Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
¡ Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EZIONE XAVORO01 6 7 9 /03 Lavoro Composta dagli Il Presidente - Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 5158/01 - Cron. 3877 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Antonio LAMORGESE | Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Ud. 30/09/02 ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: -1. ES FA, FE AL, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati CARLO DE rappresentato 2002 wwwwww ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO 3733 -1- MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato-
contro
MINISTERO DELL' INTERNO;
- intimato avverso la sentenza n. 913/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 24/02/00 R.G.N. 40716/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, inammissibilità del ricorso nei confronti dell'I.n.p.s. -2- Svolgimento del processo LA PO e QU AR, sulla base di un unico motivo, hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'Interno avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli, per quanto ancora rileva in questa sede, aveva ritenuto, relativamente a ratei di prestazione assistenziale ad essi dovuti dal Ministero dell'Interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, il Tribunale aveva rigettato l'appello proposto avverso la sentenza pretorile che, decidendo sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, aveva ritenuto applicabile siffatta prescrizione. Mentre l'INPS ha depositato procura, il Ministero non ha svolto alcuna attività difensiva. Motivi della decisione I ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n.1827, 429, terzo comma, cod. proc. civ., 2944, 2946 e 2948 cod. civ., assumono che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data del pagamento parziale (effettuato per la PO il 31 marzo 1986 e per il AR il 31 maggio 1988). Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile nei confronti dell'INPS, che non è stato parte nel giudizio di merito concluso dalla sentenza impugnata (v. Cass. 13 luglio 2001 n.9358), ed è invece fondato quanto al Ministero, alla stregua delle considerazioni seguenti. -Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) - il credito 3 per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale si pone secondo quanto risulta dalle indicazioni dei ricorrenti con riferimento a ratei - comunque scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 1991/n.412). Pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento. Ciò precisato, è da considerare che (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991/n.412, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento - anche in ordine alla sola parte residua del credito del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. 1935/n.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa 4 attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145).Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato - sempreché sia risolta in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite con la citata sentenza 25 luglio 2002 n.10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero - se rispetto ai ratei scaduti prima del 31 dicembre 1991 si sia o no compiuta la prescrizione decennale. -Al giudice di rinvio che, trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal tribunale in secondo grado d'appello va individuato in una corte d'appello (Cass., S.. U. 28 settembre 2000, n.1044) e che, nella specie, si ritiene opportuno designare nella Corte d'appello di Potenza, in funzione di giudice del lavoro - si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione in ordine al rapporto fra ricorrente e Ministero, nulla dovendosi disporre per le spese di questo giudizio in relazione al rapporto fra ricorrente ed INPS, che si è limitato al deposito di procura (v. Cass. 4 febbraio 1994 n.1153).
P.Q.M.
5 La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS; nulla per le relative spese. Accoglie il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Potenza. Così deciso, in Roma, il 30 settembre 2002 Ка сично HCONSIGLI Gorize Ma - ESTENSORE IL PRESIDENTE Антош камогра IL CANCELLIERE Dapostato in Canceroria Foggi, KEEB 2003 IL CANCELLIERE EEG 'N 84-8-11 1 3 VHO CI N G ISNES IV OLLINIC O VIS ITS INDO VⱭ 3 ONLI N IG 'OTTO IN VISOGNI VⱭ HIN 9