Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento di archiviazione che abbia omesso di pronunciarsi in merito ad alcune delle posizioni oggetto della richiesta del pubblico ministero. (La Corte ha chiarito che, dichiarata l'inammissibilità del ricorso della persona offesa, gli atti devono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari per l'ulteriore corso in ordine a tali posizioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2009, n. 29906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29906 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 26/02/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 275
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 028375/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC NC, p.o., N. IL 18/10/1954;
2) DI TT CC, p.o., N. IL 06/08/1950;
contro
3) FO AN N. IL 19/11/1977;
avverso DECRETO del 26/05/2008 GIP TRIBUNALE di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il GIP presso il Tribunale di Perugia non accoglieva una prima richiesta di archiviazione della locale Procura della Repubblica concernente la posizione di OR IE e di Ignoti dirigenti di Trenitalia in ordine alla morte di UC Di DE e disponeva nuove indagini.
All'esito delle stesse il Pubblico Ministero reiterava la sua richiesta ed il GIP, sentite le parti in camera di consiglio, con provvedimento emesso in data 26 maggio 2008, disponeva l'archiviazione degli atti del procedimento penale a carico di OR IE per il reato di cui all'art. 593 c.p.p., comma 3. Nulla diceva il GIP in ordine alla posizione degli Ignoti dirigenti di Trenitalia.
Con due distinti ricorsi per cassazione NI NC, madre del Di DE UC, e Di DE CO, padre del povero ragazzo, deducevano sostanzialmente lo stesso motivo di impugnazione, anche se con differenti argomenti.
Entrambi i ricorrenti lamentavano l'abnormità del provvedimento di archiviazione perché, nonostante fosse stata elevata imputazione a carico di dirigenti di Trenitalia, anche se allo stato ancora da identificare, per il reato di cui all'art. 589 c.p. dapprima e di cui all'art. 590 c.p. in un secondo momento, il GIP aveva omesso di provvedere in ordine a tale posizione.
Con un secondo motivo la NI deduceva l'abnormità e la inesistenza del decreto di archiviazione dal momento che si trattava di un generico prestampato che nulla aveva a che vedere con lo specifico provvedimento discusso.
A seguito della richiesta di inammissibilità dei due ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che escludeva che il decreto di archiviazione potesse essere sindacato sotto il profilo della abnormità, i ricorrenti depositavano memorie difensive confutando la tesi del Procuratore Generale.
I ricorsi proposti da NI NC e Di DE CO sono inammissibili.
Secondo la espressa previsione dell'art. 409 c.p.p., comma 6, avverso l'ordinanza di archiviazione può essere proposto ricorso per cassazione soltanto nei casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5. el caso di specie non è ravvisabile alcuna lesione del diritto al contraddittorio delle parti lese, che, a seguito di opposizione, hanno partecipato alla udienza camerale disposta dal GIP. Non è ravvisabile il dedotto profilo di abnormità che renderebbe impugnabile con ricorso per cassazione l'ordinanza di archiviazione. In effetti il provvedimento, che è riconducibile allo schema normativo previsto dall'art. 409 c.p.p., non è abnorme perché non è per nulla avulso per la sua singolarità e stranezza dal sistema processuale ne' è tale da provocare una stasi processuale. In effetti è semplicemente accaduto che il GIP, nonostante la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero concernesse non solo la posizione del OR, indagato per il reato di cui all'art.593 c.p., comma 3, ma anche quella di non meglio identificati dirigenti di Trenitalia, indagati per il delitto di cui all'art. 590 c.p., ha provveduto soltanto sulla posizione di OR IE,
omettendo qualsiasi decisione in ordine alla posizione degli altri indagati allo stato Ignoti.
Ebbene una siffatta ordinanza non può essere definita abnorme, non ravvisandosi alcun motivo di censura per quanto riguarda la decisione sulla posizione del OR, ma incompleta, non essendo stata presa in considerazione la posizione di altri indagati per i quali pure vi stata richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero. A tale inconveniente non si può ovviare, come preteso dalle parti lese, con un annullamento del provvedimento impugnato, perché una siffatta decisione non avrebbe alcuna logica giustificazione, ma con una restituzione degli atti al GIP presso il Tribunale di Perugia per il corso ulteriore in ordine alla residua imputazione di violazione dell'art. 590 c.p.p. a carico di dirigenti di Trenitalia. Nessun fondamento ha, infine, il secondo motivo di impugnazione del ricorso della NI, perché un eventuale vizio della motivazione, non deducibile avverso provvedimenti di archiviazione, non può mai determinare abnormità del provvedimento. Per le ragioni indicate i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti debbono essere condannati a pagare in solido le spese processuali ed a versare ciascuno la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Gli atti debbono essere trasmessi al GIP presso il Tribunale di Perugia per il corso ulteriore in ordine alla residua imputazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali ed a versare ciascuno la somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende;
Atti al GIP presso il Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso in ordine alla residua imputazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009