Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPPIMADI04464 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto CONGRESSENZA SEZIONE IMA CIV LE COST: DELCAFFARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COMUNE R.G.N. 23629/99 Dott. IO LOSAVIO - Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Cron.9670 1515 Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Rep. Ud. 20/12/2000 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM CL, OM ES, TI SI, Richista copia studio del Sig IL SOLE 24 ORE elettivamente domiciliati in ROMA VIA NAZIONALE 204, 3000 pei diritti L. 28 MAR. 2001. presso l'avvocato ES BOZZA, che li rappresenta GA LL E e difende unitamente all'avvocato PAOLO FALDELLA, giusta delega a margine del ricorso;
CANCELLER - ricorrenti
contro
D06641 TT RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRISCIANO 42, presso l'avvocato GIAMPIERO BARBIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 2000 PIETRO LUCA, giusta mandato in calce al controricorso;
2484 controricorrente avverso la sentenza n. 1076/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 02/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bozza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo TT IL convenne dinanzi al Tribunale di Bologna MA LA, erede di MA IO, e ne chiese la condanna al rimborso di L. 13.771.506, pa- ri alla metà di quanto versato a titolo di imposta sul reddito di ricchezza mobile, per un affare relativo ad un terreno in Ravenna. Si costituirono con il convenuto gli altri eredi MA SA e TI RO, negando di essere te- nuti al pagamento perchè nessuna società era intercorsa tra l'attore ed il loro dante causa. Il Tribunale di Bologna accolse la domanda con sen- 14.5.1998, che fu riformata, su impugnazione de- tenza gli eredi MA, dalla Corte di Appello di Bologna, la quale escluse la esistenza della società, ma ritenne 2 che tra il MA ed il TT vi fosse stato un rap- cointeressenza ai sensi dell'art. 2554 C.C., porto di partecipazione agli utili e alle perdite, ma con con esclusione dal novero delle spese delle imposte, facen- ti capo esclusivamente al soggetto passivo del rapporto tributario, in mancanza di uno specifico accordò sul punto. Il TT propose ricorso a questa corte, che con sentenza 28.10.1995 n.11327 avendo rilevato che il giudice di appello non aveva accertato se l'imposta inerisse o meno al reddito prodotto dall'affare predet- to nè aveva motivato sufficientemente sulla esclusione dell'imposta dalle passività generali relative a quel- l'affare annullò la decisione resa dal giudice sen- tenza di appello e rinviò ad altra sezione della stessa corte bolognese. Il processo, riassunto da TT IL, stato definito con sentenza 3.7.1998 dalla corte di ap- pello, che ha rigettato la impugnazione degli eredi Co- mani e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che fosse rimasto provato che l'imposta riguardava l'affare comune, alla stregua di una decisione della Commissione Tributaria che aveva persino concluso per la esistenza tra i due soggetti di una società di fat- to, e che non vi fosse ragione per escluderla dalle 3 spese generali. La decisione è stata gravata da ricorso per cassa- zione, con cinque motivi, da parte di MA LA, MA SA e TI Rosa, resistito da TT IL, che ha depositato controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la vio- lazione dell'art. 2909 c.c., per avere la corte di me- rito ritenuto di rinvenire la prova che la imposta in questione riguardasse l'affare comune nella decisione dei giudici tributari, inopponibile a MA IO, che non aveva partecipato a quella lite;
mentre con il secondo denunziano la violazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.C., in quanto era stato violato il giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado, che aveva escluso di potere assegnare valore al- la decisione tributaria, proprio per il fatto che era stata emessa solo nei confronti dell'unico destinatario dell'accertamento fiscale. Con il terzo motivo, infine, lamentano la violazio- 3 dell'art. 116 c.p.c., per l'omesso esame della ne scrittura, senza data, che aveva regolato il rapporto con MA IO, di quelle del 15.6.1962 oggetto di tassazione, e dell'atto pubblico in pari data con cui, rispettivamente, TT e MA avevano rinunziato al diritto di opzione relativo a due terreni in Raven- na, che un terzo aveva acquistato;
