Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7213 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
1 Aula 'B' 07 213702 REPUBBLICA ITALIA DE POPO ITALIAN RTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente R.G.N. 22425/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.20275 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. LD DE MATTEIS Consigliere Ud. 07/03/02 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO in persona del legale 1 GLI INFORTUNI SUL LAVORO pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', giusta procura speciale atto notar FEDERICO TUCCARI di ROMA in data 16.11.99, rep. N° 52601; - ricorrente
contro
TI LUCA, PARUSCIO LUCIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BITOSSI 22, presso lo studio 2002 1033 dell'avvocato PLACIDO DE SALVO, che li rappresenta e -1- difende unitamente agli avvocati RAFFAELE SCUDIERI, GUIDO BOMPAROLA, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 427/98 del Tribunale di SONDRIO, depositata il 23/11/98 - R.G.N. 2/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Saverio udienza del 07/03/02 dal TOFFOLI;
udito l'Avvocato DE FERRA' i udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore • Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Sondrio, depositato il 16.1.1995, LD IA lamentava il mancato riconoscimento da parte dell'Inail come malattia professionale del mesotelioma pleurico maligno di tipo epiteliale, che egli aveva contratto in dipendenza dell'attività lavorativa svolta, e chiedeva la condanna dell'istituto assicuratore alla costituzione della relativa rendita. L'Inail, costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione triennale di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124/1965 e, comunque, chiedeva il rigetto nel merito della domanda. Il Pretore accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto dell'assicurato ad una rendita corrispondente ad un'invalidità permanente dell'80%. Proposto appello da parte dell'Inail, a seguito della morte del IA, il giudizio era riassunto nei confronti degli eredi UC e EO IA nonché CI SC (agente anche a nome del menzionato EO IA, suo figlio minore). Il Tribunale di Sondrio riformava la sentenza impugnata solo quanto alla misura della rendita, ritenendo sussistente un grado di inabilità del 50%. Quanto all'eccezione di prescrizione, osservava che, in riferimento alla data (24.7.1990) del primo certificato medico attestante una malattia professionale comportante un'inabilità assoluta permanente, rilevava che la prescrizione era stata interrotta da vari atti di impulso della procedura amministrativa (richieste a mezzo del patronato del 7.1.1992 e 21.4.1993, cui aveva da ultimo risposto l'Inail i 2.12.1993) e dalla diffida inoltrata dallo stesso TT in data 13.9.1993. Nel merito faceva riferimento alla consulenza tecnica del dott. VA, espletata in appello, ritenuta esauriente, precisa e correttamente impostata. La medesima evidenziava che, da un punto di vista clinico, era postulabile un nesso 3 causale concreto tra l'attività effettivamente svolta dal IA (installazione e rimozione di pavimenti e rivestimenti edilizi, con esposizione polveri di amianto o comunque a polveri di varia natura) e la malattia denunciata. consistente in realtà in "pleuropatia cronica, a destra, proliferativa a lenta evoluzione". Non sussisteva effettiva contraddittorietà tra questa valutazione e le affermazioni, pur presenti nell'elaborato peritale, relative alla postulabilità solo a livello di possibilità di un nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la malattia. Infatti, un'attenta lettura del tessuto argomentativo della relazione evidenziava che questa visione più limitativa era formulata dal consulente su un piano di tipo teorico e astratto, con riferimento cioè alla possibilità di stabilire in linea di principio un nesso causale tipico tra il tipo di lavorazioni in questione e la malattia manifestatasi nella specie, piuttosto rara, con valutazione analoga a quella compiuta dal legislatore quanto alle malattie tabellate. L'Inail propone ricorso per cassazione. Gli intimati resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 74, 111, 112 del dP.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att., oltre che vizio di motivazione. Sostiene che nessun atto diverso dalla proposizione dell'azione giudiaria può avere efficacia sospensiva della prescrizione triennale di cui all'art. 112, primo comma, del t.u., e che quindi deve escludersi la rilevanza di atti quali la rinnovazione della domanda di prestazione e il ricorso amministrativo ex art. 104 t.u., nella specie presentato il 30.7.1992. Rileva la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere considerati idonei ad interrompere la prescrizione ad atti che tali non sono per loro natura e in relazione alla più corretta interpretazione della normativa rilevante. Il motivo non è fondato. L'art. 112, 1° comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nello stabilire che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative «si prescrive nel termine di tre anni», fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sulla interruzione, sono perciò applicabili in mancanza di una espressa ed univoca volontà contraria del legislatore anche alla prescrizione triennale anzidetta, che, in quanto vera - prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina tale da trasformarla in decadenza (Cass., Sez. un., 16.11.1999 n. 783, Cass.
