Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 2
In materia di smaltimento dei rifiuti la divergenza tra i dati riportati nel prescritto formulario e quanto concretamente emergente dal trasporto rientra nella fattispecie criminosa prevista dal comma 3 dell'art. 52 del D. lgs 22 febbraio 1997 n. 22, atteso che essa costituisce una inesattezza determinata da un contrasto reale, sanzionato come reato, e non da un difetto puramente formale, cioè tale da consentire comunque di ricostruire le informazioni dovute, sanzionato come illecito amministrativo del successivo comma 4.
In materia di smaltimento dei rifiuti, è legittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi con formulario contenente dati inesatti o incompleti, integrante l'ipotesi di reato di cui all'art. 52, comma 3, del D. Lgs 25 febbraio 1997 n. 22, stante il disposto del comma secondo dello stesso articolo 52, che ricollega al reato di cui al comma terzo una ipotesi di confisca obbligatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 30903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30903 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 23/05/2001
Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 1923
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO MARIA GRILLO - Consigliere - N. 6688/2001
ha pronunciato La seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RI SA, nata il [...] a [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Foggia 4 gennaio 2001, con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia 28 dicembre 2000, che ha convalidato il decreto di sequestro preventivo di tre autocarri, targati rispettivamente CH 314703, CH 298884 e IS 066366, emesso dal P.M. presso quel Tribunale il 18 dicembre 2000.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. EL PASSACANTANDO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa degli avv.ti Franco GIAMPIETRO e Lazzaro DI TRANI, i quali ne hanno chiesto l'accoglimento;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Foggia 4 gennaio 2001 - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia 28 dicembre 2000, che ha convalidato il decreto di sequestro preventivo di tre autocarri, targati rispettivamente CH 314703, CH 298884 e IS 066366, emesso dal P.M. il 18 dicembre 2000 - RI SA MA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. omessa applicazione del quarto comma invece che del terzo comma dell'art. 52 D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22, perché le scritture hanno permesso di ricostruire le informazioni richieste dalla legge (conforme il motivo nuovo n. 1);
2. violazione dell'art. 52 D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22, perché la ricorrente non è semplice trasportatore di rifiuti sanitari, bensì gestore polivalente, dato che la MA EL s.r.l. effettua tanto il trasporto quanto la gestione finale dei rifiuti, con la conseguenza che ad essa non può essere applicata automaticamente la norma relativa all'illecito contestato;
3. l'inesattezza riscontrata è dipesa da un errore materiale, determinato dal fatto che i rifiuti ritirati dal Presidio Maternità degli Ospedali Riuniti di Foggia, sono stati caricati su due automezzi diversi, com'è dimostrato dal riscontro dato dall'inquirente che tutti i contenitori sono stati rinvenuti;
4. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 45 D.Lvo 1997 n. 22 perché il fumus commissi delicti è stato desunto dal fatto che la MA EL s.r.l. ha custodito i rifiuti prima di portarli allo smaltimento finale, in contrasto con la disciplina dello smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi dettata nella norma citata, che ne delimita in cinque giorni il termine massimo del deposito presso il luogo di produzione, ma non ne limita temporalmente la permanenza sul mezzo usato per la raccolta e il trasporto, ne' disciplina e delimita la durata massima del trasporto stesso (conforme il motivo nuovo n. 2);
5. (motivo nuovo n. 3) erronea applicazione dell'art. 321 c. 1 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) perché il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora anche con riferimento alla confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto prevista dall'art. 53 c. 2 D.Lvo n. 22/97, benché questa consegua unicamente alla sentenza di condanna o di patteggiamento, senza contare che la misura non si applica al caso di specie, punito dal quarto comma dell'art. 52 cit. con sanzione amministrativa.
L'impugnazione è infondata.
L'inquadramento nell'una o nell'altra delle due norme, rispettivamente contenute nel terzo e nel quarto comma dell'art. 52 D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22, dipende secondo i principi generali dalla natura e dalle caratteristiche della fattispecie concreta sottoposta alla cognizione del giudice.
I dati suddetti risultano dall'esposizione sinteticamente fattane nell'ordinanza impugnata, nella quale si indica come fatto certo che i vettori della ditta MA EL s.r.l. la mattina del 2 novembre 2000 si sono presentati per eseguire il conferimento di rifiuti pericolosi presso la sede dell'impianto di termodistruzione della ditta Ecocapitanata s.r.l. nella zona industriale di Cerignola e che gli addetti all'impianto hanno rifiutato di riceverlo per la non corrispondenza tra il numero dei contenitori indicati nel rispettivo formulario (n. 320) e quello dei contenitori portati sugli automezzi (n. 280).
