Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, la disposizione dell'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamata dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) si applica anche al mancato adempimento degli obblighi assunti dai coniugi, per il mantenimento dei figli minori, in sede di separazione consensuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il citato art. 3 sanziona la violazione degli "obblighi di natura economica", senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LANZA Luigi - Presidente - del 24/10/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1576
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 41629/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.F. n. XXXXXXXX;
avverso la sentenza n. 3019 del 27/3/2012 della CORTE DI APPELLO DI TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avv. FANTINI SILVANA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avv. MARINO GIANLUIGI anche in sostituzione dell'avv. Guarino Roberto che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Torino con sentenza del 27 marzo 2012 confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Torino l'11 marzo 2010 condannava F.F. per il reato di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3 perché, legalmente separato, non versava integralmente per il periodo dal gennaio 2008 all'agosto 2008 l'assegno di Euro 3500 mensili in favore della figlia minore nonché la quota di competenza per spese scolastiche, tutti obblighi economici da lui assunti in sede di separazione consensuale. La Corte confermava altresì le statuizioni in favore della parte civile. In risposta agli specifici motivi di appello la Corte, premesso che era dato processuale pacifico la non puntualità del ricorrente nei pagamenti:
- affermava che il reato di cui all'art. 3 è configurabile anche laddove gli obblighi economici non siano imposti con la sentenza a seguito di separazione giudiziale bensì si tratti di obblighi concordati dalle parti in sede di separazione consensuale, poi omologati dal Tribunale civile.
- confermava l'interpretazione del giudice di primo grado secondo cui la L. n. 54 del 2006, art. 3 ritiene la rilevanza penale della violazione degli obblighi di natura economica indipendentemente dalla conseguente mancanza dei mezzi di sussistenza per i soggetti tutelati.
F. propone ricorso a mezzo del proprio difensore deducendo la violazione di legge per l'erronea interpretazione della L. n. 54 del 2006, art. 3 in quanto:
- tale reato è integrato solo quando il genitore che manchi di corrispondere ai figli la somma mensile oltre a violare gli obblighi economici comprometta il diritto al mantenimento dei figli pur non arrivando a pregiudicare "le esigenze minime di vita e mezzi di sussistenza". Nel caso di specie, rileva difatti il ricorrente, era stata comunque corrisposta una somma di denaro tale da assicurare un buon tenore di vita alla minore.
- ribadisce, inoltre, che il verbale di separazione consensuale non può essere equiparato ad una sentenza non avendone i relativi contenuti ed il decreto di omologazione di tale verbale di separazione ha la mera funzione di attestazione dell'avvenuto controllo positivo della separazione stessa. Gli impegni presi con la separazione consensuale omologata non sono atti imperativi del giudice e, quindi, non possono essere equiparati a questi ultimi al fine della ricorrenza del reato in questione.
Il ricorso deve essere accolto limitatamente al profilo della determinazione la pena in misura illegale, come dopo specificata. I motivi proposti con i ricorsi sono manifestamente infondati. Al di là della la difficoltà di determinazione della soglia di compromissione del diritto al mantenimento dei figli cui la difesa fa riferimento, è pacifico, in base al dato assolutamente testuale della norma in questione, che "Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio consegue all'estensione alla separazione della previsione di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3). (Sez. 6, n. 16458 del 05/04/2011 - dep. 27/04/2011, B., Rv. 250090).
Del tutto infondata è, poi, l'affermazione che il reato in questione non sia configurabile laddove vi sia stata separazione consensuale poiché l'art. 3 L. cit. sanziona la violazione degli "obblighi di natura economica" senza alcuna distinzione quanto alla possibile fonte dell'obbligo. Lo stesso ricorso, peraltro, non sembra spingersi ad affermare che gli impegni assunti con la separazione consensuale non abbia natura di obbligazioni.
La sentenza deve invece essere annullata in base al rilievo della applicazione della pena in misura non legale, rilievo da fare di ufficio non essendovi impugnazione al riguardo.
Difatti sono state applicate le pene congiunte, pecuniaria e detentiva, ritenendosi che la L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies faccia rinvio, per la determinazione della pena, all'art. 570 c.p., comma 2. Invece, secondo la attuale giurisprudenza di questa Corte,
il rinvio è fatto all'art. 570, comma 1, che prevede pene alternative (Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 21, il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 cod. pen. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma 1 di quest'ultima disposizione. (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013 - dep. 31/05/2013, S., Rv. 255269)).
In conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto dovendo il giudice di rinvio rideterminando la pena in applicazione della regola citata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per il giudizio sul punto. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014