Sentenza 8 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/07/2002, n. 9882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9882 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2002 |
Testo completo
ee 74859 REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Imposte dirette: TE DA REGISTRAZIONE SENSI DEL D.P.ALA/409 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE eventi sismici del 1984; agevolazioni 131 TAB. ALL. B - N. 5 TERIA TRIBUTARIA SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI R.G. N.4206/2001 Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Enrico ALTIERI Consigliere 26794 Cron. Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. C.C 7.5.2002 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA in camera di consiglio, sul ricorso iscritto al n. 4206 R.G. 2001, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE proposto CAMPIONE CIVILE da 74859 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
LI DA;
-intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 8 7 8 1 Regionale dell'Umbria del 15 dicembre 1999, depositata col n. 304/02/99 in pari data. 1 Udito, in camera di consiglio, il relatore Cons. Papa;
vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Premesso in fatto - che: - DA GA, residente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 159/1984, come convertito dalla legge 363/1984, nella successiva dichiarazione dei redditi detrasse dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa;
l'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminò in tali sensi l'imponibile e notificò cartella di pagamento per la maggior somma;
il ricorso del contribuente fu accolto, e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza precisata in epigrafe, ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria;
per la cassazione ricorre quest'ultima, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge 133/1999; 3, comma 2-bis, del d.l. 791/1985; 13, comma 1, della legge 449/1997; 10 della legge 46/1986; 2 del d.P.R. 597/1973; la parte intimata non svolge difese. Considerato in diritto - che: il ricorso deve essere rigettato;
l'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791, come 2 convertito dalla legge 28 febbraio 1986 n. 46, prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette - sospesi, a mente dell'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici - non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r.: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, deve essere considerata come introduttiva di un'agevolazione ulteriore, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 4945/2000, 8659, 10237, 11248/2001); non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso dev'essere rigettato, senza statuizioni sulle spese, per mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002. Il Presidente Il Cons. estensore Enrico Papa Bruno Saccucci - ماشان IL CANCELLIERE COT - 8 LUG. 2002 Osvaldo scaric RE A 3