Sentenza 27 settembre 2004
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna dell'interessato allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'impugnazione proposta contro il provvedimento di diniego della revoca o sostituzione di misure coercitive già disposte durante il procedimento estradizionale definito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2004, n. 41990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41990 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 27/09/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1472
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 16941/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR RA GE, n. a Timisoara (Romania) il 7 luglio 1979;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino in data 23 marzo 2004;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'istanza di IR RA GE, cittadino rumeno in attesa di estradizione verso il suo Paese per scontare una condanna a tre anni e otto mesi di reclusione per furto infittagli dal Tribunale di Iasi (Romania), volta ad ottenere la revoca della misura cautelare cui risultava sottoposto a seguito di arresto provvisorio della polizia giudiziaria, convalidato dal Presidente della Corte d'appello di Torino, ovvero la sua sostituzione con la misura meno afflittiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ha posto a base della decisione di rigetto il pericolo di fuga desumibile dalla elevata entità della pena e dall'avere rifiutato di acconsentire alla estradizione.
Propone ricorso per Cassazione il IR deducendo la violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 714 c.p.p., perché il Collegio non avrebbe potuto mettere a base della decisione il rifiuto di acconsentire alla estradizione, scelta meramente procedurale da cui non potrebbero desumersi elementi per inferire il pericolo di fuga.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto come risulta dal dispaccio del Ministero dell'Interno acquisito in data odierna il ricorrente è stato consegnato in estradizione ai funzionari della polizia rumena incaricati della sua scorta, i quali sono ripartiti dallo stesso scalo alla volta della Romania unitamente all'estradando. Analoga dichiarazione del Dipartimento della amministrazione penitenziaria è acquisita in atti da cui risulta l'affidamento del ricorrente alla polizia penitenziaria per l'accompagnamento all'aeroporto per la sua estradizione in Romania.
Si deve quindi dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2004