Sentenza 2 luglio 1999
Massime • 1
Il trasferimento di sede del dipendente reintegrato, presupponendo la preventiva ammissione di questi nella prestazione della precedente attività lavorativa in ottemperanza del comando giudiziale, può concretizzarsi solo successivamente alla reintegrazione del lavoratore nel medesimo luogo di lavoro dal quale era stato allontanato.
Commentario • 1
- 1. Licenziamento illegittimoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6847 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1999 |
Testo completo
composta dai signori Magistrati:
Dr. Giacomo De Tommaso Presidente
Dr. Alberto Spanò Consigliere
Dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
Dr. Giovanni Mazzarella Consigliere
Dr. Guido Vidiri Consigliere
pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (8124/1996) proposto da
AGIP PETROLI S.p.A., con sede legale in Roma, in persona del Direttore Generale Personale Organizzazione e Sistemi e legale rappresentante, dottor Francesco Forlenza, difeso e rappresentato per procura a margine del ricorso, dagli avvocati Camillo Paroletti e Domenica Cavaliere, presso le studio del quale in Roma alla via Corvisieri n. 46 è elettivamente domiciliata,
ricorrenti,
CONTRO
IG RG, residente in Vado Ligure, rappresentato e difeso dall'avv. Marino Morixe del foro di Savona ed elettivamente domiciliato in Roma al viale Bruno Buozzi n. 68 nello studio dell'avv. Alessandro Gagliardini, in forza di procura in calce al controricorso,
controricorrente,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Savona in data 5 aprile - 15 giugno 1995, n..381/1995, n. 2842 ruolo 1992;
nonché sul ricorso (9659/1996) proposto da AGIP PETROLI S.p.A., con sede legale in Roma, in persona del Direttore Generale Personale Organizzazione e Sistemi e legale rappresentante, dottor Francesco Forlenza, difeso e rappresentato, per procura a margine del ricorso, dagli avvocati Camillo Paroletti e Domenico Cavaliere, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma alla via Corvisieri n. 44,
ricorrente,
CONTRO
IG RG, residente in Vado Ligure, rappresentato e difeso dall'avv. Marino Morixe del foro di Savona, ed elettivamente domiciliato in Roma al viale Bruno Buozzi n. 68 nelle studio dell'avv. Alessandro Gagliardini, in forza di procura in calce al controricorso, nonché in virtù di procura speciale autenticata il 5 gennaio.1998 dal dr. E. Zanobini, notaio in Savona, rep. 2517, anche disgiuntamente, dall'avv. Germano Angelo Luciano, controricorrente,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Savona, in data 5 aprile - 3 agosto 1995, n. 487/1995, n. 2843 ruolo 1992;
e. sul controricorso (proc.. 10780/1996) proposto nei confronti della AGIP PETROLI S.p.A., con sede legale in Roma, in persona del Direttore Generale Personale Organizzazione e Sistemi e legale rappresentante, dottor Francesco Forlenza, difeso e rappresentato per procura a margine del ricorso dagli avvocati Camillo Paroletti e, Domenico Cavaliere, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma alla via Corvisieri n. 44,
ricorrente,
DA
IG RG, rappresentato e difeso dall'avv. Marino Morixe del foro di Savona, ed elettivamente domiciliato in Roma al viale Bruno Buozzi n. 68 nello studio dell'avv. Alessandro Gagliardini, in forza di procura in calce al controricorso notificato il 27 agosto 1996, controricorrente,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Savona n. 487/95 (come da originale del ricorso) e 381/95 (come da copia del ricorso notificata il 23 luglio 1996);
udita, alla pubblica udienza del 2 dicembre 1998 la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli;
uditi gli avvocati Camillo Paroletti e Domenico Cavaliere per AGIP PETROLI S.p.A.;
uditi gli avvocati Marino Morixe e Germano Angelo Luciano per LI RG;
udito il P.M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Giacalone, che ha concluso Per il rigetto del ricorsi n. 8124/96 e n. 9659/96, per l'inammissibilità, del controricorso n. 10780/96, e per l'inammissibilità, a quindi per l'irrilevanza, della querela di falso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20 marzo 1991 al Pretore del lavoro;
di Savona l'AGIP PE S.p.A. chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emessa da quel Pretore in data 19 febbraio 1991, con il quale, le era stato ingiunto di versare al signor RG LI alla somma di lire 2.483.828 per retribuzioni per il periodo dal 1^ al 31 gennaio 1991 oltre spese legali. Esponeva che il LI pur essendo stato reintegrato nel posto di lavoro, non avara ripreso nel termine di legge l'attività che pretendeva fosse remunerata, e che il medesimo fruiva comunque di pensione INPS.
