art.323 c.p. secondo la formula attuale vizi di legittimità diversi di quelli tassativamente indicati e nel caso di specie quello di eccesso di potere, non previsto dalla norma incriminatrice e durante i lavori preparatori epressamente escluso dal legislatore, cui spetta insindacabilmente la scelta delle forme, del grado e del tipo di tutela da apprestare ai diritti e agl'interessi pubblici e privati;
il Collegio rileva che la violazione dell'art. 3 legge 7.8.1990, n.241, unica contestata nel capo d'imputazione, non sussiste in fattispecie, consentendo tale norma, conformemente al consolidato orientamento del Consiglio di Stato ben noto al pubblico ministero e alle parti civili ricorrenti, di ritenere che l'espressione in termini numerici del voto, assegnato ad un candidato ad espletamento delle prove di esame in un pubblico concorso costituisce esso stesso motivazione sufficiente perché, essendo il concorso volto a saggiare la preparazione di ciascun candidato, il voto non serve a dar conto di un itinerario istruttorio e delle scelte, cui esso ha condotto il pubblico ufficiale competente, ma solo a dar conto della valutazione espressa dagli esaminatori sul grado di preparazione o di abilità tecnica di ciascun candidato. Va rilevato peraltro che, ancor quando si volesse ritenere che la particolare natura dell'esame o di alcuna delle prove di esame - innegabile in fattispecie quanto alla prova pratica su cadavere- (T.A.R. Puglia, Sez.II, 10.4.1995, n.251 e C.St.
6.3.1981 n.79, assai risalente ma proprio in tema di concorsi al primariato medico) ovvero "l'ostensibilità del giudizio" (Cons. Giust. Amm. Sicilia, 31.5.1995, n. 228) imponessero o potessero consigliare diverse e più ammennicolate motivazioni, la soluzione del caso non potrebbe essere diversa perché, rientrando la scelta in ordine alle forme di manifestazione del voto nella discrezione della Commissione, il cattivo uso dei poteri di scelta relativi non potrebbe essere censurato sul piano della legittimità amministrativa che sotto il profilo dell'eccesso di potere, divenuto irrilevante nella fattispecie penale dell'abuso di ufficio.
Quanto infine alla violazione dell'art.9 commi 1 e 3 del decreto del Ministro della Sanità 30.1.1982, dedotta dalle ricorrenti parti civili a supporto del secondo motivo di ricorso nonché dal pubblico ministero, il Collegio rileva che, a parte il silenzio in proposito del capo d'imputazione, la normazione predetta non ha natura di regolamento perché non rientra nella previsione della legge 23.8.1988" n. 400, dalla quale si ricava sul piano formale la nozione di regolamento.
Tale legge, disciplinando al capo III la potestà normativa del Governo, all'art. 17 indica quali sono le materie nelle quali possono essere emanati regolamenti e stabilisce che essi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato. Al comma 3 consente altresì l'emanazione di decreti ministeriali nelle materie di competenza di ciascun ministro;
ma al comma 4 stabilisce che gli uni e gli altri provvedimenti normativi devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato" e "sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti", condizioni. queste che non risultano rispettate dal d.m.30.1.1982 del ministro della sanità. Essendo per le ragioni anzidette di stretta interpretazione la formula attuale dell'art.323 c.p., le violazioni di dette norme o di qualsiasi altra norma di tale decreto, ove sussistenti, sono irrilevanti al fine di configurare il reato di abuso d'ufficio. I ricorsi proposti dagl'imputati per ottenere una diversa formula di assoluzione sono, come già anticipato in apertura di motivazione, inammissibili sotto diversi profili.
Lo sono in primo luogo perché la mancata previsione della legge in ordine alla rilevanza penale del fatto in esame, escludendo la giurisdizione del giudice penale in fattispecie, non consente alcun ulteriore esame della questione sotto diverso profilo (Cass.23.3.1992, Volpani, rv. 190262).
In altri termini ed esemplificando, accertato che il fatto, sul quale è chiamato a decidere, si riduce al prelievo di acqua potabile da una pubblica fonte, fatto all'evidenza non costituente reato;
il giudice in applicazione dell'art.129 c.p.p. dovrà porre fine all'esame degli atti ed emettere immediatamente la sentenza, assolvendo l'imputato con la formula relativa senza accertare se questi abbia effettivamente o non abbia prelevato dalla fonte qualche brocca di acqua.
Lo sono altresì perché l'annullamento con rinvio, cui in evento potrebbe dar luogo la constatata sussistenza dei vizi dedotti, colliderebbe inevitabilmente contro il disposto del citato art.129 c.p.p., che, applicabile anche in cassazione, impone l'immediata definizione del procedimento ove ricorra una delle ipotesi in esso previste, tra le quali quella in fattispecie ravvisata dai giudici di merito.
Lo sono infine perché gl'imputati non hanno l'interesse, richiesto per l'ammissibilità dell'impugnazione dall'art.568/4 c.p.p." all'annullamento con rinvio di una sentenza di ampia assoluzione. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi predetti consegue di legge la condanna oltre che alle spese processuali al pagamento di una sanzione pecunaria, che, tenuto conto dei motivi dedotti, può essere determinata in L.
1.000.000 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara l'ammissibilità dei ricorsi di La NG EZ, NO SC e LA ON.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero e i ricorsi. delle parti civili , ON Roberto e ON IN.
Condanna le predette parti civili in solido tra loro e con il La NG, il NO, e il LA a pagare le spese processuali nonché questi ultimi tre ricorrenti a versare la somma di L.
1.000.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1998