Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, non ricorre la situazione impeditiva all'applicazione della custodia cautelare in carcere, dell'essere padre di prole di età inferiore a tre anni qualora la madre sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ove l'impedimento corrisponda alla durata dell'impegno lavorativo, perchè in tal caso non è assoluto e ad esso può porsi rimedio con il ricorso alle strutture di sostegno e di assistenza sociale, che rendono efficace e concreta la possibilità per la madre di occuparsi della prole.
Commentario • 1
- 1. Padre detenuto, madre lavoratrice, prova di impossibilità all'assistenza al figlioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2006, n. 20233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20233 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 23/05/2006
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 976
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 005132/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE FL IU, N. IL 11/11/1982;
avverso ORDINANZA del 22/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 22 dicembre 2005, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, rigettava l'appello proposto da ON FL IU contro il provvedimento del GIP in sede che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere. Il Tribunale riteneva che, stante il disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 4, non sussisteva l'assoluto impedimento della madre della figlia di cinque mesi del ricorrente ad assistere la prole, perché alle esigenze di questa, durante le ore di lavoro della donna, potevano provvedere le strutture di sostegno e assistenza sociale specificamente previste ed organizzate per le lavoratrici madri. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4, che nel porre il divieto della custodia cautelare in carcere non prevede i limiti individuati dal Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 275 c.p.p., comma 4, non contiene una delimitazione di ordine temporale entro la quale si deve verificare l'assoluta impossibilità per la madre di dare assistenza alla prole. Tale impossibilita" non può certo avere carattere assoluto se limitata ad alcune ore al giorno, essendo ipotizzabili soluzioni pratiche di immediata attuazione a tutela dei minori interessati. Solo quando essa è destinata a protrarsi per un tempo apprezzabile, si realizza la condizione oggettiva per l'applicazione del citato comma quarto dell'art. 275 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 4^, n. 0 1697 del 02/07/1996 -
14/08/1996). Nel caso, trattandosi di impedimento della madre della minore corrispondente alla durata dell'impegno lavorativo, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto non sussistere i requisiti stabiliti dalla legge. Ed invero non si versa in ipotesi di impedimento assoluto, perché la possibilità di ricorso alle strutture di sostegno e di assistenza sociale approntate dal sistema elide il paventato impedimento di fornire assistenza al minore, rendendo invece concreta ed efficace la possibilità per la madre di occuparsi della figlia. Non sussiste quindi la denunciata violazione di legge ma una corretta interpretazione della categoria giuridica della natura assoluta dell'impedimento.
Il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al
Direttore dell'Istituto Penitenziario dove i ricorrenti sono ristretti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2006