Sentenza 31 maggio 2012
Massime • 1
L'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi, mentre l'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti.
Commentari • 4
- 1. Art. 570-bis - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Si segnala che la Corte di appello milanese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis, in relazione agli articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore deifigli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio (Corte di appello di Milano, Sez. 1, 9 ottobre 2018). Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-sexies L. 898/1970, il generico rinvio, “quoad poenam”, all'art. 570 deve intendersi …
Leggi di più… - 2. Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiarehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2). 2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 3. Il delitto è punibile a querela …
Leggi di più… - 3. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2019
- 4. Violazione obblighi di assistenza famigliare: il giudice penale non è tenuto a fare valutazioni sulla capacità economica dell'imputatoRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 20 maggio 2016
Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 49 del 23 gennaio 2015, è tornata sul sempre tanto discusso argomento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli di minore età. Va osservato, che la questione si pone nell'ambito dei procedimenti di separazione o divorzio, nei quali il giudice può decidere di porre a carico di un coniuge nei confronti dell'altro (economicamente più debole), il pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge stesso e/o dei figli minorenni (o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti). In particolare, il giudice dovrà adottare tale decisione considerando quelle che sono le condizioni economico-patrimoniali di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2012, n. 34270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34270 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 31/05/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 973
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 15601/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.F.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3290/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 15/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile l'avv. Peroni Cesare di Gallarate. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Milano del 30-11-2009, M.F. venne condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 300 di multa per il reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies e art. 570 c.p., per essersi sottratto all'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento delle figlie di L. 1.500.000, come disposto con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Milano del 29-5-97, omettendo totalmente il versamento fino ad aprile 2001 e corrispondendo successivamente, senza continuità, somme comprese fra L. un milione e 600 Euro. In (omesso) , in permanenza.
La pronuncia è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 15-2-2011. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con il primo motivo, erronea applicazione della L. n. 898 del 1970, art.12 sexies, con riferimento al tempus commissi delicti, che non va oltre il 22-2-2005, data del raggiungimento della maggiore età dell'ultima figlia dell'imputato.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia violazione degli artt. 74 e 77 c.p.p., anche con riferimento al rigetto dell'istanza di esclusione della parte civile, formulata all'udienza dibattimentale del 2-3-09.
2.2. Con il terzo motivo, si denuncia erronea applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, in relazione alla situazione di incapacità economica dell'imputato a far fronte alle obbligazioni a suo carico nei confronti dei familiari.
2.3. Con l'ultimo motivo, si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione del disposto della L. n. 689 del 1981, art. 53. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è infondato. Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che la L. 1 dicembre 1970, art. 12 sexies punisca il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età (Cass., Sez. 6^, 18-11-2008 n 6575, C.E.D. Cass. n. 243529), purché economicamente non autonomi. È dunque irrilevante il momento in cui l'ultima figlia dell'imputato è divenuta maggiorenne. Quest'ultimo momento assume rilievo non nell'ottica del delitto di cui alla L. cit., art. 12 sexies ma soltanto nella prospettiva delineata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 570 c.p., comma 2 n. 2, essendosi ritenuto, in giurisprudenza,conformemente al tenore testuale della norma, che contempla soltanto, come soggetti passivi, i figli minori o inabili al lavoro, che non integri il reato la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti (Cass., Sez. 3^, 8-2-2008, n. 17843, Cass. pen. 2009, 2922). Correttamente risulta pertanto determinato, nell'imputazione, l'arco temporale lungo il quale si è esplicata la condotta omissiva, il cui dies a quo, ancorché non espressamente indicato nel capo d'imputazione, coincide con il momento dell'affidamento (Cass. 15-10- 1981, n. 5407) e non con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio poiché il reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art 12 sexies, è configurabile indipendentemente da esso, stante la provvisoria esecutorietà della pronuncia intervenuta in sede civile, con la conseguente possibilità di azionare nelle sedi proprie la pretesa civilistica (Cass. Sez 6^, 3-5-2007, n. 21873, C.E.D. Cass.n. 236699). Mentre il dies ad quem, trattandosi di reato permanente,
coincide con la data di emanazione della sentenza di primo grado.
4. Anche il secondo motivo è infondato. Non può infatti affermarsi che la Mo. fosse priva di legittimazione a costituirsi parte civile, stante la maggiore età delle figlie, che avevano dunque esclusivo titolo ad agire. In modo del tutto appropriato, infatti, il giudice di seconde cure ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce la facoltà di esercitare l'azione volta all'ottenimento delle somme dovute ai figli al genitore già affidatario, con cui il figlio maggiorenne conviva dopo la maggiore età, con conseguente legittimazione iure proprio del genitore (Cass.27-2-1990, n. 1506). Ed è altresì corretto il rilievo del giudice d'appello, secondo cui la Mo. , avendo sopperito alla mancanza della contribuzione da parte del padre, provvedendo a mantenere le figlie, con lei conviventi, con risorse proprie, non poteva considerarsi carente di titolo ad ottenere quanto azionato in sede civile.
5. Con il terzo motivo si formula una doglianza che non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, il cui apprezzamento, al riguardo, è insindacabile in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici. Orbene, a tale proposito, la Corte d'appello ha evidenziato come nel periodo indicato dall'imputazione, il M. avesse svolto attività lavorativa e come le vicende fallimentari relative alle società alle quali l'imputato era interessato inerissero agli anni 89/90 e cioè ad un periodo di gran lunga antecedente al sorgere, nel 1997, dell'obbligo in disamina. Di tali vicende si era quindi già tenuto conto ai fini della quantificazione del contributo economico a carico dell'imputato (nell'ambito della causa di divorzio. D'altronde il M. non aveva chiesto al giudice civile la modifica delle condizioni di divorzio nè aveva prodotto documentazione idonea a ricostruire i suoi redditi nel periodo in contestazione. Trattasi di motivazione adeguata, in quanto connotata da precisione, esaustività e spessore argomentativo tale da consentirle senz'altro di superare indenne lo scrutinio di legittimità. Ciò che, d'altronde, il ricorrente sollecita è una diversa lettura delle risultanze processuali e una diversa ricostruzione dei fatti oggetto della regiudicanda, precluse al giudice di legittimità.
6. Analoghe considerazioni valgono in ordine all'ultimo motivo di ricorso, che investe anch'esso valutazioni di merito .sottratte al sindacato del giudice di legittimità, ove sorrette da adeguato apparato giustificativo. In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di secondo grado richiama i precedenti penali da cui è gravato l'imputato mentre, in ordine alla richiesta conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, osserva la Corte d'appello che le stesse argomentazioni difensive in merito alla situazione economica del M. inducono ad una valutazione negativa in merito alla sua solvibilità. Trattasi, anche in ordine a questa problematica, di determinazioni sorrette da una motivazione puntuale, adeguata, pienamente idonea a dar conto delle ragioni del decisum e quindi esente da vizi logico-giuridici.
7. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di quelle sostenute dalla parte civile costituita, M.P. , che si ritiene congruo liquidare in Euro 2000, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE Visto l'art. 615, comma 2 e art. 616 c.p.p.. RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E A RIFONDERE ALLA PARTE CIVILE M.P.A.
LE SPESE DI QUESTA FASE, LIQUIDATE IN Euro 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012