Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice, dopo avere omesso di provvedere in sentenza sui beni sequestrati, prima che questa passi in cosa giudicata, dispone la confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 come conv. in legge n. 356 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2013, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/10/2013
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3326
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 12144/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP RI N. IL 06/10/1984;
GA ED N. IL 16/05/1985;
MO NO N. IL 18/01/1983;
avverso l'ordinanza n. 33269/2011 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 27/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 27 novembre 2012 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma disponeva - per quanto qui rileva - la confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies di taluni beni (un motociclo, il saldo attivo di un conto corrente postale, un fondo pensione e un immobile) risultanti in sequestro nei confronti di OG BR, UT ER, LO IO e LL CR.
Detto provvedimento veniva adottato - su richiesta del Pubblico Ministero - in ragione del fatto che la decisione di primo grado emessa il 15 maggio 2012 nei confronti dei soggetti cui i beni erano stati sequestrati non conteneva, sul punto, statuizione alcuna e si versava in ipotesi di confisca obbligatoria.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione OG BR, LL CR e UT ER, a mezzo del difensore.
Si deduce con tale atto violazione di legge e abnormità dell'ordinanza in quanto emessa in una fase processuale non qualificabile come fase esecutiva. La decisione emessa in data 15 maggio 2012 non era - alla data di emissione dell'ordinanza - divenuta irrevocabile e, pertanto, non poteva essere emesso alcun provvedimento esecutivo, anche nell'ipotesi in cui nella decisione di primo grado fosse stata omessa la pronunzia sulla sorte dei beni in sequestro.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ciò perché la decisione in tema di misure di sicurezza (tra cui la confisca) va disposta con il dispositivo della decisione di primo grado e, ove omessa, il rimedio va individuato nell'impugnazione (art. 579 c.p.p.) o nella attribuzione di espresso potere integrativo al giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.) ma non può consistere in una separata ordinanza emessa dal giudice della cognizione, successiva alla decisione ma antecedente al suo passaggio in cosa giudicata.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
Essendo lo stesso basato su una denunzia di abnormità conviene anzitutto precisare alcune coordinate interpretative di tale nozione, di esclusiva elaborazione giurisprudenziale.
Come è noto, la categoria concettuale della abnormità nasce per porre rimedio a comportamenti procedimentali posti in essere dall'organo giudicante da cui derivano atti non altrimenti impugnabili - in virtù del principio di tassatività delle sanzioni processuali e dei relativi rimedi - e al contempo espressivi, in concreto, di uno "sviamento" della funzione giuriusdizionale, non più rispondente al modello previsto dalla legge.
La lunga e articolata elaborazione giurisprudenziale sul tema (a partire dalle decisioni elaborate nella vigenza del codice del 1930, tra cui sent. 12.12.81, ove si precisava che risulta abnorme il provvedimento che per la singolarità e stranezza del suo contenuto sta al di fuori non solo delle norme legislative ma dell'intero ordinamento processuale, tanto da doversi considerare imprevisto e imprevedibile dal legislatore) è stata efficacemente sintetizzata dalla decisione emessa dalle Sezioni Unite n. 25957 del 26.3.2009, che questo Collegio condivide, in cui si è posta in rilievo, a fini di razionalizzazione delle diverse ipotesi e di effettiva percezione della diversità tra atto abnorme e atto illegittimo, la differenza esistente tra abnormità strutturale e abnormità funzionale dell'atto emesso, con classificazione delle relative ipotesi. L'abnormità strutturale va infatti limitata al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).
L'abnormità funzionale, è invece, da inviduarsi nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Il caso in esame rientra nella nozione di "carenza di potere in concreto". Ciò perché pur sussistendo, in astratto, il potere del giudice investito della decisione di primo grado di disporre - ovviamente - la confisca dei beni in sequestro, tale potere si "consuma" con l'emissione del dispositivo di sentenza, da ritenersi non "emendabile" con statuizioni aggiuntive anche lì dove si versi, come nel caso di specie, in ipotesi di confisca obbligatoria (si vedano i precedenti rappresentati da Sez. 1, n. 41218 del 2.10.2008, rv 242413 e Sez. 2, n. 21420 del 20.4.2011, rv. 250264). La decisione di primo grado, infatti, è impugnabile anche "per ciò che concerne le misure di sicurezza" ai sensi dell'art. 579 c.p.p. e l'ampiezza della locuzione porta ad includere in tale previsione anche la mancanza di alcun provvedimento (confisca o restituzione) sul tema.
Ove ciò non accada - e pertanto i beni siano rimasti in sequestro senza decisione in primo grado e senza esercizio del potere di impugnazione - è necessario attendere la formazione del giudicato perché solo in tale momento viene alla luce il potere del giudice dell'esecuzione, espressamente previsto dall'art. 676 c.p.p.. Peraltro, la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione - oltre a presupporre la formazione del giudicato - è competenza inderogabile (sez. 1, n. 49378 del 2.12.2009, rv 245933) e ben potrebbe non dirigersi, in virtù di quanto previsto dall'art. 665 c.p.p., commi 2 e 4, verso il giudice di primo grado che ha emesso la decisione posta a presupposto della confisca obbligatoria. Essendo, nella vicenda portata all'attenzione di questa Corte, incontestato che la decisione risulta emessa dal giudice della cognizione di primo grado in epoca successiva alla emissione del dispositivo ma antecedente alla formazione del giudicato, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014