il congiunto esame di quei documenti avrebbe rivelato l'assoluta mancanza di collegamento tra l'atto di cointeressenza e quelli del 15.6.1962, sui quali si era invece fondata la do- manda degli eredi MA e ai quali la sentenza impu- gnata aveva totalmente onesso di riferirsi. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 2697 C.C., assumendo che era man- cata la prova che la scrittura senza data disciplinasse l'affare documentato dalle scritture del 15.6.1962, per la quale vi era stata la richiesta di rimborso. Con l'ultimo motivo i MA deducono la apparente o quanto meno insufficiente motivazione su un punto de- cisivo della controversia, con riguardo alla afferma- zione della sentenza impugnata, secondo cui non vi sa- rebbe ragione alcuna per escludere dal novero delle perdite la spesa relativa alla imposta di cui si trat- ta;
tale affermazione risulterebbe apodittica e sarebbe comunque smentita dal tenore della scrittura di cointe- उ ressenza. I primi due motivi sono privi di pregio. La Corte di Appello di Bologna, impegnata in sede di rinvio dalla sentenza di questa corte a stabilire se l'imposta della quale TT IL aveva chiesto 5 ilp rimborso parziale, fosse o meno inerente al reddito prodotto dall'affare comune, ha desunto la prova posi- tiva dalla decisione della Commissione tributaria, di- venuta definitiva e resa nei confronti del TT, destinatario dell'accertamento fiscale, che aveva ri- guardato le operazioni oggetto dell'affare comune. Erronea è pertanto l'affermazione della inopponibi- lità della decisione predetta a MA IO, for- malmente estraneo a quell'accertamento, atteso che il giudice di merito non l'ha applicata a lui, ma ha rica- vato da essa elementi di prova, con una valutazione che non è suscettibile del sindacato di legittimità, con- gruamente motivata attraverso il rilievo che era rima- sto definitivamente accertato che tra il MA e il TT era intercorso un rapporto di cointeressenza che aveva riguardato un determinato affare e che l'in- dagine residuata era solo quella diretta a stabilire se l'imposta per cui è causa fosse о meno riferibile ad esso. La utilizzazione della decisione di cui si trat- tasi si appalesa corretta e non viola il disposto del- l'art. 2909 c.c., dal momento che il giudice del merito non ha esteso al MA l'effetto della statuizione re- lativa all'obbligazione tributaria, che aveva come par- ti l'erario e il TT, ma ha riferito al reddito 6 prodotto dall'affare comune la imposta accertata, la- sciando debitore esclusivo di essa nei confronti del- 1'Amministrazione Finanziaria il TT, ma consen- tendo a lui di parzialmente rivalersi sul partecipe della cointeressenza. Nè è fondata la denunzia di violazione del giudica- to, in relazione alla presunta statuizione del primo giudice circa la impossibilità di utilizzare la deci- sione tributaria predetta;
si è trattato in realtà di una valutazione del materiale probatorio diversa da quella compiuta dal giudice di rinvio, dalla quale non è derivata alcuna preclusione, essendo rimasto quel- l'aspetto controverso, tanto da giustificare le succes- sive pronunzie, sino a quella di annullamento con rin- vio da cui è conseguita la sentenza impugnata. Inammissibili sono invece il terzo e il quarto mo- tivo, dal momento che propongono un riesame degli ele- menti probatori, inibito al giudice di legittimità, al quale è assegnato solo il controllo sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte dal giudice di me- rito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di as- sumere e valutare le prove, di controllarne la attendi- bilità e concludenza (Cass. SS.UU.13045/1997; 6557/1997). La corte territoriale ha rinvenuto nella decisione del giudice tributario la prova della connes- sione dell'imposta all'affare comune, come si è sopra rilevato, sicché ogni deduzione a riguardo è improponi - bile in questa sede. Infondato è infine l'ultimo motivo. La sentenza im- pugnata ha argomentato da un lato dalla natura dell'im- - e dalla sua diretta inerenza ale posta sul reddito operazioni oggetto dell'affare e dall'altro dal tenore della scrittura privata prodotta in giudizio, che non eccettuava dai costi ripartibili i tributi, la conclu- sione che mancassero ragioni per escludere l'imposta, essendo un costo certo e non eventuale;
per cui la cen- sura di apoditticità dell'affermazione si appalesa per un verso gratuita e per altro inammissibile, nel momen- to in cui sollecita il riesame della scrittura di coin- teressenza, non consentito in questa sede. Le spese del processo seguono la soccombenza e si 2.227.300 di cui L.
2.000.000liquidano in L per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in L.
9.227.300 di cui L.
2.000.000 per onorari. Roma 20.12.200 8 Il Consigliere estensore Donato Plenteda DEPOSITATA IN CANCELLERIA Qggi, 28 MIN 2001. IL CANCELLIERE RI Di NY 9 Il Presidente IO Losavio Аротиловкий IL CANCELLIERE RI Di NU panie 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 2 SET. 2001 Serie 4 10263 versate S. $10.000 trecentodecimila > (lire p. Il Dirigente Arga Servizi (Dott.ssa RI Grazia FILIPPO) Responsabile Servizio di Giudiziari (Dr. M. RACCIO HINT NZh