Si costituiva in giudizio il LI che instava per la reiezione della domanda: proposta, assumendo di non essere stato reintegrato nel posto di lavoro e di aver richiesto il trattamento pensionistico a carico dell'INPS dopo aver esercitato l'opzione per il proseguimento dell'attività lavorativa, e solo a seguito dell'illegittimo comportamento dell'AGIP.
Alla causa così instaurata il Pretore disponeva la riunione di altra causa, pendente fra le stesse parti, e di contenuto analogo, in cui l'AGIP aveva richiesto la revoca di altro decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Savona in data 14 marzo 1991, con cui le era stato ingiunto, il pagamento a favore del LI della somma di lire 2.483.828 a titolo di retribuzioni per il periodo dal 1^ al 28 febbraio 1991.
Il Pretore adito decideva con sentenza in data 23 giugno 1992, rigettando l'opposizione proposta col ricorso del 20 marzo 1991 ed accogliendo parzialmente quella proposta col ricorso del 10 aprile 1991, con la condanna dell'opponente a corrispondere al LI la retribuzione per i primi dieci giorni del mese di febbraio 1991 oltre rivalutazione ed interessi. In motivazione osservava, fra l'altro, che l'AGIP - come risultava dalla raccomandata 10 gennaio 1991 - aveva provveduto alla riammissione in servizio del LI, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Savona di reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro.
Contro tale sentenza;
proponeva; appello il LI, che ne, chiedeva la riforma con la totale reiezione delle opposizioni proposte dall'AGIP, deducendo che la società non aveva dato attuazione all'ordine di reintegra nel posto di lavoro. Si costituiva l'AGIP che chiedeva la reiezione dell'appello contestando in particolare l'applicabilità della normativa della legge 108/90 alla fattispecie e deducendo che il LI, con la richiesta di pagamento delle retribuzioni di gennaio e febbraio, aveva già manifestato la volontà di riprendere l'attività lavorativa, così precludendosi ogni diversa possibilità di scelta;
e, deducendo altresì che l'invito, da essa rivolto con la lettera del 10 gennaio 1991 al LI, di presentarsi alla sede centrale di Roma ben poteva rappresentare il primo atto con il quale era stato ricostituito il rapporto di lavoro, in quanto rientrante nel diritto imprenditoriale di organizzazione delle forze lavorative. Con sentenza in data 5 aprile - 15 giugno 1995 n. 381/95 il Tribunale di Savona accoglieva l'appello e, per l'effetto, respingeva le opposizioni dell'AGIP avverso i due decreti ingiuntivi e la condannava alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Osservava che successivamente alla sentenza 12 dicembre 1990 del medesimo Tribunale - che aveva ricostituito il rapporto lavorativo fra il LI e l'AGIP PE - la società non aveva realizzato la reintegrazione del lavoratore;
con la lettera del 10 gennaio.1991 e quella successiva il LI non era stato infatti reimmesso nel posto di lavoro, ne' al medesimo era stato indicato il compimento di una specifica attività lavorativa, ma gli era stato solo richiesto di presentarsi in un luogo diverso dal proprio posto di lavoro, e ciò, al fine di definire, presso la sede centrale della società, la "ricostruzione giuridica ed economica" della carriera. Osservava poi il Tribunale che, in considerazione del tenore delle conclusioni dell'AGIP, non doveva essere esaminata la questione della risoluzione del rapporto, per avere, il LI ottenuto nelle more la pensione di anzianità.
