Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 1
In tema di stupefacenti, l'estinzione della pena pecuniaria per avvenuto pagamento - effettuato anteriormente alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha ripristinato per le "droghe leggere" il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 - esclude l'applicazione dell'art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 1953 - relativo alla cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali di una sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale - essendosi ormai concluso il rapporto esecutivo attinente alla predetta sanzione, a nulla rilevando la successiva rideterminazione della medesima pena in misura ridotta da parte del giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2017, n. 39237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39237 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
39237-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DEL 19.04.2017 Dott.ssa Antonella Patrizia MAZZEI - Presidente - SENTENZA - Consigliere - Dott.ssa Angela TARDIO N. 1417/2017 Dott. Vincenzo SIANI - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. Stefano APRILE REGISTRO Dott. Antonio MINCHELLA - Consigliere - GENERALE N. 33455/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO GI, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 16 giugno 2016 pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità; в RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di NO OR volta a ottenere la parziale restituzione della somma di euro 12.000 versata in pagamento della multa inflitta con la sentenza pronunciata dal medesimo ufficio in data 24 gennaio 2007, in forza della successiva rideterminazione di essa adopera del giudice dell'esecuzione nella misura di euro 2.667, ritenendo estinto il rapporto esecutivo e perciò irripetibile la somma versata in eccesso.
2. Ricorre NO OR, a mezzo del difensore avv. Otello Milauro, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata, lamentando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza, con riferimento all'art. 30, comma quarto, della legge n. 87 del 1953, per non essere stata dichiarata la sopravvenuta non eseguibilità parziale della sanzione della multa inflitta oltre la somma di euro 2.667 determinata dal giudice dell'esecuzione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. Il pagamento della pena pecuniaria della multa di euro 12.000 inflitta a seguito della sentenza del 24 gennaio 2007 pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, irrevocabile il 21 dicembre 2011, per il delitto di coltivazione di canapa indiana (droga leggera), è stato effettuato spontaneamente in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che ha ripristinato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309\1990, nella versione precedente alle modifiche introdotte dagli artt.
4-bis e 4-vicies, decreto-legge n. 272 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2006. Ad avviso del Collegio, l'avvenuta estinzione della pena pecuniaria in forza dell'avvenuto pagamento ostacola l'applicazione dell'art. 30, comma quarto, 2 della legge n. 87 del 1953, essendosi, sul punto, concluso il rapporto esecutivo attinente alla sanzione pecuniaria, a nulla rilevando la successiva rideterminazione della pena effettuata dal giudice dell'esecuzione. 2. È bene premettere che l'art. 30, comma quarto, della legge n. 87 del 1953 stabilisce: «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali». Tale disposizione regola gli effetti sostanziali della declaratoria d'incostituzionalità di una norma. È stato autorevolmente affermato che «l'art. 30, comma quarto, I. n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e di tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di norma dichiarata incostituzionale, non è stato implicitamente abrogato dall'art. 673 cod. proc. pen., posto che quest'ultima disposizione, a differenza della prima, avente natura sostanziale, è norma processuale che detta la disciplina del procedimento di esecuzione per l'ipotesi dell'abrogazione o della declaratoria d'incostituzionalità di una previsione incriminatrice» (Sez. U, Sentenza n. 18821 del 24/10/2013 dep. 2014, Ercolano, Rv. 258650).
3. Tanto premesso, l'oggetto del giudizio consiste nello stabilire se l'effetto di cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali, derivante dall'applicazione dell'art. 30, comma quarto, I. n. 87\1953, incontri degli ostacoli nel caso in cui la sanzione sia stata eseguita in data anteriore alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che incide sul trattamento sanzionatorio, come nel caso verificatosi a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Deve essere in proposito evidenziato che la sentenza SU AT ha stabilito che «quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di 3 norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore» (Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014, P.M. in proc. AT, Rv. 260697). Nella motivazione della citata sentenza viene precisato il significato del riferimento all'avvenuta esecuzione della sanzione applicata in forza di una norma penale diversa da quella incriminatrice, quale limite alla reversibilità degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale. Si legge, infatti, che «l'aspetto decisivo, che segna invece il limite non discutibile di impermeabilità e insensibilità del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata, è costituito dalla non reversibilità degli effetti, giacché l'art. 30 legge n. 87 del 1953 impone di rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frattempo irreversibili, ossia quelli che non possono essere rimossi, perché già "consumati", come nel caso di condannato che abbia già scontato la pena. E' appunto il caso esaminato nella sentenza Sez. 1, n. 49544 del 30/11/2012, Diallo Bombakar, che ha dichiarato l'inammissibilità per mancanza di interesse del ricorso di un condannato per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen., aggravato dall'art. 61, n. 11-bis, cod. pen. che aveva espiato completamente la pena a lui inflitta». La sentenza SU AT precisa ulteriormente che «l'esecuzione della pena, infatti, implica l'esistenza di un rapporto esecutivo che nasce dal giudicato e si esaurisce soltanto con la consumazione o l'estinzione della pena. Sino a quando l'esecuzione della pena è in atto, per definizione il rapporto esecutivo non può ritenersi esaurito e gli effetti della norma dichiarata costituzionalmente illegittima sono ancora perduranti e, dunque, possono e devono essere rimossi». Nel caso in esame, come si è visto, il rapporto esecutivo attinente alla pena della multa si è estinto per adempimento in data anteriore alla declaratoria di incostituzionalità già citata. Tale estinzione non risente, ad avviso del Collegio, della successiva rideterminazione, in ossequio alla citata pronuncia del giudice delle leggi, del complessivo trattamento sanzionatorio inflitto al condannato ad opera dell'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione in data 12 giugno 2014, 4 che ha determinato la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.677 di multa.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ştefano Aprite Antonella Patrizia Mazzei Efutonet DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 AGO 2017 IL CANCELLIERE Stefania IE 5