Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2012, n. 34270
CASS
Sentenza 31 maggio 2012

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L'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi, mentre l'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti.

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  • 1Art. 570-bis - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Si segnala che la Corte di appello milanese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis, in relazione agli articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore deifigli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio (Corte di appello di Milano, Sez. 1, 9 ottobre 2018). Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-sexies L. 898/1970, il generico rinvio, “quoad poenam”, all'art. 570 deve intendersi …

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  • 2Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2). 2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 3. Il delitto è punibile a querela …

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  • 3Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2019

  • 4Violazione obblighi di assistenza famigliare: il giudice penale non è tenuto a fare valutazioni sulla capacità economica dell'imputato
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 20 maggio 2016

    Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 49 del 23 gennaio 2015, è tornata sul sempre tanto discusso argomento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli di minore età. Va osservato, che la questione si pone nell'ambito dei procedimenti di separazione o divorzio, nei quali il giudice può decidere di porre a carico di un coniuge nei confronti dell'altro (economicamente più debole), il pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge stesso e/o dei figli minorenni (o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti). In particolare, il giudice dovrà adottare tale decisione considerando quelle che sono le condizioni economico-patrimoniali di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2012, n. 34270
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34270
Data del deposito : 31 maggio 2012

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