Avverso detta sentenza l'AGIP PE S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione (proc. n. 8124/96), affidato a due motivi ed illustrato da memoria. L'intimato ha resistito con controricorso. Con ricorso in data 18 marzo 1991 allo stesso Pretore del lavoro di Savona, il signor RG LI esponeva di gi essere dipendente dell'AGIP PE S.p.A. presso il deposito costiero di Vado Ligure, e di essere stato licenziato con lettera 16 febbraio 1988. Impugnato il licenziamento, aveva ottenuto la reintegra nel posto di lavoro dapprima in via provvisoria con provvedimento ex art 700 c.p.c. e, successivamente, con sentenza in data 12 dicembre 1990 del Tribunale di Savona, che aveva riformato la sentenza di primo grado di reiezione del ricorso. la reintegra non era, però, mai stata attuata da parte dell'AGIP PE che, invece, con lettera del 10 gennaio 1991, pur manifestando l'intenzione di provvedere alla reintegra,
aveva pretestuosamente richiesto una visita del LI presso gli uffici di Roma della società. Stante il rifiuto manifestato da esso ricorrente, l'AGIP PE, con lettera 1^ marzo 1991, aveva dichiarato l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 2^, 1. 20 maggio 1970, n. 300, per asserita mancata ripresa del servizio, nonché per pretesa, caducazione del diritto alla prosecuzione del rapporto ex. art. 6 legge n. 54/82. Detto provvedimento era stato impugnato dal LI, che ne affermava l'illegittimità, in quanto egli si era dichiarato a disposizione ai fini della reintegrazione, e la richiesta di preventivo viaggio a Roma, essendo pretestuosa ed illegittima, non poteva essere intesa quale attuazione della reintegra. Comunque, ai sensi dell'art. 1, comma 5^, della legge n. 108/80, egli aveva uno "spatiam deliberandi" di giorni trenta dalla comunicazione del deposito della sentenza del Tribunale di Savona del 12 dicembre,1990. Infine, il fatto della titolarità della pensione INPS doveva ritenersi del tutto irrilevante.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento adottato dall'AGIP PE con lettera 1^ marzo 1991, e che, previo annullamento, del medesimo, la convenuta fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato in Vado Ligure, oltre al risarcimento del danno con rivalutazione ed interessi.
Si costituiva in giudizio l'AGIP PE S.p.A., chiedendo la reiezione della domanda o, in via subordinata, che venisse statuita la legittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 6 legge, n.54/1982. Il Pretore con sentenza in data 23 giugno 1992, n. 430, rigettava il ricorso del LI ritenendo che l'AGIP PE, con la raccomandata 10 gennaio 1991, aveva provveduto alla riammissione in servizio del lavoratore, in ottemperanza alla sentenza di reintegrazione.
Contro tale sentenza proponeva appello il LI, chiedendone la totale riforma con l'accoglimento delle domande svolte in primo grado.
Si costituiva l'AGIP PE, chiedendo la reiezione dell'appello e, l'accoglimento delle domande svolte in primo grado. Con sentenza in data 5 aprile - 3 agosto 1995, n. 487, il Tribunale di Savona, in riforma della sentenza del Pretore, annullava il licenziamento intimato con lettera del 1^ marzo 1991; ordinava all'AGIP di reintegrare il LI nel posto di lavoro;
condannava l'AGIP, a titolo di risarcimento del danni, al pagamento di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento del contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi sulle somme rivalutate dalle date delle singole mensilità al saldo;
condannava l'AGIP alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 23 luglio 1996, l'AGIP PE S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione (proc. n. 9659/96), affidato a due motivi, ed illustrato da memoria.
Il LI ha resistito con controricorso. Questi, inoltre, ha autonomamente iscritto a ruolo il controricorso notificato il 27 agosto 1996 (procedimento n. 10780/96). Con istanza depositata nel dicembre 1996 il medesimo controricorrente ha chiesto la riunione delle tre procedure sopra indicate. Tale richiesta, ribadita all'udienza del 9 gennaio 1998 da entrambe le parti, non opponendovisi il P.M., è stata accolta da questa Corte.
Successivamente l'AGIP ha altresì depositato memoria. All'udienza del 2 dicembre 1998 il LI ha depositato querela di falso in via incidentale nella causa n. 9659/96.
Con detta querela il LI ha dichiarato di proporre querela di falso avverso il ricorso per cassazione, e/o della relazione di notifica ivi allegata, depositato da AGIP PE nel fascicolo della causa n. 9659/1996 R.G. Corte di Cassazione - Sez. lavoro - affinché ne, fosse, dichiarata la falsità, allegando a detta querela atti e documenti e chiedendo l'ammissione di prova per testi. Motivi della decisione.
