Sentenza 14 gennaio 2003
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- 1. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' 8 044 8 /03 REPUBBLICA IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 13377/00 - Rel. Consigliere Cron. 785 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud.14/10/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO · Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro i tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PE IT IO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IO SALVIA, Hlustą delega in atti proc. spec. NOT. B. Simone del 21/1/00 2002 Rep N.°39793- controricorrente 3992 -1- avverso la sentenza n. 322/00 del Tribunale di POTENZA, depositata il 10/04/00; R6N 1072/87; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ? i -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Potenza RU VI Antonio conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Potenza con la quale era stata rigettata la sua domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Resisteva il Ministero dell'Interno ed il Tribunale, con sentenza 10/4/00, riformava la decisione, riconoscendo il diritto del del 5 - RU alla detta indennità, con decorrenza dal maggio 1999, e condannando il Ministero al pagamento dei ratei a partire dal giugno successivo, oltre accessori e spese. Precisava il giudice del riesame che il consulente d'ufficio aveva accertato che l'appellante era affetto da "grave oligofrenia", per la quale era invalido al 100% e non era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a partire però dal maggio 1999: la patologia infatti si era ulteriormente aggravata negli ultimi tempi a causa dei processi di involuzione cerebrale senile, frequenti in soggetti di età avanzata;
nel periodo precedente, invece, non sussistevano le condizioni per la concessione del beneficio. Le conclusioni del CTU di secondo grado erano condivisibili e non erano state specificatamente contestate dalle parti con ん ensus argomentazioni di natura medica. L'appello quindi doveva accolto e la sentenza riformata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione ん il Ministero dell'Interno erale delle Star fondato su tre motivi. Resiste il RU con controricorso. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 75 ed 83 CPC, nullità della sentenza e del procedimento, nonché omessa o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3, 4 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il RU ha agito personalmente e non a mezzo di un legale rappresentante, pur non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a causa del deficit psichico (grave oligofrenia); da qui deriva la nullità o inesistenza del rapporto processuale, dell'intero procedimento e quindi della sentenza. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 295 CPC, nullità del procedimento, nonché omessa motivazione (art. 360 n. 3, 4 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il riconoscimento della indennità di accompagnamento, sul presupposto della accertata patologia psichica, comporta un accertamento di status di incapacità assoluta, inammissibile in via incidentale e che avrebbe dovuto formare oggetto di apposito accertamento in sede propria, ex art. 712 e ss. CPC. Lamentando, col terzo motivo subordinato, violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. CPC, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che ai sensi del citato art. 149 sono valutabili gli esiti h заватсите aggravanti e le invalidità sopravvenute nel corso del primo grado del giudizio, sia per il principio del doppio grado del giudizio di merito, sia per l'effetto devolutivo della fase di appello. Nel caso di specie è stato accertato che, fin dal momento della 2 domanda amministrativa e per tutto il corso del giudizio di primo grado, non sussistevano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto e che solo dal maggio 1999, nel corso del giudizio di secondo grado, si è verificato l'aggravamento che ha portato al riconoscimento del diritto alla prestazione. Il principio della economia processuale, che costituisce la “ratio" della disposizione in esame, non comporta la deroga al principio generale della devolutività del giudizio di appello ed a quello del doppio grado di merito. La sentenza quindi deve cassata. Il ricorso è infondato. Il primo e secondo motivo vanno trattati congiuntamente, perché fra loro connessi, in quanto fondati sul medesimo fatto, la sussistenza cioè di un deficit psichico, che secondo l'assunto comporterebbe due effetti contrapposti ed in un certo senso contraddittori: lo stesso, infatti, viene preso in considerazione dal ricorrente, da una parte, per dedurne la nullità-inesistenza del rapporto processuale, avendo la parte agito personalmente e non tramite il rappresentante legale e,dall'altra,per affermare l'inammissibilità di un accertamento incidentale dello status soggettivo di incapacità ad agire, che presuppone la valida costituzione del rapporto processuale. La tesi, oltre ad essere intrinsecamente contraddittoria, è infondata sia perché ogni persona può agire in giudizio, ai sensi dell'art. 75 CPC, fino a quando non ne venga dichiarato lo stato di interdizione nell'apposito processo, essendo irrilevante lo stato di incapacità naturale, e sia perché il presente giudizio ha come solo oggetto l'accertamento della 3 necessità di accompagnamento per infermità e nessun effetto ha sullo status personale dell'infermo, anche se la prestazione assistenziale venga riconosciuta per malattia psichica. In ordine al terzo motivo va rilevato che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui “l'art. 149 disp. att. CPC, che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, essendo volto a superare le preclusioni che possono derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa amministrativa,domanda e, nell'ordinamento processuale, dalla pronuncia nei limiti della domanda e quindi dello stesso principio devolutivo che regola, in via generale, il T giudizio di appello, trova applicazione quale espressione di un R O C principio generale di economia processuale, nonché in base al canone NOIZ interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità ed eguaglianza anche nel corso del giudizio di appello" (Cass. n. 4834 del 4/4/02). Tutti i motivi di censura sono quindi in-fondati ed il ricorso va rigettato. Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 24,00 oltre ad Euro 1.500,00 per onorario. Roma 14 ottobre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE tome Fraulenco Maiorano ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533