Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' DI CASSAZIONE044 39/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POOLO: ORTE SUI Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE ) E danno da illecito 4 C 7 A 3 . extracontrattuale P N O I L , L 1 D sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: O 9 E B 9 1 E C - I 1 E D N U 1 O I I 2 Vincenzo CARBONE -- Presidente R.G.N. 1393/01 Z G . A L E R 9 T N 3 S . I T E G S E I 6 R 4 H . A T Dott. Michele LO PIANO Consigliere D T E R T 10318 A N E S E Cron. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO Consigliere Ud. 29/01/02 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL QU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO RUGGERI, difeso dall'avvocato FEDELE ALBERTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LI LO MA, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANGELINI, difeso dall'avvocato GERARDO GRISI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 270 nonchè
contro
LA PREVIDENTE SPA oggi MILANO SPA;
intimata avversO la sentenza n. 59/99 del Giudice di pace di LAVIANO, emessa il 24/11/99 e depositata il 24/11/99 (R.G. 44/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. RILEVATO che viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Laviano, decidendo sulla domanda di LO AR Sca- glione e su quella riconvenzionale di UA LL, ha ritenuto che lo scontro tra le rispettive autovettu- re fosse avvenuto per colpa esclusiva del secondo, con- seguentemente condannadolo al pagamento della somma di L. 1.768.000, oltre alle spese processuali;
che con i due motivi di ricorso deducendo vizio della motivazione e violazione dell'art 141, comma 2, del codice della strada il ricorrente si duole che - il giudice abbia erroneamente valutato il materiale probatorio;
che il P.M. ha chiesto che il ricorso sia rigettato 2 con decisione da adottarsi in camera di consiglio;
che il ricorrente ha anche depositato memoria illu- strativa RITENUTO che le censure, pur se formalmente corre- late ai vizi di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si risolvono in realtà in una critica dell'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reitera- bile in sede di legittimità, dove è esclusivamente con- sentito il controllo dell'iter logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censura- bile solo se il ragionamento si riveli incompleto, in- coerente o illogico e non anche quando come nella specie - il giudice abbia, con motivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vaglia- ti un valore ed un significato difformi dalle aspetta- tive e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, 6.11.1999, n. 12366; 6.10.1999, n. 11121;Cass., 6.10.1998, n. 9898; 22.12.1997, n. 12960); che, inoltre, nelle sentenze del giudice di pace necessariamente emesse secondo equità in quanto di va- lore inferiore ai due milioni di lire, il vizio di mo- tivazione è ravvisabile solo quando l'enunciazione del criterio di equità adottato (che è comunque implicita- mente coincidente con la decisione adottata secondo di- ritto) si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, OV- 3 vero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione stessa (Cass., sez. un., n. 716/1999); che, nella specie, il giudice di pace ha dato pun- tuale conto delle ragioni della decisione, fondate sul- le risposte del LL all'interrogatorio, sull'esito delle prove testimoniali, sul rapporto dei carabinieri, che faceva riferimento al tamponamento in danno della vettura dello LI, secondo quanto poi confermato dai verbalizzanti in sede testimoniale;
CONSIDERATO che
, dunque, il ricorso è manifestamen- te infondato e che al rigetto dello stesso consegue la condanna del ricorrente UA LL alle spese so- stenute dal resistente LO AR LI;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- 69,00 te alle spese, che liquida in Euro oltre ad ' Euro 550,00 per onorari. Roma, 29 gennaio 2002 Il consigliere estensore مسلسل Il presidente Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 27.13.02 Gina Caseli AL CANCELLIERE C1 Gina Casoli