Con il primo motivo del ricorso n. 8124/96 (avverso la sentenza n. 381/95), denunziando violazione e, falsa applicazione di norme di legge, omessa ed insufficiente motivazione (art. 18 secondo comma legge n. 300 del 1970, in combinato disposto con l'art. 360 nn. 3 e 5
l'AGIP, premesso che alla fattispecie non è applicabile la legge n.108 del 1990, deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere,
che l'invito) rivolto al LI di recarsi a Roma "in regime di trasferta" non fosse idoneo a manifestare la volontà dell'Azienda di reintegrare il predetto nel posto di lavoro. Invero l'AGIP, convocando "in trasferta" a Roma il LI, aveva chiaramente manifestato la sua volontà di riprenderlo in servizio, e le due lettere del 10 e del 30 gennaio 1991 erano chiarissime al riguardo;
:
la mancata risposta positiva da parte del lavoratore a tale convocazione aveva determinato la piena operatività del disposto di cui all'art. 18, secondo comma, della legge n. 300 del 1970. Il Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere - in assenza di riscontri probatori - che l'AGIP intendesse "reintegrare" il LI a Roma, anziché nella sede di Vado Ligure, dove questi aveva lavorato fino al febbraio 1988; ne' l'Azienda aveva disposto un trasferimento del lavoratore, ne' sul punto vi era alcun riferimento in motivazione.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di legge, omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c,. in relazione all'art. 6 della legge 26 febbraio 1982 n. 54, di conversione con modifiche del d. l. 22 dicembre 1991 n. 791), l'Azienda ricorrente deduce che in base, al primo ed ultimo coma dell'art. 6 cit., con la lettera del 1^ marzo 1991 essa aveva comunicato al LI, per l'ipotesi che non si fosse ritenuto risolto il rapporto di lavoro ai sensi del 2^ comma dell'art. 18 Stat. lav., che, essendo il predetto titolare di pensione INPS, l'operatività dell'opzione era venuta meno anche con riguardo ai limitati effetti della sentenza del Tribunale di Savona del 12 dicembre 1990. Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, avendo il LI ottenuto il trattamento pensionistico successivamente all'esercizio dell'opzione, tale evento non poteva determinare l'operatività dell'ultimo comma, dell'art. 6 cit., confliggendo detta statuizione con la chiara disposizione di legge. Sarebbe conseguentemente privo di fondamento il capo della sentenza che ha ritenuto illegittimo il provvedimento risolutorio. Infatti, secondo la ricorrente, l'art. 6 della legge n. 54 del 1982, al verificarsi dell'evento della fruizione da parte del lavoratore di una pensione a carico dell'INPS, restituisce in pieno al datore di lavoro la facoltà di risolvere il rapporto, non vigendo più nei suoi confronti quell'obbligazione di "pati" che, unica, consente la prosecuzione per sola volontà de lavoratore.
È infondato il primo motivo di ricorso.
Come invero ha ritenuto questa Suprema Corte (v., tra le altre, Cass.n. 7822 del 19 luglio 1995), la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato deve concretizzarsi nella sua reimmissione nel medesimo luogo di lavoro dal quale era stato allontanato fermo restando, per tanto, che un eventuale trasferimento ad altra sede del dipendente reintegrato presuppone la preventiva ammissione di questi a svolgere, la prestazione della precedente attività lavorativa, in ottemperanza al comando giudiziale. E corretta applicazione di detto principio ha fatto la sentenza impugnata, allorché ha ritenuto che la lettera 10 gennaio 1991, e la successiva lettera, inviate al lavoratore, non avevano dato luogo alla reintegrazione del medesimo, "che deve consistere nella reimmissione di questo nel posto di lavoro", affinché lo stesso svolga quelle prestazioni che, sulla base della sua qualifica, egli ha il dovere ed il diritto di compiere, e deve venire a coincidere con l'esplicazione di una "specifica attività lavorativa". Nella specie infatti al LI, come accertato dal Tribunale, era stato chiesto di presentarsi in un luogo diverso dal proprio posto di lavoro, e non gli era stato indicato il compimento di una specifica attività lavorativa. Il che è sufficiente a realizzare la mancata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'osservazione del Tribunale che l'AGIP intendesse "reintegrare" a Roma , anziché nella sede, di Vado Ligure, è una, considerazione sovrabbondante, che non scalfisce minimamente l'affermazione precedente, logica e congruamente motivata, secondo la quale con la richiesta di presentarsi in luogo diverso dal luogo di lavoro, senza indicazione del compimento di alcuna specifica attività lavorativa, l'AGIP non aveva provveduto alla reimmissione del LI nel posto di lavoro. È poi inammissibile il secondo motivo del ricorso in esame. Esso introduce invero un tema di discussione estraneo alla sentenza denunziata, avendo il Tribunale correttamente rilevato che, con la richiesta, di conferma della sentenza pretorile, l'appellata non aveva sollevato la questione, relativa alla risoluzione del rapporto in virtù del pensionamento ottenuto dal LI, di tal che essa in nessun caso poteva essere, esaminata.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Passando all'esame del ricorso n. 9659/1996 risulta dagli atti prodotti che, il ricorso originale notificato dall'AGIP PE S.p.A. al LI è diverso nel contenuto da quello risultante dalla copia notificata il 23 luglio 1996. Mentre, infatti l'originale del ricorso notificata il 23 luglio 1996 è quello proposto dall'AGIP PE,
