Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2017, n. 39237
CASS
Sentenza 19 aprile 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di stupefacenti, l'estinzione della pena pecuniaria per avvenuto pagamento - effettuato anteriormente alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha ripristinato per le "droghe leggere" il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 - esclude l'applicazione dell'art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 1953 - relativo alla cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali di una sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale - essendosi ormai concluso il rapporto esecutivo attinente alla predetta sanzione, a nulla rilevando la successiva rideterminazione della medesima pena in misura ridotta da parte del giudice dell'esecuzione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2017, n. 39237
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39237
    Data del deposito : 19 aprile 2017

    Testo completo