5.4.2001 n. 5090). Considerato che, secondo la disciplina generale, qualsiasi atto di costituzione in mora è idoneo a interrompere la prescrizione dei diritti di credito (art. 2943, quarto comma, c.c.) e che la valutazione circa l'idoneità di un atto a costituire in mora, in quanto inequivocabilmente diretto a manifestare la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, è riservata all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se privo di vizi logici (Cass. 8 agosto 1994 n. 7323, 24.9.1999 n. 10504), deve ritenersi inammissibile per la sua genericità, la contestazione della idoneità ad interrompere la prescrizione degli atti di impulso della procedura amministrativa valorizzati dal giudice di merito, unitamente ad un'esplicita diffida dell'interessato. Del resto lo stesso Inail dà atto dell'esistenza di un atto (il ricorso amministrativo ex art. 104 t.u.), cronologicamente rilevante, della cui efficacia interruttiva non può dubitarsi. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 3 e 133 del t.u. cit., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 445 c.p.c., degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att., oltre a vizio di motivazione. 5 Sostiene che la sentenza ha ritenuto di aderire alle conclusioni del c.t.u., che, invece, depongono chiaramente in senso sfavorevole alla sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la malattia. Infatti il consulente ha affermato che non vi è certezza che il IA, a causa del lavoro svolto, abbia inalato polveri di amianto e che non vi è certezza che la patologia pleurica di cui S fer. il medesimo soffre sia inquadrabile tra quelle riconosciute tipiche dell'esposizione a rischio asbestogeno, potendosi affermare solo in termini di mera possibilità, in un'ottica medico-forense, che sia correlabile ad un rischio asbestogeno. In tale quadro il giudice di appello avrebbe dovuto esigere la dimostrazione che la patologia, non tabellata, era riconducibile al rischio specifico. In particolare, poiché l'assicurato era affetto non da asbestosi, ma da un mesotelioma pleurico nell'accezione più comune del termine, patologia ad eziologia multifattoriale, a dimostrazione del nesso causale era necessaria l'indicazione di un criterio almeno di elevata probabilità. Anche questo motivo non è fondato. Il giudice di merito ha proceduto, infatti, ad un'accurata e logica disamina di tutte le risultanze di causa, interpretando e valutando criticamente le articolate considerazioni medico-legali del consulente tecnico e, in genere, il complesso delle valutazioni diagnostiche intervenute nel corso di vari anni da parte di centri specialistici qualificati, ed è pervenuto alla conclusione adeguatamente motivata e non sindacabile in questa sede, della sussistenza in concreto - evidentemente in via di elevata probabilità – di un nesso causale tra le lavorazioni svolte dal IA, eseguite in ambienti saturi di polveri di varia natura, e la non comune patologia dal medesimo contratta. Con il terzo motivo il ricorrente - deducendo violazione degli artt. 110, 112 e 414 c.p.c, in relazione all'art. 85 del t.u., violazione degli artt. 132 n. 4 cp.c. e 118 disp. att., oltre che vizio di motivazione - lamenta che il Tribunale abbia 6 condannato l'Inail a corrisponderre agli eredi del IA una "rendita vitalizia", invece che i soli ratei della rendita maturati fino al suo decesso. Rileva inoltre che il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere a detti eredi, per di più senza alcuna motivazione, la c.d. rendita ai superstiti. A questo motivo resistono i controricorrenti deducendo che effettivamente, e legittimamente il giudice a quo aveva riconosciuto il loro diritto alla rendita prevista a favore dei superstiti dall'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965, ancorché essi non avessero formulato espressamente la relativa domanda all'atto della loro costituzione nel giudizio riassunto dall'Inail a seguito della morte del loro congiunto e della conseguente interruzione del processo. Il motivo è inammissibile perché deve escludersi in maniera assoluta che la sentenza impugnata abbia il tenore ipotizzato dalle parti contrapposte e, in particolare, contenga qualsiasi statuizione circa diritti di cui possano essere titolari iure proprio gli eredi di LD IA, a norma del citato art. 85 del t.u. La motivazione della sentenza non ne fa il minimo cenno e, d'altra parte, anche il dispositivo non avrebbe potuto essere più chiaro, poiché vi si menziona il diritto del IA alla rendita vitalizia per la accertata malattia professionale, con condanna dell'Inail "a corrispondere in suo favore, in persona dei costituiti eredi, la rendita vitalizia come riconosciuta dal Pretore e come sopra ridotta". L'utilizzazione dell'espressione "rendita vitalizia” non nuoce alla perspicuità del dictum, anche perché non è in contraddizione con il sopravvenuto decesso del titolare del diritto: “rendita vitalizia”, infatti, è quella dovuta fino al momento della morte del suo titolare. Ne consegue anche che è infondato il timore dell'Inail che possa esservi una statuizione che comporti la erogazione della rendita oggetto del giudizio anche per il periodo successivo al decesso del suo titolare. 7 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Inail a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio, liquidate in Euro 22,00 ,oltre a Euro tremila per onorari. Così deciso in Roma il 7 marzo 2002. IL PRESH ENTE IL CONSIGLIERE EST. Sven Teller. Dhillie IL CANCELLIERE Depositate to u ris 17 W4O6. 2002. R P U Pille IL DA S I A D 3 S , 3 S . O 5 A T L T L R , O A № A ' B S L E I L P E D 7 S D I A 8 I N T - S S G 1 1 N O O E P S E A M I D I G A E G A , E O D O L T R E T T T I A S R N I I L E G L D S E E E R O D