Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 15791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15791 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ગા IN NOME DE POPOLIT ANO LA CORTE SUPREM57 91/03 CASSAZ ONE Oggetto Mandato SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3758/00 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA i Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. TO LIMONGELLI Rel. Consigliere 32204 Cron. - Consigliere Rep.G146 Dott. Italo PURCARO Ud. 07/04/03 ConsigliereDott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI DI CRETA 85, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE DE SIMONE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AZIENDA A CONDUZIONE ASSOCIATA RADONA Soc.Coop. a r.l. in persona del legale rappresentante sig. Adalberto Davide Macchiagodena, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato 2003 MICHELE GIORGIANNI, che la difende, giusta delega in 847 atti;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 105/98 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, sezione civile emessa il 15/12/98, depositata il 29/12/98; RG.95/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/03 dal Consigliere Dott. TO LIMONGELLI;
udito l'Avvocato FRANCESCO MACIOCE (per delega Avv. Giorgianni Michele); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 18/9/1980 la Cooperativa Azienda Associata ON convenne dinanzi al Tribunale di Lari- no il socio CI TO. Espose d'aver conferito al CI (legittimato, a differenza della cooperati- va, ad acquistare fondi rustici con agevolazioni fisca- li e creditizie) mandato senza rappresentanza ad acqui- stare un fondo rustico da Di LI IN e lamen- tò che il CI, acquistato il fondo con atto del 30/11/1976, ne aveva trasferito alla cooperativa sol- tanto la detenzione e non anche la proprietà, quantun- que la cooperativa avesse pagato gli acconti sul prezzo del bene ed avesse rifuso al CI le rate del mutuo agevolato da lui contratto per pagare la quota residua di prezzo. Chiese che, ai sensi dell'art. 2932 Cod. Civ., in esecuzione in forma specifica del mandato ad acquistare, il fondo le fosse trasferito. Il CI resistette alla domanda e convenne a sua volta in altro giudizio la cooperativa per sentirla condannare al ri- - lascio del fondo, assumendo d'esserne esclusivo pro- prietario. A questa domanda del CI la cooperativa oppose d'essere proprietario del fondo, stante la simu- lazione dell'atto con cui il CI aveva acquistato il bene. Riuniti i procedimenti il Tribunale, con sen- tenza del 9/6/1993, trasferì il fondo alla cooperativa. Su appello del CI la Corte di Campobasso ha con- fermato la decisione del Tribunale. Ricorre il CI con cinque motivi. Resiste la cooperativa con controri- corso, illustrato anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 112 Cod. Civ.. Lamenta che la Corte di merito abbia confermato il trasferimento del fondo alla Coope- rativa ai sensi dell'art. 2932 Cod. Civ., quantunque, nel giudizio da lui introdotto nei confronti della Co- operativa, quest'ultima avesse impostato la propria di- fesa sulla diversa prospettazione della natura simulata del contratto con cui egli aveva acquistato il fondo. 3 La doglianza non ha fondamento. Nel giudizio introdotto contro il CI la Cooperativa aveva sostenuto l'obbligo del convenuto di trasferirle il fondo, in esecuzione di un mandato sena rappresentanza conferito- gli per l'acquisto del bene. Delle due tesi alternati- vamente sostenute dalla Cooperativa la corte di merito, confermando la pronunzia del Tribunale, ha ritenuto di condividere la seconda e non è, dunque, incorsa nel de- nunziato vizio di extrapetizione. Col secondo e col terzo motivo, che essendo connes- si vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente denun- zia violazione degli artt. 2932 e 1706 Cod. Civ., non- ché vizi motivazionali. Sostiene che negli atti assunti dalla Corte di merito a fondamento della sua pronunzia nella deliberazione in data (e, più particolarmente, dei soci della cooperativa, 27/5/1976 dell'assemblea alla quale partecipò anche il CI, e nella succes- siva scrittura privata, sottoscritta dal legale rappre- sentante della ON e dal CI) non avrebbero po- tuto ravvisarsi gli estremi di un mandato ad