La divergenza tra il numero di contenitori di rifiuti pericolosi indicato nel prescritto formulario e quello dei contenitori oggetto del trasporto rientra nella fattispecie criminosa astrattamente prevista dal terzo comma dell'art. 52 D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22. Essa, infatti, costituisce un'inesattezza determinata da un contrasto reale e non da un difetto puramente formale, dovuto a inesattezza o incompletezza di registrazione comunque ovviabile, per cui non può dar luogo all'infrazione amministrativa contemplata dal quarto comma dello stesso articolo, che si verifica allorché i dati riportati nel formulario, benché incompleti o inesatti, consentano comunque di ricostruire le informazioni dovute.
Nella specie il numero dei contenitori è stato precisamente indicato nel formulario, per cui sotto questo profilo non vi è stata alcuna inesattezza o incompletezza di registrazione. È il numero dei contenitori concretamente trasportati per la distruzione ad essere diverso da quello indicato nel formulario e questo è un dato concreto e non un vizio formale irrilevante, inquadrabile nella fattispecie del quarto comma dell'art. 52 D.Lvo 1997 n. 22. Pertanto il primo motivo di ricorso è privo di fondamento, in quanto nel caso concreto non si è avuta una ricostruzione di dati, bensì il reperimento di contenitori mancanti, a dimostrazione della diversità delle situazioni che riconducono alle due differenti fattispecie astrattamente previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 52 cit..
La ricorrente ha dedotto la circostanza che la MA EL s.r.l. ha la gestione completa dei rifiuti e non si occupa soltanto del trasporto di essi al fine di dimostrare l'irrilevanza della custodia dei contenitori senza autorizzazione, in violazione della norma dell'art. 45 D.Lvo n. 22/97.
Ora, si deve qui osservare che tale circostanza - che non esonera la società suddetta dall'osservanza della disposizione dell'art. 52 c. 3 D.Lvo n. 22/97 quando esercita l'attività di trasporto - introduce una questione di fatto - così come quella relativa al presunto errore materiale che ha dato luogo alla vicenda processuale in esame - il cui accertamento esorbita dai limiti propri del giudizio di legittimità. Per questa ragione il secondo e il terzo motivo di ricorso devono ritenersi inammissibili.
Per quanto riguarda il quarto motivo si osserva che l'art. 45 D.Lvo n. 22/97 consente il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi per la durata massima di cinque giorni esclusivamente presso il luogo di produzione e sotto la sorveglianza del direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata. Nella specie, secondo quanto risulta dall'ordinanza impugnata, i rifiuti sanitari pericolosi sono stati custoditi dalla MA EL s.r.l. dalle ore 11,30 del 30 ottobre alle 18,40 del 2 novembre, in una certa parte, e alle ore 11,40 del 3 novembre 2000, per il resto, al di fuori da ogni ipotesi di deposito temporaneo consentito dall'art. 45 cit.. In questa materia è ininfluente la considerazione che la legge non stabilisce un limite temporale per la permanenza dei contenitori sul mezzo usato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi, ne' disciplina e delimita la durata massima del trasporto dei contenitori stessi, perché i limiti per la custodia dei rifiuti suddetti sono sempre quelli stabiliti per il deposito temporaneo sul luogo di produzione, restando escluso che la custodia possa avvenire comunque in qualsiasi altro luogo, mezzi di trasporto compresi;
mentre, per quanto riguarda il trasporto, l'art. 15 D.Lvo n. 22/77 dispone che dal formulario di accompagnamento risultino, oltre a quelli concernenti il mittente e il destinatario, tutti i dati relativi all'inizio e allo svolgimento del trasporto e, conseguentemente, all'itinerario e alla durata del trasferimento. Non vè dubbio, perciò, che il deposito dei rifiuti nel caso concreto sia stato eseguito irregolarmente e che il fumus commissi delicti sia stato correttamente desunto anche da questo elemento, per cui il quarto motivo d'impugnazione è, anch'esso, infondato. Infine, il quinto motivo critica la decisione del Tribunale in ordine al sequestro dei mezzi di trasporto partendo dalla tesi. già smentita, che il fatto perseguito costituisca l'illecito amministrativo del quarto comma e non l'illecito penale del terzo comma dell'art. 52 D.Lvo n. 22/97.
Fatta questa premessa, si osserva che - come il Tribunale ha ricordato - l'art. 53 c. 2 ricollega al reato di cui all'art. 52 c. 3 D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi. Legittimamente, pertanto, il giudice sottopone i mezzi usati per il trasporto illecito a sequestro preventivo secondo la regola del secondo coma dell'art. 321 c.p.p., a maggior ragione in quanto si tratta di cose per cui la confisca è obbligatoria, considerando che l'obbligatorietà della confisca comporta implicitamente la natura di corpo di reato o di cosa ad esso pertinente.
Il Tribunale, d'altra parte, ha svolto ampio e positivo controllo sulla sussistenza dei presupposti voluti dall'art. 321 c. 1 c.p.p. per la sussistenza del sequestro preventivo c.d. tipico, oltre che per il vincolo pertinenziale, anche per la sussistenza delle esigenze cautelari, per cui anche il quinto motivo di esecuzione risulta privo di fondatezza. Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2001