contro
LI RG per l'annullamento del la sentenza, del Tribunale, di Savona. n. 487/95 di riforma della sentenza pretorile, n. 430/92 resa sul ricorso del LI al Pretore in data: 18 marzo 1991 - la copia notificata, in pari data, all'avv. Morixe, quale procuratore del LI, è relativa al ricorso dell'AGIP per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Savona n. 381/95, di riforma dell'altra sentenza pretorile resa sui ricorsi dell'AGIP in opposizione ai decreti ingiuntivi del 19 febbraio e del 14 marzo 1991 (ricorsi riuniti dal Pretore, come si è precisato in narrativa).
Ora è noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 13 ottobre 1995 n. 10697), in caso di discordanza tra i dati emergenti dall'atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del soggetto notificante deve aversi riguardo all'originale a lui restituito,. mentre, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del soggetto destinatario, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata, e, nel caso di difformità tra l'atto in possesso del primo e quello consegnato al secondo, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere, d'impugnazione l'onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità del dati scritti sul documento in possesso della controparte. Nella specie il LI, che ha eccepito la decadenza dell'AGIP dal potere d'impugnazione, ha proposto querela di falso al fine di provare la falsità del dati scritti sull'atto in possesso, della controparte. Ma tale querela è irrilevante, perché ne' dall'originale ne dalla copia notificata emerge che è stata notificata al LI una copia "conforme" come prescritto dall'art.137, 2^ comma c.p.c.
Come affermato, invero, altresì da questa Suprema Corte (Cass. 25 luglio 1996 n. 6719), in presenza dell'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di "conformità" della copia notificata all'originale, è necessaria la querela di falso per vincerei la forza fidefacente della attestazione stessa. E. dunque, nella specie, non essendovi nella relata di notifica (nè nell'originale ne' nella copia) l'attestazione che trattavasi di copia "conforme", non ha ragion d'essere la querela di falso, da parte del LI, al fine di dimostrare la decadenza della controparte dal potere d'impugnazione, ne' la ricorrente può avvalersi del principio che la decadenza sia esclusa, avuto riguardo all'originale dell'atto a lui restituito, non risultando la "conformità" di tale originale alla copia notificata.
Deriva da ciò che il ricorso in esame è da ritenere inammissibile perché da un lato non risulta provato che nei termini per l'impugnazione la ricorrente abbia notificato un ricorso per cassazione conforme all'originale, e, perché, d'altro lato, la notifica di un ricorso difforme da quello originale comporta l'inesistenza della notifica, in ogni caso non sanata dalla costituzione del convenuto, intervenuta oltre la scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione.
Infine, deve essere, dichiarata l'improcedibilità del controricorso del LI notificato il 27 agosto 1996, di cui al procedimento 10780/96, perché il deposito di tale atto è intervenuto solo il 25 settembre 1996, e pertanto oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 370, ultimo, comma, c.p.c,. le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'AGIP in ordine alle difese occorse per resistere, ai ricorsi proposti da detta società, ed alla relativa liquidazione si provvede in dispositivo;
non v'è luogo a provvedere, invece, sulle spese del controricorso del LI, di cui al proc. 10780/96 siccome improcedibile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dell'AGIP n. 8124/96, dichiara inammissibile il ricorso della stessa società n. 9659/96, ed improcedibile il controricorso del LI notificato il 27 agosto 1996 (proc. 10780/96); e condanna la ricorrente a pagare al resistente suddetto le spese, di questo giudizio, liquidate in lire 77.000, oltre lire 6.000.000= (seimilioni) per onorario difensivo;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese del controricorso notificato dal LI il 27 agosto 1996.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1999