Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 1
Il delitto di oltraggio è stato abrogato dall'art. 18 legge 25 giugno 1999 n. 205, sicché il comportamento di colui che offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punibile ai sensi degli art. 594 e 61, n. 10 cod. pen., su querela di parte. Ne deriva che se, al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta, il giudizio è ancora in corso, va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per difetto della istanza di punizione. (In relazione al principio ha precisato la Corte che non trova applicazione l'art. 19 legge cit. (recante disposizioni transitorie) che prevede, ove penda il relativo procedimento, che il giudice informi la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, il cui termine decorre dal giorni in cui la persona offesa ne sia informata. Siffatta disposizione, invero, concerne unicamente i reati perseguibili a querela "ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da essa previsti)".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1999, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 2/12/1999
1. Dott. N. Cicchetti Consigliere SENTENZA
2. " G. Sica " N. 2104
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " G. Marasca " N. 26815/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AT NI, n. Asti 20.11.75 avverso la sentenza 20.4.98 Corte app. Torino Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Frasso che ha concluso per l'ann.to sr per il r. ex art. 341 cp - Inamm.tà nel resto.
Motivi della decisione
AT NI ricorre tramite il difensore avverso la sentenza 20.4.98 della corte d'apello di Torino, confermativa di quella del pretore, con la quale è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli art. 582, 635, 660 e 341 cp, in continuazione. Egli deduce il vizio di motivazione per l'erronea valutazione delle prove, segnatamente quella testimoniale. Il delitto di oltraggio è stato abrogato dall'art. 18 l. 25.6.99, n.205, sicché il comportamento di colui che offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punibile ai sensi degli art. 594 e 61, n. 10 cp, su querela di parte. Ne deriva che se, al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta, il giudizio è ancora in corso, va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per difetto della istanza di punizione.
Non trova applicazione l'art. 19 l. cit. (recante disposizioni transitorie) che prevede, ove penda il relativo procedimento, che il giudice informi la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, il cui termine decorre dal giorno in cui la persona offesa ne sia informata. Siffatta disposizione, invero, concerne unicamente i reati perseguibili a querela "ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da essa previsti", ossia il delitto di furto come modificato dall'art. 12 l. n. 205/99 nonché gli ulteriori reati indicati eventualmente dai decreti che saranno emanati ai sensi degli art. 1, 9 e 10 della stessa legge.
Va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 341 cp, poiché l'azione penale non poteva essere promossa per difetto di querela (v. Cass. Sez. VI, 5.8.99, n. 9968, Gorziglia). Di conseguenza, va eliminato il relativo aumento di pena (i giudici di merito hanno ravvisato nel delitto ex art. 582 cp la violazione più grave ai sensi dell'art. 81 cpv cp), che si determina in gg 15 di reclusione.
Il ricorso è inammissibile nel resto, atteso che il dedotto vizio di motivazione veicola chiaramente la censura alle opzioni probatorie che spettano al giudice di merito e che nella specie risultano compiute con motivazione esente da vizi di sorta, in aderenza alle risultanze probatorie. In sostanza, il ricorrente propone una "rilettura" dei dati fattuali valutati nella sede di merito ed offre, del pari inammissibilmente, una prospettazione alternativa del fatto storico, così come acclarato nei precedenti gradi.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 341 cp, poiché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela ed elimina il relativo aumento di pena, che determina in giorni 15 di reclusione, così residuando la pena di mesi 3 e giorni 15 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000