Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1998, n. 12793
CASS
Sentenza 3 novembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 323 cod. pen. nella formulazione introdotta dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 esclude che il reato possa configurarsi con l'emanazione di un atto amministrativo inficiato da vizi di legittimità diversi da quelli tassativamente indicati dalla norma, quale l'eccesso di potere. Pertanto, non integra il reato il cattivo uso dei poteri di valutazione dei candidati in un pubblico concorso da parte dei componenti della commissione, ancorché il giudizio si estrinsechi attraverso la semplice espressione di un voto (La Corte ha escluso, in particolare, in tale ultima ipotesi, che il giudizio così espresso possa integrare gli estremi della violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituendo il voto stesso motivazione del provvedimento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1998, n. 12793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12793
    Data del deposito : 3 novembre 1998

    Testo completo