acquista- re. Lamenta che la Corte territoriale abbia immotivata- mente sostenuto il contrario. La doglianza è inammissi- bile. Contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass., 1/2/1995, n. 1161 - Cass., 5/4/1997, n. 2965), il ricorrente non ha ripro- 4 dotto nel ricorso, neppure in parte, il contenuto degli atti in argomento ed ha, quindi, precluso a questa Cor- te la verifica del fondamento della censura. Col quarto motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 16 legge n. 817 del 1971, 1343, 1344 Cod. Civ., nonché "carenza assoluta di motivazione". Sostie- L ne che le "leggi speciali per la formazione della pro- prietà contadina vieterebbero tassativamente l'immediato ritrasferimento del fondo rustico da parte del soggetto che ne abbia acquistato la proprietà usu- fruendo di un mutuo agevolato. Lamenta, quindi, che giudici del merito non abbiano rilevato d'ufficio (co- me, a suo avviso, avrebbero dovuto) la nullità del man- dato conferitogli per l'acquisto del fondo "de quo", in quanto volto alla infrazione di "norme imperative”. La doglianza è infondata. L'art. 16 della legge n. 817 del 1971 non assiste la tesi del ricorrente, dal momento che consente espressamente all'acquirente di un terreno con le agevolazioni della legge 26/5/1965, n. 590 di rendersi socio di una cooperativa e di trasferire a questa la proprietà del fondo acquistato. L'art. 28 della legge n. 590 del 1965, che rimanda agli artt. 9 del D.L. 2272/1948, n. 114 e 6 della legge 1/2/1956, n. 53 (norme tutte che forse più propriamente il ricorren- te avrebbe potuto richiamare) non vieta in modo assolu- 5 to il ritrasferimento del terreno prima che siano tra- scorsi dieci anni dall'acquisto, ma si limita a commi- nare, nel caso di precoce ritrasferimento, la decadenza dell'alienante ai benefici fiscali e creditizi di cui egli abbia goduto per acquistare il fondo e tale deca- denza, nel caso di specie, non può neppure ritenersi comprato verificata, composto dall'odierno giacchè il fondo fu ricorrente CI con atto per notar Macchiagodena del 30/11/1975, mentre il trasferimento coattivo dello stesso fondo alla cooperativa ON ebbe luogo quasi vent'anni dopo, in forza della sentenza in data 9/6/1993 del Tribunale di Larino. Col quinto motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2932 Cod. Civ., nonché vizi motivazionali. Sostiene che il trasferimento del fondo alla Cooperati- va non avrebbe potuto essere pronunziato perché non era stata acquisita la prova che la Cooperativa ne avesse pagato il prezzo. La censura non ha fondamento, sia perché è radicalmente contraddetta dalla sentenza impu- gnata, con la quale il giudice del gravame di merito ha accertato che la Cooperativa ON aveva fornito la prova documentale di aver pagato tutti gli acconti sul prezzo del bene venduto al CI e di aver rifuso a quest'ultimo tutte le rate del mutuo agevolato da lui contratto, sia, soprattutto, perché gli acconti sul 6 ! prezzo e la rifusione delle rate di mutuo da parte del- la Cooperativa non avrebbero potuto farsi corrispondere ad una controprestazione rispetto a quella (gravante a carico del mandatario) di acquistare il fondo rustico e di ritrasferirlo alla Cooperativa mandante, ma integra- vano altrettante forme di provvista che, ai sensi degli artt. 1719 e 1720 Cod. Civ., incombevano a carico della Cooperativa ed a favore del mandatario, il quale in qualsiasi momento avrebbe potuto pretenderne la eroga- zione da parte della mandante, e, quindi, non consiste- vano nel compenso, eventualmente spettante al mandata- per il rio (per l'acquisto a nome proprio del fondo e trasferimento dello stesso alla Cooperativa), e cioè nella prestazione della mandante alla cui esecuzione alla cui offerta, ai sensi dell'art. 2932 Cod. Civ., il ritrasferimento del fondo alla cooperativa avrebbe po- tuto essere subordinato. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- il ricorrente al pagamento delle spese processuali, na liquidate in euro 100,00, oltre agli onorari, liquidati 7 1 in euro 4.000.000, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Roma, 7/4/2003 ОрбанSpran Fiducia Il Presidente Il Consigliere) est. DEPOSITATO IN CANCE RIA IL CANCELLIERE C1 2003 Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista