Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, dopo che ha emesso la sentenza d'applicazione della pena su richiesta delle parti e prima che detta sentenza passi in cosa giudicata, dispone la confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 come conv. in legge n. 356 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2008, n. 41218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41218 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/10/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2509
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 019986/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AL, N. IL 10/12/1959;
avverso ORDINANZA del 23/05/2008 TRIB, LIBERTÀ di SIRACUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Uditi i difensori Avv. RIZZA e BRANDINO che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 maggio 2008 il Tribunale di Siracusa, costituito ai sensi dell'art. 324 c.p.p., dichiarava l'inammissibilità della richiesta di riesame formulata da AT AR avverso il provvedimento di confisca emesso dal gip del Tribunale di Siracusa, il 30 aprile 2008, ai sensi della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, all'esito di una sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunziata dalla medesima autorità giudiziaria l'11 aprile 2008 (non ancora passata in giudicato, siccome oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'imputato). Evidenziava che il provvedimento adottato non poteva essere qualificato ne' come sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), prodromico alla confisca L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies ne' come provvedimento suscettibile di appello ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., bensì rientrava nel novero delle misure di sicurezza patrimoniali atipiche.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AR, il quale lamenta: a) violazione di legge con riguardo all'abnormità del provvedimento di confisca adottato dopo la pronuncia della sentenza ex art. 444 c.p.p., peraltro non ancora definitiva;
b) violazione di legge con riferimento alla esclusione della possibilità di impugnare un provvedimento di confisca, incidente sul diritto di proprietà costituzionalmente garantito, adottato in assenza di contraddittorio e, quindi, in palese contrasto con gli artt. 111 e 24 Cost., e senza alcuna verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per emetterlo, pur in presenza di una sentenza non definitiva, in dispregio di quanto sancito dall'art. 27 Cost.. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. La condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 sexies, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 356, come modificato dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito in L. 8 agosto 1994, n. 501, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché sia provata, da un lato, l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi dell'attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Tale confisca costituisce una misura di sicurezza atipica (Cass., Sez. Un. 19 gennaio 2004 n. 920). La confisca può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede de plano, a norma dell'art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 c.p.p., salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale (Cass, Sez. Un. 30 maggio 2001, n. 29022, rv. 219221). Nel caso di specie il provvedimento di confisca è stato adottato dal giudice dopo il giudizio di cognizione e la pronunzia della relativa sentenza, peraltro non ancora passata in giudicato, in quanto oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'imputato.
2. Si tratta, all'evidenza, di un provvedimento abnorme. Tale categoria è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cessazione contro determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale. Il ricorso per cassazione rappresenta, pertanto, pertanto, lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico (cfr. Cass., Sez. Un., 9 maggio 1989, Goria). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che il provvedimento abnorme si discosta e diverge non solo dalla previsione contenuta in specifiche norme, ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da costituire un atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Cass., Cass., Sez. 3, 9 luglio 1996 P.M. in proc. Cammarata;
Cass., Sez. 1, 19 maggio 1993, La Ruffa ed altri;
Cass., Sez., 6, 19 novembre 1992, Bosca;
Cass., 22 giugno 1992, P.M. in proc. Zinno). Ha, inoltre, osservato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite ((Cass., Sez. Un, 9 luglio 1997, n. 11, rv. 208221; Cass. Sez. 3, 21 febbraio 1997, Cazzaniga ed altro;
Cass., Sez. 1, 11 giugno 1996, P.M. in proc. Settegrana;
Cass., Sez. 5, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. Marino ed altro). Peraltro, l'abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Cass., Sez. 2, 10 aprile 1995, P.M. in proc. Saraceno). Essa può riguardare il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, il provvedimento adottato si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, oppure quello funzionale, quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. Un, 9 luglio 1997, n. 11, rv. 208221; Cass., Sez. 3, 14 luglio 1995, P.M. in proc. Beggiato ed altri;
Cass., Sez. 5, 11 marzo 1994, P.M. in proc. Luchino ed altro).
Tanto premesso in ordine alla categoria del provvedimento abnorme, la Corte osserva che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, l'abnormità dell'atto, pur costituendo un motivo di deroga al principio di tassatività delle impugnazioni, non dispensa dall'osservanza delle forme e dei termini ordinari prescritti dalla legge processuale per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un, 9 luglio 1997, n. 11, rv. 208221;
Cass., Sez. 5, 3 dicembre 1996, Pavan;
Cass., Sez. 4, 16 maggio 1995, ric. P.M.; Cass., Sez. 1, 28 febbraio 1992, Macedonio), attesa la portata assoluta e di rigorosa generalizzazione della disciplina dei termini perentori per impugnare e l'esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti connaturata alla perentorietà dei termini per impugnare, dal cui inutile decorso dipende, ai sensi dell'art.648 c.p.p., comma 2, l'irrevocabilità della decisione del giudice e la formazione del giudicato. La funzione dei predetti termini attiene, pertanto, all'ordine pubblico processuale ed è funzionale a garantire uno dei principi fondamentali del sistema, con la conseguenza che, anche quando l'impugnazione concerne un provvedimento riconducibile alla categoria dell'abnormità, una delle condizioni di ammissibilità del gravame è costituita dal rispetto dei termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 585 c.p.p.. L'unica ipotesi in cui è da escludere l'operatività del principio del giudicato è costituita dalla inesistenza giuridica del provvedimento del giudice, che risulti affetto da un'anomalia genetica così radicale da escludere o l'esistenza materiale o l'esistenza giuridica dell'atto; l'inesistenza giuridica impedisce, infatti, la formazione del giudicato e la sua denunzia non è assoggettata a termini di decadenza e può essere fatta valere in ogni momento, a differenza di quanto previsto per il provvedimento abnorme (Cass., Sez. Un, 9 luglio 1997, n. 11, rv. 208221).
3. Nel caso in esame, il provvedimento dei integrazione-correzione della sentenza di applicazione concordata della pena (art. 444 c.p.p.), adottato dal gip del Tribunale di Siracusa non è
sicuramente riconducibile alla categoria dell'inesistenza giuridica, bensì a quella dell'abnormità, ma non è stato oggetto di impugnazione nel rispetto delle forme e dei termini previsti, considerato che, come esattamente osservato nell'ordinanza del Tribunale di Siracusa, il rimedio prescelto è erroneo, vertendosi in materia di misura di sicurezza patrimoniale atipica. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000) al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008