Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1999, n. 2127
CASS
Sentenza 2 dicembre 1999

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Il delitto di oltraggio è stato abrogato dall'art. 18 legge 25 giugno 1999 n. 205, sicché il comportamento di colui che offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punibile ai sensi degli art. 594 e 61, n. 10 cod. pen., su querela di parte. Ne deriva che se, al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta, il giudizio è ancora in corso, va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per difetto della istanza di punizione. (In relazione al principio ha precisato la Corte che non trova applicazione l'art. 19 legge cit. (recante disposizioni transitorie) che prevede, ove penda il relativo procedimento, che il giudice informi la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, il cui termine decorre dal giorni in cui la persona offesa ne sia informata. Siffatta disposizione, invero, concerne unicamente i reati perseguibili a querela "ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da essa previsti)".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1999, n. 2127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2127
    Data del deposito : 2 dicembre 1999

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